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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34043/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della legittimità del recesso collettivo intimato il 19.1.2017. Il ricorrente contestava: omissione/invio non corretto della comunicazione di avvio della procedura ex art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 alle organizzazioni sindacali (CGIL/UIL), mancata e puntuale indicazione delle modalita' di applicazione dei criteri di scelta (art. 4 co. 9 e segg.), presunta illeggibilità della sottoscrizione della comunicazione preventiva e irregolarità dell'esame congiunto ex art. 4 co. 5. In sede di cassazione sono stati dedotti vizi di nullità del procedimento, violazioni di norme processuali (art. 434, 360 e 112 c.p.c.) e omessa pronuncia su domande devolute al giudice d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il sesto motivo: ha ritenuto ammissibile il reclamo della società e ha escluso che la mancata comunicazione alle OO.SS. determinasse automaticamente l'illegittimità del recesso perché il lavoratore non aveva dimostrato che l'omissione avesse riguardato una rappresentanza sindacale effettivamente presente in azienda o che avesse inciso negativamente sulla sua posizione. Tuttavia la Corte ha accolto i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, per omessa pronuncia della Corte d'appello su questioni devolute (in particolare sulle modalita' di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori), ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tali profili e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la determinazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • legge 23 luglio 1991, n. 223 (art. 4)

    La comunicazione di avvio della procedura collettiva deve essere inviata alle rappresentanze sindacali presenti in azienda (rsu/rsa); l'obbligo di invio alle associazioni sindacali esterne maggiormente rappresentative sorge solo se non esiste alcuna rappresentanza interna. Inoltre l'art. 4 disciplina l'esame congiunto e i criteri di scelta.

  • legge 23 luglio 1991, n. 223 (art. 24)

    Rilevata nei principi di prova: la parte che afferma la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il licenziamento collettivo deve provare tali requisiti.

  • legge n. 92 del 2012

    Richiamata in relazione a profili procedurali e alle norme introdotte sul procedimento di impugnazione e sulle garanzie, come richiamo nel motivo di doglianza per violazioni procedurali.

  • codice di procedura civile

    art. 360 n. 3, n. 4, n. 5; art. 434; art. 112

    Art. 360 indica i motivi di cassazione (vizi di diritto, omessa motivazione, omissione di esame di fatto decisivo). Art. 434 concerne la nullità del processo. Art. 112 sancisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: omissione di pronuncia su domande devolute integra vizio di cui alla cassazione.

  • legge n. 604 del 1966

    Norme richiamate per spiegare che la specifica ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 5 della legge n. 604 non si applica ai licenziamenti per riduzione di personale, per i quali vige disciplina distinta (art. 11 della stessa).

Massime di principio

  • In materia di licenziamento collettivo l'obbligo di inviare la comunicazione iniziale ricade sulle rappresentanze sindacali interne: se esiste una rsu/rsa l'invio a questa assolve l'obbligo; l'invio alle confederazioni maggiormente rappresentative è necessario solo quando non esiste rappresentanza interna.
  • La parte che impugna la regolarità della procedura collettiva (tipicamente il lavoratore) deve provare che l'omissione della comunicazione ha riguardato una sigla effettivamente presente in azienda o che tale omissione abbia avuto effetti pregiudizievoli sulla sua posizione; l'assenza di tale prova esclude automaticamente la sanzione dell'illegittimità del recesso per quel motivo.
  • La Corte d'appello deve pronunciare su tutte le questioni devolute dal ricorrente, in particolare sulle modalita' di applicazione dei criteri di scelta dei licenziandi: l'omessa pronuncia su tali punti costituisce motivo fondato di cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Il reclamo/impugnazione di secondo grado deve contenere specifiche e indicate censure: deve essere possibile individuare l'area del devoluto e le argomentazioni critiche al decisum; la mancanza di tali requisiti rende l'impugnazione inammissibile.
  • Sulla prova dei requisiti del licenziamento collettivo grava la parte che afferma la sussistenza di tali requisiti; non si applica la disciplina probatoria dei licenziamenti individuali prevista dalla legge n. 604/1966.
  • In caso di cassazione parziale per omessa pronuncia il giudice di rinvio deve riesaminare gli specifici profili omessi e decidere nuovamente anche sulle spese, senza che la Corte di cassazione sostituisca il proprio giudizio a quello del merito.

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