Sentenza del 27/01/2016 n. 1489 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'IRPEF trattenuta nel 2000 da ENEL sulla somma corrisposta al contribuente in forma capitale quale pensione integrativa aziendale. Il contribuente sosteneva, in via principale, la non imponibilità delle somme e, in subordine, l'applicazione dell'aliquota del 12,50%. I giudici di merito avevano applicato integralmente tale aliquota, ritenendo che le somme derivassero da un contratto di capitalizzazione e costituissero redditi di capitale. L'Agenzia delle Entrate ha contestato questa ricostruzione, sostenendo che le prestazioni dei cosiddetti vecchi fondi previdenziali dovessero essere assoggettate, almeno in parte, a tassazione separata e che occorresse distinguere tra capitale versato e rendimento effettivamente conseguito mediante l'investimento sul mercato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del contribuente e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà accertare, sulla base delle norme contrattuali applicabili, quale parte della somma costituisca capitale e quale parte costituisca rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato. Solo quest'ultimo rendimento, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, potrà beneficiare della ritenuta del 12,50%; la parte restante dovrà essere assoggettata a tassazione separata. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata. Il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché il contribuente, già vittorioso nel merito, non aveva una soccombenza che gli attribuisse interesse a impugnare.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Regime di tassazione separata per determinate somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.
La quota di prestazione previdenziale corrispondente al capitale maturato e agli accantonamenti connessi al rapporto di lavoro è soggetta a tassazione separata, non all'aliquota del 12,50%.
Legge n. 482 del 1985, art. 6
Ritenuta del 12,50% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, con riduzione del 2% per ogni anno successivo al decimo.
Per gli iscritti ai fondi previdenziali aziendali anteriori al D.Lgs. n. 124 del 1993, l'aliquota del 12,50% si applica soltanto al rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000.
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9
Disciplina delle prestazioni dei fondi di previdenza complementare.
La disciplina riformata si applica alle prestazioni in capitale dei soggetti iscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto; per gli iscritti anteriori occorre fare riferimento alla composizione concreta della prestazione.
D.Lgs. n. 47 del 2000
Modifica del regime fiscale delle prestazioni di previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 non è più possibile distinguere tra capitale e rendimento ai fini del diverso trattamento tributario: si applica integralmente la tassazione separata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 1, comma 2, e art. 112 c.p.c.
Il ricorso incidentale della parte vittoriosa è inammissibile quando ripropone questioni non esaminate perché assorbite, in assenza di una soccombenza, anche soltanto teorica.
Massime di principio
- Nelle prestazioni in capitale derivanti da vecchi fondi previdenziali aziendali occorre distinguere tra capitale accantonato e rendimento netto prodotto dall'investimento del capitale.
- L'aliquota agevolata del 12,50% non si applica automaticamente all'intera somma liquidata: è necessaria la prova dell'effettivo rendimento finanziario conseguito dal fondo mediante investimento sul mercato.
- Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, il rendimento effettivo può essere tassato al 12,50%, mentre la quota capitale è soggetta a tassazione separata.
- Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, la prestazione è assoggettata nel suo complesso al regime della tassazione separata.
- Il giudice deve svolgere un accertamento concreto sulla natura e sulla quantificazione delle singole componenti della prestazione, sulla base del regolamento del fondo, degli accordi applicabili e della documentazione contabile.
- Una parte già integralmente vittoriosa nel merito non può proporre ricorso incidentale per questioni rimaste assorbite, perché manca una soccombenza che giustifichi l'impugnazione.
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