Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27443/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia per la violazione di una "servitus non aedificandi" costituita con atto notarile del 07/04/1993: Romano convenne in giudizio Liverini chiedendo la rimozione di un muro di sostegno e della sovrastante struttura metallica realizzati sul confine (in via subordinata la sola rimozione della parte emergente di circa 80 cm) e il risarcimento danni. Liverini oppose che il muro non fosse "costruzione" ai sensi dell'art. 873 c.c. perché parte funzionale di contenimento, e dedusse inoltre una successiva scrittura privata tra le parti che, a suo avviso, regolava i confini e avrebbe implicato rinuncia alla servitù o una convenzione derogatoria alle distanze.

La decisione

La Corte di Appello di Napoli aveva qualificato l'opera come "costruzione" perché il terrapieno era artificialmente creato, e aveva condannato Liverini alla rimozione della parte di muro che fuoriusciva di circa 80 cm dalla quota del terreno e alla rimozione della pannellatura metallica lungo tutto il confine, ritenendo insussistente la validità della rinuncia/convenzione nella misura in cui essa derogasse a limiti inderogabili. In Cassazione entrambi i ricorsi (principale di Liverini e incidentale di Romano) sono stati rigettati: la Corte di legittimità ha confermato i principi applicati dalla corte di merito (in particolare che il muro di contenimento sorreggente un terrapieno artificialmente creato va qualificato come costruzione ai fini delle distanze) e ha precisato che le disposizioni del piano urbanistico comunale (che imponevano anche un distacco di 10 metri tra costruzioni) non possono essere derogate da convenzione privata, sicché la convenzione del 29/9/2007 risultava invalida se contrastante con la normativa urbanistica. La sentenza impugnata resta dunque in vigore, la rimozione è stata confermata nei termini disposti, le spese di legittimità sono compensate e si dà atto degli obblighi di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 cod. civ.

    Il muro di contenimento che sostiene un terrapieno artificialmente creato è equiparato a "costruzione" ai fini delle distanze legali; la norma tutela distanze e prevenzione di intercapedini, ma è derogabile per accordo tra privati nei rapporti di diritto privato

  • art. 877 cod. civ.

    Richiamata in tema di obblighi connessi alle costruzioni vicino ai confini; compatibile con la qualificazione del muro come costruzione quando assolve funzioni edilizie dovute a terrapieno artificiale

  • art. 9 d.m. n. 1444/1968

    Normativa edilizia comunemente invocata per rilievi di conformità tecnica delle opere; la Corte ha ritenuto che la norma non potesse sostituire il controllo sull'osservanza delle prescrizioni urbanistiche locali ove queste siano finalizzate a tutela dell'interesse pubblico

  • artt. 1362, 1363, 1369 e 1371 cod. civ.

    Richiamati in ordine ai criteri ermeneutici dei contratti; la Corte ha valutato la scrittura privata alla luce delle risultanze istruttorie e dei canoni interpretativi, ritenendone non decisiva la presunta volontà di accettare la costruzione sul confine

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto che la pronuncia non travalicasse le domande formulate dall'attore, avendo questi chiesto alternativamente la rimozione totale e, in subordine, quella della parte emergente

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla fase di esecuzione e alle possibili determinazioni tecnico-operative consequenziali; la Corte non ha ravvisato ultrapetizione

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito: l'interpretazione dei fatti e della domanda dal giudice di merito è sindacabile solo nei termini e nelle ipotesi previste dall'art. 360; errori di valutazione probatoria non sono in genere rettificabili in sede di legittimità

  • strumento urbanistico del Comune di Telese Terme (P.R.G.)

    fascia di rispetto di cinque metri dal confine; distacco di dieci metri tra costruzioni

    Le prescrizioni del piano urbanistico locale sono imposte a tutela dell'interesse generale e non possono essere derogate mediante accordo tra privati; una convenzione privata che contrasti con tali prescrizioni è nulla

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/2012

    Previsione processuale relativa al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte dei ricorrenti

Massime di principio

  • Un muro di sostegno che regge un terrapieno artificialmente realizzato deve essere considerato "costruzione" ai fini delle norme sulle distanze; quindi è soggetto ai limiti di distanza applicabili alle costruzioni.
  • Le convenzioni private possono derogare alle distanze dettate dal codice civile (art. 873) tra confinanti, ma non possono derogare a prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali che tutelano l'interesse pubblico (es. distanze tra edifici previste dal P.R.G.).
  • In tema di impugnazioni in Cassazione, le valutazioni di fatto e le valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito sono sindacabili in modo limitato: errori di ricostruzione probatoria o di valutazione della volontà contrattuale richiedono contestazioni fondate su vizio di motivazione o su specifiche ipotesi di nullità processuale.
  • La domanda del ricorrente definisce il perimetro della pronuncia: il giudice non può ordinare interventi eccedenti rispetto a quanto chiesto (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), ma può motivare limitazioni alla demolizione quando l'abbattimento totale comporterebbe rischi per la stabilità di strutture contigue.
  • Nei conflitti di confine, documentazione privata successiva e perizie tecniche assumono rilievo determinante; tuttavia, la loro efficacia è subordinata alla compatibilità con le norme urbanistiche vigenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.