Cassazione Penale, Ordinanza n. 17995/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva, in sostanza, la mancata esclusione dell'aggravante relativa alla cessione di stupefacente a persona di minore età, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sussistente la consapevolezza, o quantomeno la colpa, circa l'età dell'acquirente. La censura mirava a ottenere una rivalutazione del compendio fattuale, contestando gli indici valorizzati dal giudice di merito, tra cui il rapporto fiduciario tra le parti, la comune appartenenza a un contesto territoriale e le sembianze dell'acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla aggravante fosse una mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e disattese in appello con motivazione logica e coerente. Ha affermato che, ai fini dell'aggravante per cessione a minore, è sufficiente che l'agente abbia conosciuto l'età del soggetto passivo oppure l'abbia ignorata per colpa, o ancora l'abbia erroneamente ritenuta insussistente per colpa. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice per i reati in materia di stupefacenti posta a base della condanna confermata in appello.
art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Aggravante riferita alla cessione di stupefacente a persona di minore età; la Corte afferma che la sua attribuibilità richiede la conoscenza dell'età oppure l'ignoranza per colpa o l'errore dovuto a colpa.
art. 59, comma 2, c.p.
Per l'applicazione della circostanza aggravante occorre accertare la colpevolezza dell'agente anche in relazione alla circostanza contestata, secondo il regime dell'ignoranza colposa o dell'errore colposo.
Massime di principio
- In tema di aggravante connessa alla cessione di stupefacente a persona minore di età, è necessario accertare che l'agente conoscesse la minore età del soggetto passivo oppure che l'abbia ignorata per colpa, ovvero l'abbia erroneamente ritenuta insussistente per errore dovuto a colpa.
- La censura di legittimità che si limiti a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, senza denunciare un vizio giuridico o motivazionale rilevante, è inammissibile quando mira a una nuova valutazione degli indici fattuali già esaminati.
- La verifica della responsabilità in relazione a una circostanza aggravante segue il criterio dell'art. 59, comma 2, c.p., che richiede la riferibilità soggettiva della circostanza anche in forma colposa, ove previsto dalla legge.
Come è indicizzato
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