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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13610/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 legge n. 354/1975, relativa alla pena residua di 2 anni e 15 giorni (pena inflitta con sentenza irrevocabile del 30/01/2024 per il reato di cui all'art. 628 c.p.). Il ricorrente contestava la motivazione del rigetto, ritenendo illegittimo considerare prematura l'istanza presentata un mese dopo l'ingresso in carcere, denunciando che difficoltà linguistiche non dovessero incidere negativamente e chiedendo la valorizzazione positiva della relazione dell'equipe trattamentale (condotta regolare inframuraria, iscrizione al lavoro). Inoltre si dolava della valutazione sul domicilio e sull'attività lavorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi di diritto relativi all'affidamento in prova (necessità di una prognosi ragionevole di reinserimento; non è richiesta la prova di una completa revisione critica, ma almeno l'avvio di tale processo) e legittimo il convincimento del Tribunale che non sussistesse un nucleo minimo di prognosi favorevole. La decisione ha valorizzato come elementi decisivi le ripetute dichiarazioni del detenuto di "non aver commesso il reato" e di un "errore giudiziario" e il fatto che l'osservazione della personalità fosse "ancora in corso". È stato inoltre ricordato il potere/dovere del Tribunale di sorveglianza di proseguire l'osservazione e disporre ulteriori esperimenti premiali, specie in presenza di reati che denotano elevata capacità a delinquere o contiguità con ambienti delinquenziali. È stata esclusa l'incidenza negativa delle presunte difficoltà linguistiche (non rilevata dal Tribunale) e precisato che la breve durata della detenzione rende la condotta inframuraria non dirimente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 47 legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.)

    Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa; richiede una prognosi ragionevole di reinserimento sociale basata sull'osservazione della personalità e altri elementi e autorizza il Tribunale a svolgere attività istruttoria e valutazioni di gradualità prima di concedere la misura.

  • art. 96 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Attribuisce al Tribunale di sorveglianza poteri istruttori in ordine agli accertamenti necessari per valutare l'idoneità del condannato all'accesso alle misure alternative, richiamato come fondamento del potere/dovere di osservazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata al ricorrente per il rigetto del ricorso.

  • art. 628 cod. pen.

    Articolo relativo al reato per cui è stata irrogata la pena (reato alla base della condanna); la Corte ricorda che la natura e la gravità del reato costituiscono il punto di partenza dell'analisi della personalità, senza però essere di per sé esclusivi ai fini del consenso alla misura alternativa.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova richiede una prognosi favorevole di reinserimento: non è necessaria la prova di una completa revisione critica del passato, ma deve emergere che tale processo sia almeno avviato.
  • Il Tribunale di sorveglianza ha un ampio margine di valutazione e può legittimamente richiedere un periodo integrativo di osservazione e ulteriori esperimenti premiali prima di concedere la misura, soprattutto se la domanda è presentata poco dopo l'ingresso in carcere.
  • Dichiarazioni ripetute di innocenza o di "errore giudiziario" possono essere valutate negativamente come indice di mancata motivazione al cambiamento e ostativo alla concessione dell'affidamento.
  • Una condotta inframuraria regolare, seppur positiva, può non essere decisiva se il periodo di osservazione è breve; occorre valutare complessivamente il percorso di trattamento e gli elementi di rischio di recidiva.
  • Le difficoltà linguistiche di per sé non devono essere considerate ostative; tuttavia, la loro incidenza dipende da come influiscono concretamente sulla possibilità di seguire il programma di trattamento e sulle comunicazioni processuali.
  • Informazioni contraddittorie o non sincere su domicilio e attività lavorativa possono indebolire la credibilità della domanda e giustificare un approfondimento o un rigetto.

Testo integrale

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