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Ordinanza

Ordinanza n. 344/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, del 16.4.2026, a firma del Dirigente del settore assetto del territorio del Comune di Triggiano, ing. Carlo Ronzino, avente ad oggetto: “Comune di Triggiano c/-OMISSIS-srl – Riscontro atto di diffida e costituzione in mora del 18.03.2026”. - di ogni altro atto al predetto connesso, ancorchè non conosciuto e comunque lesivo. - nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Triggiano di restituire alla ricorrente l'intera cubatura espressa dai suoli oggetto della convenzione di lottizzazione del 27 maggio 2005 e dell'11 dicembre 2009, destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

Giustizia amministrativa202601044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di riscontro a una diffida e costituzione in mora relativa alla restituzione di cubatura e aree di sedime, ovvero all'eventuale acquisizione sanante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la nota con cui il Comune di Triggiano ha riscontrato l'atto di diffida e costituzione in mora del 18 marzo 2026, avente a oggetto la restituzione di 7.363,85 mc e delle corrispondenti aree di sedime, libere e sgombre dalle costruzioni realizzate, oppure l'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 327/2001. È stata inoltre proposta domanda di accertamento dell'obbligo comunale di restituire l'intera cubatura espressa dai suoli oggetto delle convenzioni di lottizzazione del 27 maggio 2005 e dell'11 dicembre 2009, destinati a interventi di edilizia residenziale pubblica. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di legittimità articolati dalla ricorrente, rinviando la valutazione della domanda giudiziale, delle questioni preliminari di rito e di ammissibilità e del merito alla successiva trattazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, anche considerando il chiaro tenore della nota impugnata e la natura dei profili emersi, qualificati come presuntivamente economici e riferiti a precedenti e risalenti atti dell'amministrazione. Il Collegio ha precisato che la domanda giudiziale, comprese eventuali questioni preliminari di rito e di ammissibilità, dovrà essere esaminata nella sede di trattazione del merito. Sono state compensate le spese della fase cautelare, in ragione della natura della controversia e della mancata costituzione del Comune. La valutazione sulla regolarità della notificazione al Comune è stata lasciata impregiudicata, risultando allo stato effettuata a un indirizzo PEC tratto da pubblici elenchi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali del processo amministrativo.

  • art. 42-bis d.lgs. n. 327/2001

    È richiamato quale possibile fondamento della richiesta subordinata della società di acquisizione sanante dei suoli.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando, alla luce del contenuto dell'atto impugnato e della natura delle conseguenze prospettate, non sia dimostrato un danno grave e irreparabile, anche se la controversia presenta possibili profili economici connessi ad atti amministrativi risalenti.
  • Quando l'esame della domanda cautelare non consente di definire le questioni preliminari di rito o di ammissibilità, tali questioni possono essere riservate alla trattazione del merito, senza che la decisione cautelare anticipi il loro esito.
  • La verifica della regolarità della notificazione del ricorso effettuata presso un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi può essere mantenuta impregiudicata nella fase cautelare, se la questione non è decisiva per la valutazione immediata del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sanantePiani attuativi e lottizzazioniTutela cautelare
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizione

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