Cassazione Penale, Sentenza n. 10841/2026 del 23/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per il reato di illecita detenzione ai fini di vendita di liquidi per sigarette elettroniche qualificati come contrabbando (art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973 e art. 62-quater d.P.R. n. 504/1995). Il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione per mancato confronto con il capo di imputazione e per non aver valutato la mancanza dell'elemento psicologico, dato che il TAZZA aveva dichiarato la destinazione del prodotto alla distribuzione gratuita ai clienti del proprio locale; (ii) vizio di motivazione sulla provenienza estera del prodotto, la cui adeguata valutazione avrebbe potuto comportare l'applicazione di norme più favorevoli (richiamate come I n. 907 del 1942 e n. 27 del 1951); (iii) mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione e difetto di motivazione su tale punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le norme anticonsabando si applicano anche ai liquidi per sigarette elettroniche mediante il meccanismo di equivalenza convenzionale e che la rilevanza penale della condotta sussiste nonostante l'abrogazione del d.P.R. n. 43/1973, in quanto il d.lgs. n. 141/2024 ha confermato l'applicabilità delle sanzioni tramite i commi 1-bis e 7-bis dell'art. 62-quater d.lgs. n. 504/1995; ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 3465/2019) sul punto. Sul tema della provenienza estera la Corte ha ritenuto la contestazione del ricorrente meramente "labiale", non avendo quest'ultimo contestato gli elementi di fatto del primo grado che indicavano un mittente estero (società con sede in Germania). Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha giudicato congrua la motivazione della Corte territoriale che ha negato la massima estensione delle attenuanti in ragione del rilevante quantitativo (34.275,44 g convenzionali), delle modalità di approvvigionamento e delle concrete possibilità di smercio (il TAZZA era titolare di una sala giochi). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Ritenuta applicabile per le condotte di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione di prodotti assimilati al tabacco lavorato estero di contrabbando anche se il bene è liquido per sigarette elettroniche, tramite il meccanismo di equivalenza convenzionale
art. 62-quater d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (commi 1-bis e 7-bis)
È richiamato come norma complementare che estende l'applicabilità delle disposizioni anticonsabando ai liquidi per sigarette elettroniche; la modifica introdotta dal d.lgs. n. 141/2024 conserva la rilevanza penale per quantità superiori a determinate soglie
d.lgs. n. 141 del 2024 (art. 3 e art. 84 richiamati)
Ha abrogato il d.P.R. n. 43/1973 ma ha mantenuto, mediante modifiche all'art. 62-quater d.lgs. n. 504/1995, l'applicazione delle sanzioni penali per quantitativi superiori a specifiche soglie (es. oltre 15 kg convenzionali)
I n. 907 del 1942 e n. 27 del 1951
Richiamate dal ricorrente come disposizioni potenzialmente più favorevoli in caso di diversa qualificazione della provenienza, ma la Corte ha ritenuto la questione della provenienza non adeguatamente contestata
art. 27 Cost.
Richiamato implicitamente nel ragionamento sulla individualizzazione della pena e sulla congruità del trattamento sanzionatorio rispetto alle esigenze di personalizzazione
Massime di principio
- I liquidi per sigarette elettroniche possono essere trattati, ai fini del contrasto al contrabbando, alla stregua del tabacco lavorato estero mediante meccanismi di equivalenza convenzionale stabiliti dalle autorità competenti; pertanto le soglie di quantità e le sanzioni tipiche del contrabbando possono trovare applicazione anche su tali prodotti.
- L'abrogazione formale di una norma non esclude automaticamente la responsabilità penale quando interventi successivi (es. d.lgs. n. 141/2024) prevedono comunque la punibilità tramite rinvio o modifiche normative: è necessario valutare il quadro normativo complessivo e le disposizioni di raccordo.
- La contestazione della provenienza estera deve essere supportata da elementi fattuali specifici e non può restare una mera affermazione verbale in sede di impugnazione; il giudice valuta anche il mittente e la documentazione emersa in primo grado.
- Per l'elemento psicologico (intento alla vendita) non basta l'affermazione soggettiva dell'imputato circa la destinazione gratuita: il giudice valuta le circostanze oggettive (quantitativi, modalità di approvvigionamento, canali di potenziale smercio) per desumere l'idoneità della condotta a integrare l'illecito.
- La negazione delle attenuanti generiche nella massima estensione non richiede che il giudice accetti tutte le circostanze favorevoli prospettate dall'imputato; è sufficiente una motivazione che illustri elementi ostativi di preponderante rilevanza e la congruità del trattamento sanzionatorio complessivo.
- In cassazione, i motivi che non superano la soglia di specificità e di confronto critico con le risultanze di fatto dei precedenti gradi sono suscettibili di declaratoria di inammissibilità; è quindi essenziale che il ricorso contenga censure ben fondate e documentate.
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