Ordinanza n. 7096/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Università degli Studi di Palermo) e nella parte in cui ha previsto che alcuni candidati fossero segnati come “nelle more” e della comunicazione fatta da Cineca ed Università nei loro confronti per disporre l’immatricolazione nella loro prima scelta anche se non spettante in base al punteggio conseguito; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Università degli Studi di Palermo) ed ha consentito l’assegnazione presso la sede di Palermo di candidati con punteggi e posizioni deteriore, anche in presenza di diciture procedimentali non tipizzate; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Università degli Studi di Palermo) ed ha consentito l’assegnazione presso la sede di Palermo di candidati con punteggi e posizioni deteriore, anche in presenza di diciture procedimentali non tipizzate; - tutti gli atti e provvedimenti, comunque denominati, che hanno introdotto e/o applicato la dicitura “in attesa, nelle more dell’assegnazione definitiva della sede”, non prevista dai decreti ministeriali, nonché di quelli che hanno consentito l’abilitazione all’immatricolazione/iscrizione in via eccezionale di candidati contrassegnati da tale dicitura; - della comunicazione e-mail proveniente dall’indirizzo “Med25-noreply” inviata alle ore 22:10 del 14 gennaio 2026 (e delle ulteriori comunicazioni analoghe, ove esistenti), con cui alcuni candidati sono stati invitati a collegarsi tempestivamente alla pagina riservata per procedere ad immatricolazione/iscrizione entro le ore 22 del giorno successivo, nonché di ogni atto presupposto e conseguenziale che abbia determinato l’invio selettivo di tali comunicazioni; - degli atti e delle operazioni informatiche relativi alla gestione delle preferenze di sede espresse in fase di iscrizione al semestre filtro (incluse le 63 sedi inserite), nonché di ogni intervento o modifica di sistema che abbia determinato, per alcuni candidati, la scomparsa delle sedi nell’area riservata, restando visibile la sola sede principale; - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi della parte ricorrente; - dell’allegato n. 2 del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi della parte ricorrente; - ove necessario, dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal Cineca; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 12 dell’esame di Chimica del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 12 dell’esame di Chimica del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova di Chimica del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 12 palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 12 dell’esame di Chimica del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 12 della prova di Chimica del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali e/o report di correzione redatti dal Cineca (lettura ottica, rilevazione informatizzata, errori di lettura), nonché degli atti relativi all’intervento manuale dei docenti sulle risposte a completamento non correttamente interpretate dal software; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nella sua prima scelta (Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi Palermo) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali e atti della procedura di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, con assegnazione della ricorrente alla sede di Messina anziché alla prima sede prescelta di Palermo
Esito
La controversia
La ricorrente, iscritta al semestre filtro presso l'Università degli Studi di Palermo e collocata nella graduatoria nazionale con 342,10 punti, è stata assegnata alla seconda sede indicata, l'Università degli Studi di Messina. Ha impugnato le graduatorie nazionali dell'8, 21 e 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali disciplinanti la procedura, gli atti relativi alle prove, alla formulazione e correzione dei quesiti e alla gestione informatica delle preferenze, chiedendo l'ammissione con riserva e in sovrannumero presso Palermo. La censura cautelare specificamente esaminata riguarda l'assegnazione a Palermo di due candidate collocate in posizione deteriore e con punteggio inferiore: una con 341,90 punti e posizione 10.835 e l'altra con 121,20 punti e posizione 16.435. Secondo la ricorrente, tali candidate sarebbero state illegittimamente favorite mediante una procedura difforme dall'ordinario scorrimento: nella graduatoria dell'8 gennaio 2026 risultavano contrassegnate dalla dicitura "In attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede"; non comparivano nella graduatoria del 21 gennaio 2026; risultavano infine assegnate a Palermo nella graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026. La ricorrente ha dedotto inoltre l'illegittimità delle diciture non previste dalla disciplina ministeriale, delle comunicazioni selettive per l'immatricolazione, della gestione delle preferenze di sede, della prova di Chimica e del quesito n. 12, ritenuto erroneo o fuorviante, nonché degli atti di correzione e validazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso l'istanza cautelare né il merito. Ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero dell'Università e della Ricerca, da Cineca e dall'Università degli Studi di Palermo una relazione documentata sui criteri che hanno consentito l'assegnazione a Palermo delle due candidate con punteggio e posizione inferiori rispetto alla ricorrente. In particolare, le amministrazioni dovranno chiarire il significato della dicitura "In attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede", i parametri e requisiti applicati, il momento dell'assegnazione, l'eventuale prenotazione anticipata della sede di Palermo e le relative ragioni, depositando la relazione entro trenta giorni. Il TAR ha inoltre disposto la notifica individuale del ricorso e dell'ordinanza alle due candidate direttamente incise, imponendo al Ministero di comunicare i loro indirizzi entro dieci giorni e alla ricorrente di notificare gli atti entro i successivi venti giorni, con deposito della prova entro dieci giorni dalla notifica. È stata autorizzata anche l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, secondo modalità dettagliatamente indicate e a pena di improcedibilità. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026. L'ordinanza richiama, per l'eventuale mancato adempimento degli incombenti istruttori, la possibile applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 116 c.p.c.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni processuali richiamate come base per gli incombenti istruttori e la gestione dell'istruttoria giudiziale.
art. 30 c.p.a.
Indicato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione all'adozione del provvedimento di ammissione.
art. 116 c.p.c.
Il TAR avverte che, in caso di mancato adempimento alla richiesta istruttoria, potrà applicarsi la regola di giudizio prevista dalla norma.
d.m. n. 1115/2025, Allegato 1
prima sede utile, nell’ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto
Il criterio ministeriale di prima assegnazione è assunto dal TAR come parametro rispetto al quale deve essere chiarita la diversa procedura seguita per le due candidate controinteressate.
d.lgs. n. 71/2025
Richiamato nel decreto ministeriale n. 454/2025 relativo ai criteri per la formazione delle graduatorie e all'assegnazione delle sedi.
Massime di principio
- Quando la graduatoria di una procedura nazionale di accesso universitario mostra l'assegnazione di candidati con punteggio e posizione inferiori rispetto ad altro candidato che aveva espresso la medesima sede come prima preferenza, l'amministrazione deve documentare puntualmente il criterio applicato e la sua coerenza con le regole di assegnazione basate sul punteggio e sull'ordine delle preferenze.
- L'introduzione, nella gestione di una graduatoria, di una dicitura procedimentale non prevista dalla disciplina di gara o concorsuale, associata a effetti sostanziali sull'assegnazione della sede e sull'immatricolazione, richiede una specifica spiegazione dell'amministrazione quanto a significato, fondamento normativo, momento di applicazione e candidati interessati.
- In presenza di una richiesta cautelare fondata su dati documentali che evidenziano una possibile alterazione dell'ordine di assegnazione, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori prima di decidere sulla sospensione e sull'ammissione con riserva.
- Quando l'esito del giudizio incide direttamente sulla posizione di specifici candidati assegnatari, questi devono essere evocati individualmente in giudizio; l'integrazione del contraddittorio nei confronti della generalità dei candidati può essere autorizzata mediante pubblici proclami se la notifica ordinaria è oggettivamente sommamente difficile per l'elevato numero dei controinteressati.
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