Sentenza del 13/03/2019 n. 7118 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo al 2005, chiedendo la riduzione del 50% dell'imposta prevista per gli immobili inagibili o inabitabili. Sosteneva che gli edifici, risalenti al 1940 e interessati da lavori di ristrutturazione, fossero fatiscenti e che il Comune ne fosse comunque a conoscenza tramite la DIA presentata nel 2007. Il Comune ha ricorso per cassazione sostenendo che la riduzione non potesse essere riconosciuta in assenza della dichiarazione di inagibilità rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale o di una tempestiva dichiarazione sostitutiva del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del Comune e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che, per ottenere la riduzione ICI del 50% prevista per gli immobili inagibili o inabitabili, era necessario possedere la dichiarazione dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure presentare una dichiarazione sostitutiva riferita al periodo d'imposta interessato. Nel caso concreto, la dichiarazione sostitutiva era stata presentata solo nel 2011, mentre la DIA del 2007 non dimostrava la conoscenza dello stato di inagibilità nel 2005. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune 2.300 euro, oltre accessori, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, commi 1 e 2
Per fruire della riduzione dell'imposta nella misura del 50% "il contribuente dovrà essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale oppure, in alternativa, ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, indicando il periodo dell'anno in cui sussistono le suindicate condizioni".
La riduzione ICI per inagibilità o inabitabilità richiede il rispetto degli specifici adempimenti documentali previsti dalla norma. Non è sufficiente dimostrare in modo indiretto la fatiscenza dell'immobile o allegare documenti relativi a lavori successivi all'anno d'imposta.
Regolamento ICI del Comune di Venezia, art. 8
La disciplina regolamentare comunale conferma la necessità della dichiarazione dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure della dichiarazione sostitutiva del contribuente per consentire il controllo dell'inagibilità e applicare la riduzione d'imposta.
Art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.
Il Comune ha dedotto, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e l'omessa motivazione su un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.
Art. 384 c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali collegate all'inagibilità o inabitabilità degli immobili devono essere richieste e documentate secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge o dal regolamento comunale.
- La semplice effettiva fatiscenza dell'immobile non basta necessariamente a ottenere la riduzione: occorre normalmente una certificazione dell'ufficio competente oppure una dichiarazione sostitutiva tempestiva e riferita allo specifico periodo d'imposta.
- Documenti presentati per finalità edilizie, come una DIA o una pratica di ristrutturazione, non equivalgono automaticamente alla dichiarazione fiscale di inagibilità e non provano necessariamente la conoscenza dello stato dell'immobile da parte del Comune per anni precedenti.
- La prova dell'inagibilità deve essere collegata temporalmente all'anno per il quale si chiede l'agevolazione; documentazione successiva può non essere sufficiente a dimostrare la situazione pregressa.
- In controversie analoghe è importante verificare il regolamento comunale applicabile, la data e il contenuto della dichiarazione di inagibilità, nonché l'avvenuto rispetto degli obblighi dichiarativi e documentali.
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