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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12785/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Un soggetto, già proprietario di tre unità immobiliari in un edificio, aveva agito in sede possessoria lamentando di essere stato spogliato del possesso di due unità e molestato nel possesso della terza, dopo che un decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. aveva attribuito gli immobili a una società terza. Il tribunale aveva respinto la domanda per difetto di legittimazione; in appello era stata confermata la decisione, ritenendo che, per effetto del decreto di trasferimento, l'originario proprietario avesse perso la qualità di possessore ed fosse divenuto mero detentore, quindi non legittimato all'azione di manutenzione e spoglio ex artt. 1168 e 1170 c.c. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: nei primi due, strettamente connessi, si denunciava la violazione degli artt. 1168 e 2919 c.c. e degli artt. 560 (previgente), 586 e 608 c.p.c., sostenendo che fosse errata la qualificazione del ricorrente come detentore e la conseguente pretesa di dover provare un'interversione del possesso dopo il decreto; con il terzo si denunciava nullità della sentenza per difetto di motivazione ex artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all'onere di provare il possesso; con il quarto si lamentava la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per mancata considerazione di deduzioni e prove; con il quinto si deduceva omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in ordine alla prova del possesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo erroneo l'assunto della Corte d'appello secondo cui il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. avrebbe trasformato automaticamente il precedente proprietario in mero detentore, con perdita dell'animus possidendi e necessità di un atto di interversione del possesso per riacquistarlo. La Corte ha distinto la vicenda dall'espropriazione per pubblica utilità e ha richiamato l'orientamento secondo cui nei trasferimenti coattivi diversi dall'espropriazione per pubblica utilità il provvedimento traslativo trasferisce la proprietà ma non automaticamente il possesso. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 586 c.p.c.

    Il decreto di trasferimento emesso nell'esecuzione forzata trasferisce la proprietà del bene; la Corte esclude che da esso derivi automaticamente anche la perdita del possesso in capo al precedente proprietario.

  • art. 1168 c.c.

    Norma richiamata per l'azione di reintegrazione; la legittimazione non può essere esclusa solo per il fatto del trasferimento coattivo della proprietà se il soggetto continua di fatto ad avere il bene.

  • art. 1170 c.c.

    Norma richiamata per l'azione di manutenzione; la Corte ritiene che non sia corretto negarne in via automatica la proponibilità al precedente proprietario dopo il decreto di trasferimento.

  • art. 2919 c.c.

    Nel trasferimento coattivo derivativo resta comunque salvo il possesso di buona fede; la Corte lo richiama per distinguere l'esecuzione forzata dall'espropriazione per pubblica utilità.

  • art. 560 c.p.c. (previgente)

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non costituisce il fulcro della ratio decidendi esplicitata dalla Corte.

  • art. 608 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non è sviluppato come base decisoria autonoma.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di onere della prova; la Corte accoglie il motivo perché la premessa su cui tale riparto era costruito è ritenuta errata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi terzo e quarto; tali censure restano assorbite.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla valutazione delle prove; motivo assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per asserita nullità della motivazione; motivo assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametri di censura per violazione di legge nei primi due motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametri di censura per nullità processuale nel terzo e quarto motivo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Parametri di censura per omesso esame di fatto decisivo nel quinto motivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito di proposta di definizione per inammissibilità o manifesta infondatezza.

Massime di principio

  • Nel trasferimento coattivo derivante da esecuzione forzata, il decreto di trasferimento trasferisce la proprietà del bene ma non determina automaticamente, per ciò solo, la trasformazione del precedente proprietario in detentore né la perdita del possesso in senso giuridico, salvo diverso accertamento in concreto.
  • La qualificazione della relazione di fatto con il bene dopo il trasferimento coattivo non può essere ricavata applicando in via automatica i principi elaborati per l'espropriazione per pubblica utilità, poiché si tratta di fattispecie con disciplina e struttura differenti.
  • Quando una decisione d'appello fonda il rigetto di un'azione possessoria sulla presunta necessità di un'interversione del possesso successiva al trasferimento coattivo, essa deve previamente verificare se il trasferimento sia di quelli che comportano anche l'estinzione dello ius possessionis; in difetto, la relativa impostazione giuridica è erronea.
  • Le censure strettamente dipendenti da un primo errore di qualificazione giuridica restano assorbite se la Corte accoglie il motivo principale che ha corretto quel presupposto.
  • rami

Come è indicizzato

MateriePossessoEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiDiritti realiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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