Cassazione Penale, Sentenza n. 24433/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre motivi: 1) carenza motivazionale e nullità della sentenza per presunta basazione del giudizio sulla sola comunicazione di notizia di reato (che sarebbe, secondo il ricorrente, mero riassunto non probatorio); 2) censura del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva, sostenendo l'assenza di cause ostative ai sensi della L. 689/1981 art. 59; 3) mancata applicazione dell'art. 116 c.p. (conseguente al mancato riconoscimento di una forma attenuante per assenza di certezza sulla consapevolezza della detenzione dell'arma da parte della coimputata), motivo introdotto però solo in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico, con ripetizione delle doglianze già esperite in appello e omissione dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.; inoltre l'assunto difensivo appariva basato su un equivoco circa il materiale probatorio effettivamente utilizzato (i giudici si sono basati su riconoscimenti delle persone offese e su immagini di videosorveglianza confluite nel fascicolo, trattandosi di giudizio abbreviato). Il secondo motivo è stato giudicato generico e fondato su un errato presupposto concettuale: la sostituzione della pena è preclusa per la rapina aggravata per effetto del combinato disposto dell'art. 59 L. 689/1981 e dell'art. 4‑bis dell'Ordinamento Penitenziario. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione della catena devolutiva (art. 606 c.p.p.), poiché non era stato formulato in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Il motivo di ricorso deve esporre in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto; la Corte ha ritenuto il primo motivo generico e privo dei requisiti di specificità previsti dalla norma
art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
La pena detentiva non può essere sostituita: ... d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
La disposizione è stata interpretata come causa ostativa alla sostituzione della pena per i reati richiamati, tra cui la rapina aggravata citata a carico dell'imputato
art. 4‑bis Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
L'elencazione dei reati nell'art. 4‑bis comprende la rapina aggravata; la Corte ha ritenuto applicabile il divieto di sostituzione della pena per i reati ivi indicati
art. 116 c.p.
Riguarda la competenza a valutare circostanze soggettive (es. esiguità della colpa o consapevolezza): la censura relativa alla sua mancata applicazione è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione
artt. 610 comma 5 e 611 comma 1‑bis c.p.p.
Richiamati in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti per assenza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti
art. 606 c.p.p., ultimo comma
Stabilisce i limiti della devoluzione in cassazione: non sono ammesse doglianze per violazioni di legge non dedotte in appello; su questa base è stata esclusa la terza doglianza introdotta solo in cassazione
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ad una somma a titolo di ammenda
Massime di principio
- Non introdurre in cassazione nuovi motivi che non siano stati dedotti in appello: la Corte di Cassazione è vincolata dalla catena devolutiva e può dichiarare inammissibili le doglianze nuove.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e argomentati: doglianze generiche o ripetitive già trattate in appello rischiano l'inammissibilità per mancato rispetto degli oneri di cui all'art. 581 c.p.p.
- Quando il rito è il giudizio abbreviato, l'intero fascicolo d'indagine confluisce nel giudizio e può essere utilizzato in giudizio; non è quindi corretto sostenere che il giudice si sia basato unicamente sulla comunicazione di notizia di reato se la documentazione investigativa era acquisita.
- Per la richiesta di sostituzione della pena occorre verificare l'esistenza di norme che prevedono divieti (es. art. 59 L. 689/1981 in combinato con art. 4‑bis O.P.) soprattutto per reati come la rapina aggravata; tali norme possono costituire ostacolo insormontabile alla sostituzione.
- Se si contesta la valutazione della prova, il motivo deve indicare chiaramente quali specifiche omissioni o travisamenti siano stati commessi dai giudici e fornire una esposizione puntuale dei fatti e delle norme applicabili.
- Prevedere sempre in ricorso l'indicazione delle prove principali su cui si fonda la censura (video, riconoscimenti, documenti) per evitare che la Corte ritenga il motivo basato su equivoci o su una lettura incompleta del fascicolo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24419/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24420/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24422/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24423/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24424/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24425/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →