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Ordinanza

Ordinanza n. 279/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -del decreto del Vicedirettore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, datato 13.03.2026 e protocollato in uscita in data 20.03.2026 al -OMISSIS-, con cui è stata inflitta al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 6 (sei); - della presupposta delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Lecce n. -OMISSIS-, adottata nella seduta del 10.02.2026, con la quale è stata proposta, a maggioranza, l’irrogazione della predetta sanzione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, i decreti del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 05.09.2025 e del 16.12.2025, nella parte in cui dispongono la rinnovazione del procedimento dinanzi al medesimo organo giudicante.

Giustizia amministrativa202600434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, connessa proposta del Consiglio Provinciale di Disciplina e atti di rinnovazione del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (poliziotto sanzionato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Vicedirettore Generale della Pubblica Sicurezza del 13 marzo 2026, con cui gli è stata inflitta la sospensione dal servizio per sei mesi, nonché la presupposta delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Lecce e gli ulteriori atti con cui era stata disposta la rinnovazione del procedimento disciplinare. In sede cautelare ha dedotto, tra l’altro, la violazione dei principi fondamentali di imparzialità e del giusto procedimento, sostenendo l’illegittimità della rinnovazione del giudizio disciplinare da parte di un collegio avente la medesima composizione di quello che aveva adottato la decisione precedentemente annullata.

La decisione

Il TAR ha ritenuto, con il sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso presentasse sufficienti elementi di fondatezza, in particolare quanto alla censura relativa alla violazione dei principi di imparzialità e del giusto procedimento derivante dalla rinnovazione del giudizio disciplinare davanti al medesimo collegio, come risultante dal confronto tra i verbali delle prime riunioni del 29 ottobre 2025 e del 5 gennaio 2026. Nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto prevalente l'interesse del ricorrente a non subire le conseguenze di un atto la cui legittimità era seriamente dubbia rispetto all'interesse dell'Amministrazione all'immediata esecuzione della sanzione. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia della sanzione disciplinare, fissando l'udienza pubblica di merito per il 21 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato sommariamente il fumus e ha disposto la sospensione dell'efficacia della sanzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella rinnovazione di un giudizio disciplinare resa necessaria dall'annullamento della precedente decisione, la partecipazione al nuovo giudizio dei medesimi componenti del collegio che aveva adottato la decisione annullata può porre un serio problema di compatibilità con i principi di imparzialità e di giusto procedimento.
  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di una sanzione disciplinare è giustificata quando, a un sommario esame, emergano sufficienti elementi di fondatezza delle censure e l'interesse del destinatario a non subire immediatamente gli effetti di un atto la cui legittimità è seriamente dubbia prevalga sull'interesse dell'amministrazione all'esecuzione immediata.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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