Sentenza del 25/11/2015 n. 24030 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano il decreto ingiuntivo relativo alla restituzione di un finanziamento di lire 70.000.000, sostenendo principalmente: la nullità del mutuo di scopo perché le somme erano state utilizzate per ripianare pregresse esposizioni di conto corrente anziché per acquistare scorte di magazzino; l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e il calcolo degli interessi moratori; l'applicazione di un tasso dell'11,50% non validamente pattuito; l'usurarietà degli interessi; la mancanza di forma scritta di un rapporto di apertura di credito; e la nullità della fideiussione per eccedenza rispetto al debito principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma, che aveva riconosciuto la validità del credito bancario e della fideiussione. La diversa destinazione delle somme rispetto allo scopo concordato riguarda la fase esecutiva del rapporto e può eventualmente costituire inadempimento, ma non determina automaticamente la nullità del mutuo per illiceità o mancanza della causa. Le contestazioni sugli interessi sono state ritenute generiche, nuove o non adeguatamente documentate; non è stato dimostrato un illegittimo anatocismo, né l'usurarietà, non essendo stata specificata la corretta introduzione della relativa questione nei precedenti gradi. La fideiussione resta valida nei limiti del debito garantito e comprende, salvo patto contrario, anche gli accessori dell'obbligazione principale. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.200, oltre accessori.
Norme richiamate
Artt. 1343, 1344, 1418 c.c.
La diversa destinazione della somma mutuata non determina la nullità del contratto per mancanza o illiceità della causa o dei motivi.
Nel mutuo di scopo, l'utilizzazione del finanziamento per finalità diverse da quelle convenute incide normalmente sull'esecuzione del contratto e può configurare inadempimento, ma non comporta di per sé la nullità genetica del negozio.
Art. 1283 c.c.
La contestazione dell'anatocismo deve essere provata mediante specifici dati contabili e contrattuali; non sono sufficienti deduzioni generiche.
Legge n. 154 del 1992 e D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)
Le contestazioni relative alla trasparenza bancaria, al tasso applicato e alle condizioni economiche devono essere specificamente dedotte e documentate, indicando il concreto contrasto tra quanto pattuito e quanto richiesto.
Legge n. 108 del 1996
La questione dell'usurarietà degli interessi deve essere tempestivamente introdotta nei gradi di merito e supportata dall'indicazione del tasso applicato, del periodo di riferimento e dei parametri di legge pertinenti.
Art. 1941 c.c.
La fideiussione che eccede il debito garantito non è nulla se non per la parte eccedente.
L'eventuale eccedenza della garanzia rispetto al debito principale non travolge l'intera fideiussione, che resta valida entro i limiti dell'obbligazione garantita.
Art. 1942 c.c.
La fideiussione comprende anche tutti gli accessori del debito principale, salvo patto contrario.
La garanzia fideiussoria copre normalmente capitale, interessi e altri accessori dell'obbligazione principale, a meno che le parti abbiano stabilito diversamente.
Artt. 113, 115, 116 e 360 c.p.c.
Le censure in cassazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare specificamente gli atti, i dati e le questioni tempestivamente dedotti; contestazioni generiche o nuove sono inammissibili.
Massime di principio
- La violazione dello scopo concordato in un finanziamento, di regola, non comporta automaticamente la nullità del contratto: può invece fondare rimedi per inadempimento, se lo scopo e l'obbligo di destinazione risultano effettivamente pattuiti.
- Chi contesta anatocismo, tassi non pattuiti o somme indebitamente richieste deve produrre una ricostruzione contabile precisa, indicando clausole contrattuali, movimenti, tassi applicati e differenze rispetto al dovuto.
- La contestazione dell'usura deve essere formulata tempestivamente nei gradi di merito e corredata da elementi tecnici sufficienti; non può essere introdotta o sviluppata per la prima volta in cassazione.
- Una fideiussione eccedente il debito principale non è normalmente totalmente nulla: l'obbligazione del garante viene ridotta entro l'importo effettivamente dovuto, comprensivo degli accessori salvo diversa pattuizione.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riproporre doglianze generiche: occorre dimostrare con precisione l'errore giuridico o il vizio della sentenza e indicare dove la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi.
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