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Ordinanza

Ordinanza n. 1863/2026 - Torino, Sezione 1

per l’accertamento ex art. 117 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio serbato del Comune di Alessandria sulle istanze proposte da Moreno Anniballi in data 12/01/2026, 14/01/2026, 23/01/2026 e 16/04/2026, dirette all’istituzione all’interno del territorio comunale di uno specifico servizio radiotaxi per van con capacita di carico fino a 8 passeggeri; Nonché per l’annullamento: - della nota del Comune di Alessandria C_A182 - C_A182 - 1 - 2026-04-02 – 0031418 - della nota del Comune di Alessandria C_A182 - C_A182 - 1 - 2026-05-18 – 0045283; - per quanto possa occorrere della corrispondenza per email del Comune di Alessandria del 21/01/2026 - del Regolamento Taxi approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 11/04/2002, qualora sia inteso come ostativo a consentire l’attivazione della funzionalità richiesta dal ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti, collegati o comunque connessi.

Giustizia amministrativa202600915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Note del Comune di Alessandria del 2 aprile e del 18 maggio 2026, nonché il Regolamento Taxi comunale del 2002 nella parte eventualmente ostativa all’istituzione di un servizio radiotaxi per van fino a otto passeggeri; è contestato anche il silenzio sulle istanze presentate tra gennaio e aprile 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune sulle istanze del 12, 14 e 23 gennaio e del 16 aprile 2026, dirette a ottenere l’istituzione nel territorio comunale di uno specifico servizio radiotaxi per van con capacità fino a otto passeggeri. Ha inoltre impugnato le note comunali del 2 aprile e del 18 maggio 2026, la corrispondenza del 21 gennaio e, per quanto occorra, il Regolamento Taxi comunale del 2002, assumendo che gli atti o il regolamento ostacolassero l’attivazione richiesta. Il ricorso è stato proposto sia come azione avverso il silenzio sia, in via impugnatoria, nel caso in cui le note di riscontro avessero natura provvedimentale.

La decisione

Il TAR ha escluso che ricorresse silenzio-inadempimento, perché il Comune aveva effettivamente provveduto sulle istanze: l’eventuale violazione della normativa sui pubblici servizi può determinare l’illegittimità delle determinazioni, ma non ne elimina la natura provvedimentale. Qualificando l’azione in base agli elementi sostanziali ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., il Collegio ha ritenuto che essa avesse contenuto prevalentemente impugnatorio e ha disposto la conversione dal rito sul silenzio al rito ordinario, con applicazione degli artt. 40 ss. c.p.a. Ha inoltre ritenuto non prima facie fondata l’eccezione di tardività del Comune: la determinazione del 18 maggio 2026 era stata adottata dopo una nuova attività istruttoria e non era quindi meramente confermativa, anche se il suo contenuto dispositivo coincideva con quello degli atti precedenti. Non è stata decisa la fondatezza nel merito delle censure; la trattazione è stata fissata all’udienza pubblica del 17 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    la fattispecie controversa non integra una ipotesi di c.d. silenzio inadempimento valevole ai fini di cui all’art. 117 c.p.a., atteso che – come riconosciuto dal ricorrente in atti (e come risultante per tabulas dalla documentazione di causa) – il Comune di Alessandria ha provveduto sulle istanze presentate da Anniballi, e che l’eventuale violazione della normativa sui pubblici servizi non priva le determinazioni assunte di valore provvedimentale ma ne determina, al più, l’illegittimità;

    L’azione ex art. 117 c.p.a. non è esperibile quando l’amministrazione abbia adottato determinazioni sulle istanze: l’eventuale illegittimità di tali atti non li trasforma in silenzio-inadempimento.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Reputato dunque che l’azione proposta da Anniballi, qualificata in base ai suoi elementi sostanziali (art. 32, co. 2 c.p.a.), abbia contenuto prettamente impugnatorio e vada conseguentemente trattata secondo il rito ordinario;

    La qualificazione dell’azione dipende dai suoi elementi sostanziali; quando questi rivelano una contestazione di atti provvedimentali, il giudizio va trattato secondo il rito ordinario anche se il ricorso è stato formulato anche come azione avverso il silenzio.

  • artt. 40 ss. c.p.a.

    dispone la conversione del rito, con conseguente applicazione della disciplina di cui agli artt. 40 ss. c.p.a. (Libro II del Codice del Processo Amministrativo);

    Individuata la natura impugnatoria della domanda, il giudizio prosegue secondo la disciplina ordinaria del Libro II del c.p.a.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio-inadempimento presuppone che l’amministrazione non abbia provveduto sull’istanza; se è stata adottata una determinazione, l’eventuale violazione di legge ne può comportare l’illegittimità, ma non ne esclude la natura provvedimentale.
  • La natura dell’azione va determinata in base ai suoi elementi sostanziali; quando la domanda è diretta a contestare determinazioni provvedimentali, il giudice deve trattarla secondo il rito ordinario, anche se il ricorrente l’ha formulata anche come azione avverso il silenzio.
  • Una determinazione adottata dopo una nuova attività istruttoria non è meramente confermativa per il solo fatto di avere contenuto dispositivo identico a quello di precedenti atti.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiTaxi e noleggio con conducente
RamiProcesso amministrativoTrasporti e circolazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazione

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