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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30267/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di Corte d'appello che aveva riconosciuto a Rosca il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, ritenendo che i periodi contributivi versati in Romania (1981-1992) potessero essere totalizzati con quelli versati in Italia al Fondo Enpals e che tale totalizzazione potesse soddisfare non solo il requisito contributivo ma anche il requisito temporale dell'iscrizione ventennale all'Enpals previsto dall'art.4, comma 5 del d.lgs. n.182/1997. L'INPS contestava che la totalizzazione potesse sostituire il requisito dei venti anni di iscrizione presso l'Enpals e ha dedotto violazione di norme nazionali (art.6, co.2 DPR n.1420/71; art.4, co.5 d.lgs. n.182/97; art.12 d.l. n.78/10 conv. L. n.122/10).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS e confermato la decisione favorevole a Rosca. Ha ritenuto che, ai sensi della normativa comunitaria (in particolare l'art.45 Regolamento CEE e i corrispondenti articoli del Reg. CE n.883/04), i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro devono essere considerati come se fossero stati effettuati sotto la legislazione dello Stato richiesto, e quindi la totalizzazione vale anche ai fini del requisito temporale di iscrizione (i venti anni). La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali (tra cui Cass.5513/97, Cass.4248/2004, Cass.17557/11) a sostegno dell'interpretazione che evita una «fedeltà assicurativa» nazionale che limiterebbe la libera circolazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, l'INPS condannato alle spese e dichiarata l'applicabilità di contributi unificati/dovuti ove previsto.

Norme richiamate

  • D.lgs. n.182/1997, art.4, comma 5

    "Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favore un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D"

    Il requisito dei 'venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo' non è interpretato in senso rigido quale necessità di ventennale iscrizione esclusivamente nazionale se i periodi assicurativi esteri, maturati sotto una legislazione corrispondente, sono totalizzati ai sensi delle norme comunitarie; la norma rimane operativa ma va letta in combinazione con il principio comunitario di totalizzazione.

  • Regolamento CEE n.1408/71, art.45, comma 1

    "periodi di assicurazione"

    I periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro devono essere tenuti in conto dall'istituzione dello Stato richiesto 'come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che esso applica', quindi anche ai fini del soddisfacimento di requisiti temporali di iscrizione; la totalizzazione è funzionale a garantire la libera circolazione.

  • Regolamento CE n.883/2004, artt.6 e 51, co.1

    Ai sensi del regolamento comunitario vigente, i principi di cumulo/totalizzazione dei periodi assicurativi si applicano anche ai requisiti che le legislazioni nazionali richiedono per il diritto alle prestazioni; occorre inoltre che i periodi esteri riguardino un regime corrispondente per professioni soggette a regimi speciali (es. ballerini).

  • D.P.R. n.1420/1971, art.6, comma 2

    Norma richiamata dall'INPS nel gravame ma, nella fattispecie, la Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione coerente con il diritto comunitario che rende operativa la totalizzazione anche ai fini del requisito temporale; quindi l'eccezione di violazione della norma nazionale è stata respinta.

  • D.L. n.78/2010, art.12 (conv. con L. n.122/2010)

    Norma richiamata dall'INPS tra le presunte violate; la Corte non ha riconosciuto che la lettura di tale normativa osti alla totalizzazione prevista dal diritto comunitario applicabile.

  • L. n.29/1979, art.1, comma 5 (richiamata in precedenti giurisprudenziali)

    Nella giurisprudenza richiamata la Corte ha interpretato analogamente che i requisiti di iscrizione nazionali (es. quinquennio) non devono essere intesi in modo da vanificare la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in altri Stati membri; principio applicato anche nel caso concreto.

Massime di principio

  • I periodi assicurativi maturati in altri Stati membri dell'UE devono essere totalizzati e considerati come se fossero stati effettuati sotto la legislazione dello Stato che eroga la prestazione; ciò vale sia per i requisiti contributivi sia per i requisiti temporali di iscrizione previsti dalla normativa nazionale.
  • Per le professioni soggette a regimi speciali (es. ballerini, tersicorei) la totalizzazione è valida solo se i periodi esteri siano stati acquisiti sotto un regime corrispondente; è quindi importante produrre documentazione che dimostri l'equivalenza del regime estero.
  • Non è ammissibile una interpretazione nazionale che imponga una 'fedeltà assicurativa' (es. obbligo di iscrizione esclusivamente nazionale per un periodo minimo), se ciò impedisce l'effettiva operatività dei principi comunitari di libera circolazione e totalizzazione.
  • In casi simili, il lavoratore deve raccogliere e presentare certificati esteri di contribuzione e chiedere l'attivazione della totalizzazione/ricongiunzione prevista dai regolamenti comunitari; in caso di diniego motivato su base nazionale, è percorribile il ricorso giudiziario invocando l'art.45 Reg. CEE e gli articoli corrispondenti del Reg. CE n.883/2004.
  • È utile richiamare precedenti giurisprudenziali (tra cui Cass.5513/97, Cass.4248/2004 e Cass.17557/11) che confermano l'interpretazione favorevole alla totalizzazione anche in relazione ai requisiti temporali nazionali.

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