Sentenza del 27/01/2016 n. 1502 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato una cartella notificata il 1 settembre 2011 per la TIA relativa agli anni 2007, 2008 e 2009. Ha contestato, tra l'altro, la decadenza dalla riscossione per l'annualità 2007, l'assenza di un valido atto impositivo prodromico, la legittimazione della società privata A. Genova spa a formare e notificare il ruolo, l'insufficiente motivazione della cartella e l'assenza del presupposto impositivo dell'occupazione di aree comunali.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha respinto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha confermato la decisione. In Cassazione, tuttavia, il giudizio è stato dichiarato estinto perché la N. A. snc ha rinunciato al ricorso e il Comune di Genova ha accettato la rinuncia. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti. È stato inoltre dichiarato dovuto dalla ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 163
Richiamata dalla contribuente per sostenere la decadenza dalla riscossione della TIA relativa al 2007, in quanto il ruolo sarebbe stato notificato oltre il termine previsto.
D.P.R. n. 602/1973, artt. 12 e 25
Norme richiamate in relazione alla formazione del ruolo, alla cartella di pagamento e ai requisiti della riscossione mediante ruolo.
D.Lgs. n. 22/1997, art. 49
Disposizione relativa alla tariffa di igiene ambientale, invocata dalla ricorrente per contestare la debenza della TIA e la legittimazione del soggetto gestore.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 238, comma 12
Richiamata con riferimento alla disciplina della tariffa integrata ambientale e alla formazione della pretesa tariffaria.
Legge n. 212/2000, artt. 1 e 7
Richiamata dalla contribuente per contestare la legittimazione del soggetto privato e l'insufficiente motivazione della cartella e del ruolo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l'estinzione del giudizio senza una decisione della Corte sui singoli motivi di merito; pertanto, le contestazioni sulla decadenza, sulla legittimazione del gestore e sulla motivazione della cartella restano prive di una definizione nel merito da parte della Cassazione.
- Quando una controversia tributaria viene definita mediante rinuncia, l'esito processuale non equivale necessariamente a una conferma giuridica della pretesa fiscale: il giudizio termina per ragioni processuali.
- La compensazione delle spese dipende dall'accordo o dall'accettazione della rinuncia e non implica automaticamente che entrambe le parti abbiano avuto ragione nel merito.
- Le contestazioni relative a una cartella di pagamento devono normalmente verificare sia la tempestività della riscossione sia l'esistenza e la corretta notificazione dell'atto impositivo presupposto.
- La legittimazione di un soggetto privato a gestire o riscuotere una tariffa pubblica dipende dalla normativa applicabile e dagli atti di affidamento o convenzione; tale questione deve essere contestata specificamente e documentata nel giudizio.
- La cartella deve consentire al contribuente di comprendere origine, periodo, base e importo della pretesa, così da permettere un'effettiva difesa; eventuali carenze motivazionali vanno valutate in concreto.
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