Cassazione Civile, Ordinanza n. 03656/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società immobiliare aveva chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire per un fabbricato. Nel corso dell'istruttoria era emerso che l'accesso al futuro edificio avrebbe dovuto avvenire tramite una strada privata aperta al pubblico transito, di proprietà di terzi; la società aveva rappresentato tale situazione nell'istanza, e il Comune aveva comunque rilasciato il titolo edilizio. Successivamente il permesso era stato annullato in sede amministrativa su ricorso del terzo proprietario della strada, con conferma in appello amministrativo. La società, sostenendo di aver fatto affidamento sulla legittimità del titolo, aveva quindi agito contro il Comune per il risarcimento dei danni, invocando in via principale la responsabilità contrattuale e in subordine quella extracontrattuale, deducendo che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare la sussistenza di un accesso diretto o indiretto alla via pubblica prima di rilasciare il permesso e che il suo affidamento era incolpevole. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che mancasse il legittimo affidamento, perché la società era consapevole della carenza di accesso e, inoltre, aveva proseguito l'attività edilizia e la vendita degli immobili nonostante l'impugnazione del permesso. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in dieci motivi, violazioni di norme in tema di procedimento amministrativo, buona fede e correttezza, affidamento, motivazione e omesso esame di fatti decisivi, oltre a censurare la valutazione della colpa della società e la ritenuta assenza di prova del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, e comunque infondato, il secondo motivo, che era logicamente prioritario, osservando che non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che, in ogni caso, la Corte d'appello aveva correttamente escluso l'affidamento tutelabile perché la società conosceva la mancanza di accesso alla pubblica via e la pendenza del giudizio di annullamento del permesso, continuando nondimeno a costruire e vendere gli immobili. Ha quindi affermato che, in materia di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento, la tutela risarcitoria presuppone un convincimento ragionevole e incolpevole sulla legittimità del provvedimento, incompatibile con la conoscenza dell'impugnazione o con una situazione di illegittimità evidente. Una volta consolidata tale ratio, i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, L. 241/1990
richiamato dalla ricorrente a fondamento degli obblighi dell'amministrazione nel procedimento edilizio
art. 6, comma 1, L. 241/1990
richiamato dalla ricorrente in relazione all'istruttoria procedimentale
art. 1, comma 2, L. 241/1990
invocato dalla ricorrente e richiamato nel quadro dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con la P.A.
art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990
norma che positivizza i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione
artt. 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c.
richiamati come parametri dei doveri di buona fede e correttezza, anche nella fase amministrativa e nell'affidamento
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela dell'affidamento
art. 97 Cost.
richiamato come fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro di legalità e conformità ai vincoli ordinamentali
art. 42 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela dell'affidamento e della proprietà
artt. 11, commi 1 e 3, d.P.R. 380/2001
richiamati per sostenere il preteso obbligo del Comune di verificare l'accesso del lotto alla via pubblica prima del rilascio del permesso
art. 12, commi 1 e 2, d.P.R. 380/2001
richiamati per sostenere la disciplina del permesso di costruire
art. 4, L. 847/1964
richiamato dalla ricorrente nel quadro dei requisiti urbanistici dell'intervento edilizio
art. 1335 c.c.
invocato nei motivi relativi alla conoscenza degli atti e alla valutazione della condotta della società
art. 1176, secondo comma, c.c.
invocato come parametro di diligenza professionale della società e della P.A.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato nei motivi sulla motivazione della sentenza
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentare omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi
artt. 1218, 1223, 2043, 2056, 2697 c.c.
richiamati nei motivi sulla prova e sulla quantificazione del danno e sulla base giuridica della domanda risarcitoria
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per la condanna all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell'affidamento, il risarcimento presuppone un affidamento ragionevole e incolpevole sulla legittimità del provvedimento favorevole; tale affidamento è escluso quando il destinatario conosca l'illegittimità o la pendenza dell'impugnazione contro l'atto, oppure quando l'atto appaia ictu oculi instabile o illegittimo.
- La buona fede del privato non può dirsi sussistente, ai fini della tutela risarcitoria dell'affidamento, quando il privato abbia piena consapevolezza del rischio giuridico dell'operazione e continui comunque ad agire assumendosi quel rischio, ad esempio proseguendo attività edificatorie o commerciali nonostante l'impugnazione del titolo.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che non attacchi le argomentazioni decisive poste a base della decisione si risolve in un non motivo ed è inammissibile.
- Nel procedimento edilizio, l'amministrazione è tenuta a verificare i profili urbanistici ed edilizi e la titolarità del richiedente sul bene, ma non assume il potere di risolvere controversie tra privati sui diritti reali o di imporre servitù a favore di un soggetto.
- Il risarcimento per lesione dell'affidamento non compensa automaticamente la perdita del bene della vita conseguente all'annullamento del provvedimento favorevole, ma solo il convincimento ragionevole, e non colposamente inficiato, che quel bene spettasse al privato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03466/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_civile · 17 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03467/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_civile · 17 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03468/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_civile · 17 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03471/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_civile · 17 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03472/2026 del 17/02/2026
- ordinanza_civile · 17 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03474/2026 del 17/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →