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Sentenza

Sentenza del 18/01/2016 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Comunicazioni di irregolarità - Diniego di annullamento in autotutela di avviso bonario - Autonoma impugnabilità degli atti - Manca.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la mancata cancellazione in autotutela dell’avviso bonario e sosteneva, in sostanza, che tale diniego fosse autonomamente impugnabile. La controversia riguardava quindi la possibilità di ricorrere immediatamente contro la comunicazione di irregolarità e contro il diniego dell’autotutela, prima dell’eventuale emissione di un atto impositivo o della riscossione mediante ruolo.

La decisione

La pretesa è stata ritenuta non autonomamente impugnabile. Le comunicazioni di irregolarità, pur potendo segnalare una pretesa fiscale, non rientrano tra gli atti immediatamente impugnabili. Neppure il diniego di annullamento in autotutela dell’avviso bonario è autonomamente impugnabile, poiché l’autotutela è esercizio discrezionale dell’Amministrazione e non costituisce un rimedio alternativo o sostitutivo rispetto agli strumenti ordinari di difesa. Il contribuente potrà contestare nel merito la pretesa mediante impugnazione di eventuali successivi atti di iscrizione a ruolo, cartelle o avvisi di accertamento, senza subire una lesione definitiva del diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Disciplina degli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario

    L’elencazione degli atti impugnabili non impedisce ogni forma di tutela, ma le comunicazioni di irregolarità e i dinieghi di autotutela relativi a tali comunicazioni non sono considerati, secondo la giurisprudenza richiamata, atti immediatamente impugnabili.

  • Autotutela tributaria

    La richiesta di autotutela ha natura discrezionale e non obbliga l’Amministrazione a riesaminare o annullare l’atto. Non può essere utilizzata per sostituire i rimedi ordinari già esperibili dal contribuente né per anticipare il contenzioso su un atto non ancora impugnabile.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulle comunicazioni di irregolarità

    Gli avvisi bonari non sono normalmente autonomamente impugnabili, poiché non costituiscono, di regola, un atto impositivo definitivo. La difesa può essere esercitata contro il successivo atto di riscossione o di accertamento.

Massime di principio

  • Una comunicazione di irregolarità o avviso bonario, di regola, non è immediatamente impugnabile: il contribuente può attendere l’eventuale successiva iscrizione a ruolo, cartella o avviso di accertamento e contestare allora anche i vizi della pretesa originaria.
  • Il diniego di autotutela non diventa automaticamente impugnabile solo perché l’Amministrazione ha risposto negativamente a una richiesta del contribuente.
  • L’autotutela è uno strumento discrezionale dell’Amministrazione e non sostituisce i termini e le modalità dei ricorsi tributari ordinari.
  • L’assenza di impugnabilità immediata non comporta necessariamente una compressione del diritto di difesa, purché il contribuente possa contestare la pretesa con il successivo atto formalmente impugnabile.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra un atto meramente informativo o prodromico, come l’avviso bonario, e un atto che rende definitiva o esecutiva la pretesa tributaria.

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