Sentenza n. 14750/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana per residenza, fondato sull'emersione di una notizia di reato per maltrattamenti in famiglia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza rilevando una notizia di reato segnalata dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia, relativa a un episodio verificatosi nel 2018, nonostante non risultassero condanne né procedimenti penali pendenti. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992 e dell'art. 5 del d.P.R. n. 572/1993, nonché manifesta irragionevolezza e illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Ha sostenuto che il diniego fosse fondato su atti istruttori inesistenti o non presenti nel fascicolo, che la sola denuncia non potesse incidere sul positivo livello di integrazione sociale, lavorativa e familiare e che l'assenza di sviluppi penali escludesse la rilevanza della vicenda. Ha inoltre prodotto certificati attestanti l'assenza di iscrizioni comunicabili, di condanne e di procedimenti penali pendenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il diniego adeguatamente motivato e sorretto da un'istruttoria compiuta, comprensiva del preavviso di rigetto e dell'esame delle osservazioni dell'interessato. La notizia di reato per maltrattamenti in famiglia, pur non sfociata in un procedimento penale o in una condanna, è stata considerata un fatto storico recente e di particolare gravità, dotato di significativo disvalore sociale e idoneo a incidere sul giudizio prognostico di meritevolezza e di stabile adesione ai valori dell'ordinamento. Il giudice ha escluso che l'assenza di sviluppi processuali penali impedisse la valutazione amministrativa della condotta, poiché l'accertamento della responsabilità penale e la valutazione amministrativa ai fini della cittadinanza perseguono finalità diverse e si fondano su diversi livelli di apprezzamento probatorio. Ha ritenuto non decisiva la contestazione relativa alla mancata produzione di alcuni elementi istruttori, poiché il provvedimento era plurimotivato e la motivazione concernente l'episodio di maltrattamenti era autonomamente sufficiente. Sono stati esclusi i dedotti vizi di difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, irragionevolezza e illogicità. L'integrazione sociale, lavorativa ed economica del richiedente è stata qualificata come requisito ordinario e minimo per il soggiorno e per la presentazione della domanda, non come elemento idoneo a neutralizzare le criticità emerse. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per residenza implica non soltanto il requisito quantitativo della durata minima del soggiorno, ma anche una valutazione qualitativa del periodo di osservazione e della complessiva meritevolezza del richiedente.
art. 5 d.P.R. 572/1993
Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina del procedimento di concessione della cittadinanza; il giudice non ne ha tratto una specifica statuizione autonoma.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto e l'esame delle osservazioni dell'interessato dimostrano il rispetto del contraddittorio procedimentale e dell'obbligo di considerare le ragioni difensive.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La regolarità del soggiorno e l'integrazione necessarie per l'ingresso e la permanenza dello straniero costituiscono condizioni ordinarie e minime, non sufficienti da sole a fondare la concessione della cittadinanza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il rispetto delle condizioni richieste per il soggiorno non esaurisce la diversa valutazione di meritevolezza richiesta nel procedimento di naturalizzazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza di smaltimento; non costituisce parametro sostanziale della decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità valutativa e deve formulare un giudizio prognostico complessivo sulla meritevolezza del richiedente, sulla sua affidabilità e sulla stabile adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
- Una condotta penalmente rilevante può essere valutata negativamente ai fini della cittadinanza anche in assenza di condanna, di procedimento penale pendente o di ulteriori sviluppi processuali, poiché la valutazione amministrativa del fatto storico è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
- Una notizia di reato relativa a maltrattamenti in famiglia, se recente e adeguatamente acquisita nell'istruttoria, può costituire elemento sufficientemente significativo per fondare il giudizio prognostico negativo sulla concessione della cittadinanza, in ragione del suo particolare disvalore sociale e della possibile rilevanza sintomatica rispetto alla personalità del richiedente.
- L'Amministrazione può valutare le condotte rilevanti secondo un criterio cautelativo volto a prevenire il rischio di futura pericolosità o di mancata adesione ai valori costituzionali, senza dover attendere l'esito definitivo del procedimento penale.
- L'integrazione sociale, lavorativa ed economica dello straniero regolarmente soggiornante costituisce il presupposto ordinario per la permanenza legale e per la presentazione della domanda di cittadinanza, ma non rappresenta di per sé un merito speciale idoneo a neutralizzare elementi negativi emersi nel periodo di osservazione.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la sufficienza e l'autonomia di una delle ragioni poste a fondamento del diniego rendono irrilevanti le censure rivolte contro ulteriori motivazioni non decisive.
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