Sentenza del 11/02/2015 n. 2615 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava due avvisi di comunicazione di irregolarità relativi all'imposta sugli intrattenimenti (ISI) per l'anno 2004. Sosteneva che l'imposta dovesse essere calcolata in proporzione ai mesi di effettivo utilizzo degli apparecchi da gioco, rimossi e demoliti dopo il 30 aprile 2004, anziché essere corrisposta integralmente su base annuale. Con un ulteriore motivo denunciava l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha stabilito che, per gli apparecchi già posseduti al 1° gennaio, l'ISI determinata forfetariamente doveva essere versata per intero entro il 16 marzo, senza possibilità di rapportarla al periodo di effettivo funzionamento. Il frazionamento temporale era previsto soltanto per gli apparecchi installati dopo il 1° marzo. La successiva rimozione o demolizione degli apparecchi non incideva quindi sull'imposta dovuta. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14-bis
Il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, TULPS, determinate sulla base dell'imponibile medio in via forfetaria su base annuale deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio.
La norma impone il pagamento integrale dell'imposta annuale per gli apparecchi già posseduti al 1° gennaio e non consente di ridurla in proporzione ai mesi di effettivo utilizzo. Il ragguaglio temporale è ammesso solo per gli apparecchi installati dopo il 1° marzo.
D.L. n. 369 del 2003, art. 39
È richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non ha accolto la relativa censura.
Legge n. 289 del 2002, art. 22, comma 3
Entro la data ultima del 31 maggio 2004 dovevano essere rimossi e demoliti gli apparecchi ex art. 110, comma 7, leggi di pubblica sicurezza, che consentivano il prolungamento o la ripetizione della partita, salva la possibilità di riconversione.
L'obbligo di rimozione e demolizione degli apparecchi non modifica il criterio di determinazione dell'ISI, che resta annuale e forfetario per gli apparecchi già posseduti al 1° gennaio.
D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 35 e 36
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza tributaria; la censura è stata respinta.
Art. 112 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati in relazione all'obbligo del giudice di pronunciarsi sulle domande e motivare la decisione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla motivazione.
Massime di principio
- Quando un tributo è previsto in misura forfetaria e su base annuale, il presupposto temporale rilevante può essere il possesso o la disponibilità del bene all'inizio dell'anno, non la durata concreta del suo utilizzo.
- La rimozione, demolizione o cessazione anticipata dell'utilizzo di un bene non comporta automaticamente una riduzione proporzionale dell'imposta, se la legge non prevede espressamente il frazionamento.
- Le eccezioni al criterio annuale devono essere individuate direttamente nella normativa: in questo caso il ragguaglio temporale valeva solo per gli apparecchi installati dopo una determinata data.
- Eventuali riduzioni dell'importo annuale stabilite dal legislatore per uno specifico anno possono rappresentare la soluzione normativa all'impossibilità di parametrarlo all'effettivo utilizzo, senza consentire ulteriori riduzioni giudiziali.
- Nelle controversie analoghe è essenziale verificare la data di possesso o installazione dell'apparecchio, il metodo legale di determinazione del tributo e l'esistenza di una specifica norma che autorizzi il calcolo pro rata.
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