Sentenza del 31/03/2017 n. 88 - Comm. Trib. Prov. Lecco
IRPEF - Deduzione spese coniuge - Spese per alloggio - Sentenza di divorzio - Mancata regolamentazione - Deducibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata respinta: le somme corrisposte per le spese di alloggio dell'ex coniuge non sono deducibili quando la sentenza di divorzio non contiene alcuna previsione al riguardo. Sono rilevanti, ai fini fiscali, esclusivamente gli assegni periodici stabiliti o riconosciuti da un provvedimento giudiziario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le somme versate all'ex coniuge per le spese di alloggio fossero deducibili come assegni periodici corrisposti in conseguenza del divorzio. Tuttavia, la sentenza di divorzio non disciplinava né prevedeva specificamente tali spese. La deduzione è stata quindi ritenuta illegittima, poiché la normativa consente di dedurre soltanto gli assegni periodici risultanti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, non anche altri esborsi derivanti da accordi o condizioni patrimoniali non regolamentati giudizialmente.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, lettera c), d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
La deducibilità presuppone che l'obbligo di pagamento e il relativo importo risultino da un provvedimento giudiziario. Non sono sufficienti pagamenti effettuati spontaneamente o accordi patrimoniali tra gli ex coniugi non recepiti o regolamentati dall'autorità giudiziaria.
Massime di principio
- Per dedurre fiscalmente somme versate all'ex coniuge, occorre verificare che siano assegni periodici previsti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
- Le spese di alloggio o altre spese sostenute nell'interesse dell'ex coniuge non sono automaticamente assimilabili all'assegno divorzile deducibile.
- Gli accordi privati tra le parti, se non risultano dalla sentenza o da un altro provvedimento giudiziario, non bastano a dimostrare il diritto alla deduzione.
- La documentazione dei pagamenti è necessaria, ma non sufficiente: deve esistere anche una corrispondente previsione giudiziale dell'obbligo e della sua natura periodica.
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