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Ordinanza

Ordinanza n. 743/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di non ammissione all’espletamento della seconda fase dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2025 – comunicato mediante caricamento in data 31/3/2026 sulla pagina riservata del Ministero della Giustizia del candidato e conosciuto in data 31/03/2026; del verbale della Commissione nr. XVIII della Corte di Appello di -OMISSIS- datato 13 gennaio 2026, recante la valutazione dell’elaborato del ricorrente busta 716, nella parte ha proceduto alla valutazione ed alla assegnazione dei voti numerici e in quella in cui è stato attribuito il punteggio di 15/30 per atto di diritto civile; ove occorra e per il caso specifico del verbale nr. -OMISSIS- del Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni -OMISSIS- – 00186 -OMISSIS- –Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato - sessione 2025 - decreto-legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M. 4 novembre 2025. Verbale n. -OMISSIS- 2 Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni -OMISSIS- – 00186 -OMISSIS- –Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato - sessione 2025 - decreto legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M. 4 novembre 2025 nella parte in cui ha stabilito “la valutazione relativa agli elaborati scritti deve essere espressa attraverso il punteggio numerico, senza alcun obbligo di motivazione come corroborato da granitica giurisprudenza del Consiglio di Stato” e nella parte in cui individua i criteri di correzione “così come definiti dall’ ordinamento ritenuti da tutti i presenti e confermati dalla giurisprudenza consolidata” senza alcun riferimento alla normativa specifica prevista dalla legge 170/2010 e dalle linee guida 2011, dpr 82/2023 ; di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o comunque collegato, ancorché non conosciuto, ivi compresi i criteri di correzione – anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha segnalato di essere DSA ove lesivi, nella parte in cui siano stati intesi nel senso di ritenere sufficiente il solo voto numerico senza alcuna motivazione ulteriore; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a una rivalutazione o rinnovazione della valutazione dell’elaborato da parte di diversa Commissione, con motivazione conforme ai principi di legge e in riferimento alla particolare condizione del ricorrente;

Giustizia amministrativa202601375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione alla seconda fase dell'esame di abilitazione forense e valutazione insufficiente dell'elaborato di diritto civile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato all'abilitazione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla seconda fase dell'esame di abilitazione forense – sessione 2025 –, il verbale della Commissione presso la Corte d’Appello competente, nella parte relativa alla valutazione dell’elaborato di diritto civile, nonché, ove occorra, i verbali ministeriali concernenti l’utilizzo del voto numerico e i criteri di correzione. Ha dedotto l’inattendibilità e l’incoerenza della valutazione, anche mediante raffronto con elaborati di altri candidati che avevano svolto la medesima traccia, nonché l’illegittimità della motivazione meramente numerica, priva di riferimento ai criteri ministeriali predeterminati e resa senza adeguata considerazione della propria condizione di DSA. Con motivi aggiunti non impugnatori, depositati dopo l’accesso agli elaborati di altri concorrenti, ha reiterato la domanda cautelare e sviluppato nuove censure fondate sugli elementi conosciuti successivamente alla precedente ordinanza cautelare di rigetto. Il Tribunale ha qualificato la nuova domanda cautelare come riproposizione, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., ritenendo provati i presupposti formali e sostanziali della conoscenza successiva dei fatti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso nelle more il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che la discrezionalità tecnica della Commissione sia sindacabile quanto all’attendibilità delle operazioni valutative, alla coerenza del criterio tecnico e alla correttezza del procedimento applicativo. I nove criteri elaborati dalla Commissione ministeriale delimitano l’ambito entro cui l’Amministrazione deve esercitare il potere valutativo e costituiscono parametro verificabile dal giudice amministrativo. Nel caso concreto, il giudizio insufficiente non risultava oggettivamente riconducibile a tali criteri e presentava profili di non adeguata istruttoria e difetto di motivazione. Il mero voto numerico, non accompagnato da alcun riferimento ai criteri ministeriali predeterminati e resi noti, è stato ritenuto insufficiente alla luce dell’art. 3 l. 241/1990. Il periculum in mora è stato ravvisato nella pendenza dell’esame. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di trasmettere, entro cinque giorni, l’elaborato in forma rigidamente anonima e senza riferimenti all’ordinanza a una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, individuata nella Corte d’Appello di -OMISSIS-, che dovrà procedere alla rivalutazione entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora la nuova valutazione sia utile alla prosecuzione dell’esame, dovrà provvedere la Commissione competente, previa eventuale riconvocazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 21 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 58 c.p.a.

    Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

    Consente la riproposizione della domanda cautelare quando emergano mutamenti delle circostanze o fatti anteriori conosciuti successivamente, purché sia provato il momento della conoscenza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione congrua e sufficiente del giudizio amministrativo; il mero voto numerico, privo di riferimenti ai criteri ministeriali predeterminati, è stato ritenuto insufficiente nel caso concreto.

  • legge n. 170/2010

    È richiamata dal ricorrente in relazione alla propria condizione di DSA e alla necessità di considerare la disciplina specifica nell’attività valutativa; l’ordinanza non sviluppa una distinta interpretazione della legge.

  • d.P.R. 82/2023

    È richiamato dal ricorrente tra le fonti che avrebbero dovuto essere considerate nei criteri di correzione; l’ordinanza non ne esplicita una distinta interpretazione.

Massime di principio

  • La discrezionalità tecnica delle commissioni d’esame è sindacabile dal giudice amministrativo non solo per errori di fatto, ma anche quanto all’attendibilità delle operazioni tecniche, alla coerenza del criterio utilizzato e alla correttezza del procedimento applicativo.
  • I criteri di valutazione predeterminati dall’amministrazione delimitano l’ambito del potere tecnico-discrezionale della commissione; la valutazione deve essere oggettivamente riconducibile a tali criteri e il giudice può verificarne il rispetto.
  • Il giudizio di insufficienza di un elaborato scritto di un esame abilitante deve essere motivato in modo congruo e sufficiente ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990; nel caso esaminato, il mero voto numerico, privo di ogni riferimento ai criteri ministeriali predeterminati e resi noti, non è stato ritenuto sufficiente.
  • Quando la valutazione contestata non sia attendibile né riconducibile ai criteri predeterminati, e sussistano esigenze cautelari connesse alla pendenza delle prove d’esame, il giudice può ordinare la rivalutazione dell’elaborato da parte di una commissione presso una diversa Corte d’Appello, imponendo l’anonimato e l’assenza di riferimenti al giudizio giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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