Ordinanza n. 2322/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta del corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella prima scelta del corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella prima scelta del corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. E per ottenere - per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia S. Andrea La Sapienza) e di ogni altra misura idonea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali per l'ammissione a Medicina e Chirurgia 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e atti di correzione e valutazione delle prove
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo aver sostenuto i due appelli del semestre filtro, ha conseguito una sola sufficienza, in Chimica, con voto 22,30, ottenendo complessivamente 122,30 punti e venendo assegnata all'Università La Sapienza di Roma – Polo Pontino, senza essere ammessa nella sede indicata come prima scelta, Medicina e Chirurgia presso il polo Sant'Andrea. Ha contestato le graduatorie nazionali, i decreti ministeriali n. 418/2025, n. 454/2025, n. 600/2025 e n. 1115/2025, nonché gli atti della procedura, le prove, le commissioni e le operazioni di correzione. Le censure principali riguardavano: l'illegittimità del sistema di assegnazione delle sedi e della decadenza per mancata immatricolazione entro il termine perentorio, con asserito scavalcamento di candidati meglio collocati; il mancato arrotondamento dei voti prossimi alla sufficienza, in particolare del voto 17,8 in Biologia; l'illegittima modifica postuma delle regole della graduatoria mediante il d.m. n. 1115/2025, in violazione della legge delega, del d.lgs. n. 71/2025, della lex specialis, dell'autovincolo, della par condicio e del principio del merito; l'asserita necessità di valorizzare anche le insufficienze nella formazione del punteggio; la mancata previsione di ulteriori scorrimenti per la copertura dei posti residui; l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per l'esclusione delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese dalla riforma. Le deduzioni relative a presunte irregolarità nello svolgimento delle prove, tuttavia, erano state esposte soltanto nella parte narrativa del ricorso e non costituivano specifici motivi di censura.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, riservando al merito ogni più approfondita valutazione. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema che impone l'immatricolazione entro termini perentori e cristallizza progressivamente le assegnazioni, poiché funzionale alla tempestiva stabilizzazione delle iscrizioni, alla continuità didattica del secondo semestre, al recupero dei crediti del semestre filtro e alle esigenze organizzative degli atenei. Il principio del merito nell'assegnazione delle sedi può essere bilanciato con tali interessi pubblici, sicché la mancata assegnazione della sede più ambita non deriva, prima facie, da un vizio della procedura. Ha escluso che il mancato arrotondamento dei voti insufficienti fosse illegittimo: l'arrotondamento previsto dal d.m. n. 418/2025 opera solo per la registrazione del voto nella carriera universitaria e non per il superamento della prova o per la graduatoria. L'arrotondamento di un'insufficienza avrebbe anzi equiparato situazioni diverse, consentendo di raggiungere la soglia di idoneità a chi non l'aveva conseguita. Le modifiche introdotte dal d.m. n. 1115/2025 sono state ritenute, in via cautelare, compatibili con la legge delega e con il d.lgs. n. 71/2025: esse hanno ampliato la platea degli idonei consentendo l'inserimento in graduatoria anche a chi avesse conseguito una sola sufficienza, subordinando il mantenimento dell'immatricolazione al recupero dei CFU mancanti, e hanno preservato la priorità dei candidati con tre sufficienze attraverso sezioni e punteggi differenziati. La ricorrente, avendo beneficiato dell'ampliamento, non ha dimostrato quale incidenza concreta delle regole censurate avrebbe migliorato la sua posizione fino a consentirle l'accesso alla sede preferita. La prospettazione relativa alla diversa strategia di studio conseguente alla conoscenza anticipata delle modifiche è stata qualificata come interesse di mero fatto e ipotesi controfattuale, non idonea a dimostrare una lesione della par condicio, poiché prove, programmi e condizioni di svolgimento erano identici per tutti. È stata ritenuta non manifestamente irragionevole anche la mancata previsione di ulteriori scorrimenti dopo il 28 gennaio 2026, in ragione della necessità di evitare continui spostamenti degli studenti e di garantire il regolare svolgimento dell'anno accademico; i posti residui potevano comunque essere destinati a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi. Il TAR ha escluso i presupposti per sollevare la questione di costituzionalità: l'applicazione graduale della riforma alle diverse categorie di atenei e ai corsi in lingua inglese è stata ritenuta giustificata da ragioni organizzative e dalla fase transitoria, mentre la ricorrente difettava di un interesse diretto e attuale rispetto a corsi e atenei diversi da quelli cui aveva partecipato. Anche il periculum è stato escluso, poiché la ricorrente risultava già immatricolata e la richiesta di ammissione in sovrannumero avrebbe potuto alterare l'assetto programmatorio e il regolare svolgimento della didattica. Il TAR ha qualificato come controinteressati sostanziali tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale e ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del MUR, imponendo termini perentori per la pubblicazione e il deposito della prova. Ha inoltre disposto incombenti istruttori a carico del Ministero, del Cineca e delle università intimate, chiedendo chiarimenti documentati sulla predeterminazione delle risposte corrette, sui sinonimi ammessi, sulle procedure di correzione, sul funzionamento del sistema informatico, sui criteri di valutazione e sui verbali delle operazioni di correzione. Le spese della fase cautelare, pari a 500 euro oltre accessori, sono state poste a carico della ricorrente a favore delle amministrazioni costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; la domanda non è stata accolta in sede cautelare.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato in materia di notificazione per pubblici proclami e integrazione del contraddittorio nei confronti di una pluralità elevata di controinteressati.
art. 49 c.p.a.
