Cassazione Civile, Sentenza n. 34043/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della legittimità del recesso collettivo intimato il 19.1.2017. Il ricorrente contestava: omissione/invio non corretto della comunicazione di avvio della procedura ex art. 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 alle organizzazioni sindacali (CGIL/UIL), mancata e puntuale indicazione delle modalita' di applicazione dei criteri di scelta (art. 4 co. 9 e segg.), presunta illeggibilità della sottoscrizione della comunicazione preventiva e irregolarità dell'esame congiunto ex art. 4 co. 5. In sede di cassazione sono stati dedotti vizi di nullità del procedimento, violazioni di norme processuali (art. 434, 360 e 112 c.p.c.) e omessa pronuncia su domande devolute al giudice d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il sesto motivo: ha ritenuto ammissibile il reclamo della società e ha escluso che la mancata comunicazione alle OO.SS. determinasse automaticamente l'illegittimità del recesso perché il lavoratore non aveva dimostrato che l'omissione avesse riguardato una rappresentanza sindacale effettivamente presente in azienda o che avesse inciso negativamente sulla sua posizione. Tuttavia la Corte ha accolto i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, per omessa pronuncia della Corte d'appello su questioni devolute (in particolare sulle modalita' di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori), ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tali profili e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la determinazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
legge 23 luglio 1991, n. 223 (art. 4)
La comunicazione di avvio della procedura collettiva deve essere inviata alle rappresentanze sindacali presenti in azienda (rsu/rsa); l'obbligo di invio alle associazioni sindacali esterne maggiormente rappresentative sorge solo se non esiste alcuna rappresentanza interna. Inoltre l'art. 4 disciplina l'esame congiunto e i criteri di scelta.
legge 23 luglio 1991, n. 223 (art. 24)
Rilevata nei principi di prova: la parte che afferma la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il licenziamento collettivo deve provare tali requisiti.
legge n. 92 del 2012
Richiamata in relazione a profili procedurali e alle norme introdotte sul procedimento di impugnazione e sulle garanzie, come richiamo nel motivo di doglianza per violazioni procedurali.
codice di procedura civile
art. 360 n. 3, n. 4, n. 5; art. 434; art. 112
Art. 360 indica i motivi di cassazione (vizi di diritto, omessa motivazione, omissione di esame di fatto decisivo). Art. 434 concerne la nullità del processo. Art. 112 sancisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: omissione di pronuncia su domande devolute integra vizio di cui alla cassazione.
legge n. 604 del 1966
Norme richiamate per spiegare che la specifica ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 5 della legge n. 604 non si applica ai licenziamenti per riduzione di personale, per i quali vige disciplina distinta (art. 11 della stessa).
Massime di principio
- In materia di licenziamento collettivo l'obbligo di inviare la comunicazione iniziale ricade sulle rappresentanze sindacali interne: se esiste una rsu/rsa l'invio a questa assolve l'obbligo; l'invio alle confederazioni maggiormente rappresentative è necessario solo quando non esiste rappresentanza interna.
- La parte che impugna la regolarità della procedura collettiva (tipicamente il lavoratore) deve provare che l'omissione della comunicazione ha riguardato una sigla effettivamente presente in azienda o che tale omissione abbia avuto effetti pregiudizievoli sulla sua posizione; l'assenza di tale prova esclude automaticamente la sanzione dell'illegittimità del recesso per quel motivo.
- La Corte d'appello deve pronunciare su tutte le questioni devolute dal ricorrente, in particolare sulle modalita' di applicazione dei criteri di scelta dei licenziandi: l'omessa pronuncia su tali punti costituisce motivo fondato di cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Il reclamo/impugnazione di secondo grado deve contenere specifiche e indicate censure: deve essere possibile individuare l'area del devoluto e le argomentazioni critiche al decisum; la mancanza di tali requisiti rende l'impugnazione inammissibile.
- Sulla prova dei requisiti del licenziamento collettivo grava la parte che afferma la sussistenza di tali requisiti; non si applica la disciplina probatoria dei licenziamenti individuali prevista dalla legge n. 604/1966.
- In caso di cassazione parziale per omessa pronuncia il giudice di rinvio deve riesaminare gli specifici profili omessi e decidere nuovamente anche sulle spese, senza che la Corte di cassazione sostituisca il proprio giudizio a quello del merito.
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