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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17983/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse logica, coerente e adeguata, fondata sull'osservazione diretta della cessione da parte della polizia giudiziaria, sulla conferma dell'acquirente e sul sequestro dello stupefacente. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la cessione di due dosi di cocaina al prezzo di euro 40. Il ricorso contestava l'affermazione di responsabilità, deducendo in sostanza l'insufficienza del materiale probatorio e, in particolare, l'inattendibilità o inadeguatezza delle dichiarazioni dell'acquirente di modiche quantità di stupefacente. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era, in realtà, una mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello, oltre a risolversi in contestazioni sulla valutazione della prova e sulla ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non deducibili in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e логicamente coerente. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'acquirente di stupefacente, in assenza di elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito come persona informata dei fatti nelle indagini preliminari e come testimone in dibattimento, restando irrilevante l'eventuale soggezione a sanzione amministrativa per uso personale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È la norma incriminatrice applicata al fatto di cessione di modica quantità di cocaina, trattata come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Le sanzioni amministrative per uso personale sono qualificate come preventive e non punitive; perciò non determinano l'applicazione del diritto al silenzio nei termini prospettati dal ricorrente.

  • Corte cost. n. 148 del 2022

    Viene richiamata per affermare che le sanzioni dell'art. 75 d.P.R. 309/1990 non hanno natura punitiva ma preventiva.

  • Corte di giustizia, sentenza 2 febbraio 2021, causa C-481/19, D.B. c. Consob

    È richiamata solo per essere esclusa l'applicabilità del principio sul diritto al silenzio in procedimenti amministrativi sanzionatori di natura punitiva.

  • Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea

    L'acquirente di stupefacente, se non emergono indizi di uso non personale, va sentito come persona informata dei fatti nelle indagini e come testimone in dibattimento.

  • Sez. 2, n. 47081 del 04/10/2022, Di Pisa

    Conferma il principio sulla qualifica dell'acquirente come testimone e ribadisce la natura preventiva delle sanzioni ex art. 75 d.P.R. 309/1990.

  • Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, D'Onofrio

    Richiamata a sostegno del medesimo principio sulla testimonianza dell'acquirente di stupefacente.

  • Sez. 6, n. 39278 del 12/07/2013, Forte

    Richiamata a sostegno del medesimo orientamento giurisprudenziale sulla posizione processuale dell'acquirente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito.
  • Le doglianze che attengono alla valutazione della prova e alla ricostruzione del fatto non possono essere accolte in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica.
  • In tema di cessione di stupefacenti, la conferma dell'operazione da parte dell'acquirente, unitamente al riscontro del sequestro della sostanza e degli ulteriori dati investigativi, può costituire base probatoria sufficiente a sorreggere l'affermazione di responsabilità.
  • L'acquirente di sostanza stupefacente, quando non emergano indizi di uso non personale, deve essere sentito come persona informata dei fatti nelle indagini preliminari e come testimone in dibattimento; l'eventuale assoggettabilità a sanzione amministrativa per uso personale non lo sottrae a tale obbligo.
  • Le sanzioni amministrative previste per l'uso personale di stupefacenti hanno natura preventiva e non punitiva, con conseguente inapplicabilità del principio elaborato per i procedimenti amministrativi di natura punitiva in tema di diritto al silenzio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniProve
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

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