Richiamato per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
legge n. 26/2025
Legge delega per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico interessati; il TAR ha ritenuto non violati i limiti della delega.
d.lgs. n. 71/2025
Disciplina il nuovo sistema di accesso, fondato sul semestre filtro, sul conseguimento dei CFU e sulla graduatoria nazionale; il TAR ha ritenuto che il d.m. n. 1115/2025 ne abbia regolato le modalità attuative senza alterarne i presupposti sostanziali.
art. 7, comma 1, d.m. n. 418/2025
Prevedeva originariamente il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie del semestre filtro ai fini della collocazione in graduatoria.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
Prevede l'arrotondamento all'unità ai fini della registrazione del voto nella carriera universitaria, senza incidenza sul superamento della prova o sulla formazione della graduatoria.
art. 4 d.m. n. 1115/2025
Stabilisce criteri uniformi per il conseguimento dei crediti formativi mancanti, posticipando il recupero e rendendolo condizione per il mantenimento dell'immatricolazione.
punto 15 dell'Allegato 1 al d.m. n. 1115/2025
Prevede la destinazione dei posti residuati alla data del 28 gennaio 2026 a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi, senza ulteriori scorrimenti ordinari.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
Esclude, nella prima applicazione della riforma, le università non statali legalmente riconosciute e i corsi erogati in lingua inglese; il TAR ha ritenuto la disciplina non rilevante e non manifestamente infondata sotto i profili costituzionali dedotti.
art. 76 Cost.
Parametro invocato con riguardo all'eccesso di delega; il TAR ha escluso che la legge delega imponesse l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le categorie di atenei e corsi.
art. 3 Cost.
Parametro invocato per la differenziazione dei sistemi di accesso; il TAR ha ritenuto la differenziazione temporanea sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie.
art. 34 Cost.
Parametro costituzionale dedotto dalla ricorrente, la cui violazione è stata ritenuta non adeguatamente specificata e comunque non concretamente incidente sulla sua posizione.
art. 97 Cost.
Parametro costituzionale dedotto dalla ricorrente, senza specificazione di un concreto vulnus nella fattispecie esaminata.
Massime di principio
- In una procedura di accesso universitario articolata in un semestre filtro e in successive immatricolazioni, la previsione di termini perentori e la progressiva cristallizzazione delle assegnazioni delle sedi possono essere ritenute legittime quando siano funzionali alla continuità didattica, alla stabilità dell'organizzazione degli atenei e al regolare svolgimento dell'anno accademico; il principio del merito nell'assegnazione della sede non è necessariamente assoluto e può essere bilanciato con tali esigenze pubbliche.
- Quando una disciplina di gara o selezione prevede una soglia minima di idoneità, un voto insufficiente non è funzionalmente omogeneo a un voto sufficiente e non deve necessariamente essere valorizzato nel punteggio comparativo. L'arrotondamento previsto per la registrazione del voto nella carriera non può essere esteso al superamento della prova o alla formazione della graduatoria se la disciplina lo limita espressamente a fini amministrativi diversi.
- Una modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria può essere ritenuta non lesiva della par condicio e dell'affidamento quando ampli la platea degli idonei, preservi la priorità di coloro che avevano soddisfatto i requisiti originari e differenzi le posizioni dei candidati mediante sezioni o fasce coerenti con il diverso grado di possesso dei requisiti.
- Il candidato che contesti l'impianto complessivo di una procedura selettiva deve dimostrare l'incidenza concreta dei vizi dedotti sulla propria posizione e sull'utilità richiesta; non può ottenere in via cautelare un'ammissione in sovrannumero o un bene della vita maggiore di quello conseguibile all'esito dell'eventuale accoglimento nel merito, soprattutto quando la censura comporterebbe la caducazione dell'intera procedura.
- La diversa disciplina transitoria applicabile a categorie differenti di atenei o corsi può essere compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento quando sia limitata alla prima applicazione della riforma e giustificata da oggettive esigenze organizzative, dalla preesistenza di procedure selettive o dalle peculiarità dell'offerta formativa.
- Quando il numero dei controinteressati renda sommamente difficile la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami; tale modalità deve però indicare specificamente i destinatari, mediante l'elenco nominativo dei controinteressati, e non può ridursi a una mera pubblicità generica.
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