Sentenza n. 313/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento della Deliberazione del Direttore Generale n. 501/2026, emessa il 20.04.2026 e notificata alla ricorrente il 23.04.2026, inerente all’aggiudicazione della “Procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria USL per la fornitura di dispositivi odontotecnici su misura ai soggetti in cura presso l’Azienda medesima per assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica”, indetta con DDG n. 871/2025 e pubblicata in data 25 agosto 2025 sulla piattaforma telematica NET4MARKET; della Deliberazione del Direttore Generale n. 0001208 del 31 ottobre 2025 di nomina della Commissione giudicatrice; dei verbali di gara, ivi compresi quelli relativi all’apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e comunque collegati, allo stato non conosciuti; ove occorra, della lex specialis di gara, nella parte in cui ha disciplinato in maniera equivoca e contraddittoria le modalità di presentazione dell’offerta economica; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al subentro nel contratto eventualmente stipulato tra l’Azienda Sanitaria USL UMBRIA 1 e la società Wilocs S.r.l; onde, per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno per perdita di chance e lucro cessante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi odontotecnici su misura, unitamente alla nomina della commissione giudicatrice, ai verbali di gara e, ove occorrente, alla lex specialis
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della procedura aperta, chiedendo anche l'annullamento della nomina della commissione giudicatrice, dei verbali di gara e della lex specialis nella parte relativa alle modalità di presentazione dell'offerta economica. Ha inoltre domandato l'accertamento del diritto al subentro nel contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno per perdita di chance e lucro cessante. L'amministrazione e l'aggiudicataria hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardivo deposito, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. a), 119, comma 2, e 120, comma 5, c.p.a., nonché l'inammissibilità per difetto di procura speciale e di interesse e l'infondatezza nel merito. La ricorrente ha sostenuto di avere correttamente utilizzato il rito ordinario, in ragione dell'eterogeneità degli atti impugnati, e ha invocato, in subordine, l'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di irricevibilità e non ha esaminato le ulteriori questioni di ammissibilità e di merito. Ha ritenuto applicabile il rito speciale sugli appalti, con dimezzamento di tutti i termini processuali, compreso quello per il deposito del ricorso. Poiché il ricorso era stato notificato il 19 maggio 2026 ma depositato l'11 giugno 2026, il deposito è avvenuto oltre il termine perentorio di quindici giorni, risultante dal dimezzamento del termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 45, comma 1, c.p.a. Il Collegio ha escluso l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., rilevando che la ricorrente era consapevole dell'applicazione del rito appalti: il ricorso richiamava espressamente l'art. 120 c.p.a., indicava il contributo unificato di 6.000 euro, proprio del rito appalti, e la notifica era stata effettuata nel termine dimidiato di trenta giorni. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Consente di dichiarare irricevibile il ricorso, nella specie per tardivo deposito.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile non è stato riconosciuto, poiché la ricorrente risultava consapevole dell'applicazione del rito appalti e dei relativi termini dimidiati.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Prevede il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso, termine dimezzato a quindici giorni nel rito appalti.
art. 119, comma 2, c.p.a.
Stabilisce il dimezzamento dei termini processuali nei giudizi cui si applica il rito abbreviato, compresi quelli in materia di affidamento di appalti pubblici.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Nel rito appalti comporta il dimezzamento del termine per il deposito del ricorso e disciplina il termine per l'impugnazione degli atti della procedura di affidamento.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici, il termine per il deposito del ricorso è soggetto a dimezzamento e deve essere rispettato entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, 119, comma 2, e 120, comma 5, c.p.a.
- La natura eterogenea degli atti impugnati, ove il giudizio riguardi comunque una procedura di affidamento di appalto pubblico, non esclude di per sé l'applicazione del rito speciale appalti e dei relativi termini dimidiati.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando dagli stessi atti processuali emerga che il ricorrente era consapevole dell'applicazione del rito appalti, in particolare per il richiamo all'art. 120 c.p.a., per l'indicazione del contributo unificato previsto per tale rito e per l'osservanza del termine dimidiato di notificazione dell'impugnazione.
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