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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21826/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per furto pluriaggravato in abitazione. Hanno proposto due motivi: 1) censura di contraddittorietà della motivazione e questione di legittimità costituzionale dell'art. 350, comma 7, c.p.p., per l'utilizzabilità nel rito abbreviato delle dichiarazioni rese dall'indagato in assenza del difensore (soprattutto se autoincriminanti); 2) errata applicazione dell'art. 56, terzo comma, c.p., sostenendo di aver desistito volontariamente dall'azione e che l'interruzione non costituiva tentativo compiuto nonostante il paraurti fosse stato parzialmente smontato e gli strumenti fossero stati lasciati sul posto.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto irrilevante la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 350, comma 7, c.p.p., confermando che nel rito abbreviato possono essere utilizzate le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato senza difensore purché sia chiaro che siano state rese liberamente; ha precisato la distinzione tra dichiarazioni spontanee (utilizzabili) e dichiarazioni sollecitate sul luogo (inutilizzabili). Quanto alla desistenza, la Corte ha affermato che i ricorrenti avevano già realizzato gli atti idonei a porre in essere il furto (parziale smontaggio del paraurti), quindi si era in presenza di tentativo compiuto non di desistenza volontaria. Pertanto la condanna è stata confermata e i ricorsi dichiarati infondati.

Norme richiamate

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Nel rito abbreviato possono essere prese in considerazione, ai fini decisori, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato in assenza del difensore, purché emerga con chiarezza la loro natura liberamente assunta; la norma è parte della disciplina speciale del rito abbreviato.

  • art. 63, cod. proc. pen.

    Contiene regole di inutilizzabilità delle dichiarazioni nella fase dibattimentale; la Corte ha ritenuto che non sia comparabile direttamente con la disciplina speciale dell'art. 350 c.p.p. nel rito abbreviato.

  • art. 350, commi 5 e 6, cod. proc. pen.

    Prevedono l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni sollecitate dalla polizia giudiziaria sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche a favore dell'imputato (pro reo).

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Diritti invocati dai ricorrenti (diritto di difesa e giusto processo). La Corte ha ritenuto che la scelta del rito abbreviato comporti la rinuncia ad alcune garanzie ordinarie in cambio del beneficio premiale, e che l'utilizzo delle sole dichiarazioni spontanee non violi tali parametri costituzionali.

  • art. 56, terzo comma, cod. pen.

    Disciplina la desistenza volontaria e il tentativo: la desistenza è configurabile solo se l'attività esecutiva non è esaurita; se gli atti già posti in essere sono idonei a produrre l'evento (o il meccanismo causale è attivato), si è in presenza di tentativo compiuto o, al più, di recesso attivo se l'agente compie atti volti a evitare l'evento.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 (Tammaro) e altre pronunce citate

    Confermato il principio che il giudizio abbreviato è procedimento a prova contratta; accettando il rito l'imputato rinuncia a parte delle garanzie processuali ordinarie e consente l'utilizzabilità degli atti di indagine (compresi, in limiti, dichiarazioni spontanee). Le Sezioni hanno ulteriormente distinto tra dichiarazioni spontanee e sollecitate.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato le dichiarazioni rese dall'indagato senza difensore possono essere utilizzate se sono chiaramente spontanee; il giudice deve verificarne d'ufficio la spontaneità e motivarla in modo congruo.
  • Le dichiarazioni rese sotto sollecitazione degli operanti, sul luogo e nell'immediatezza del fatto, sono inutilizzabili anche nel rito abbreviato (inutilizzabilità assoluta, anche pro reo).
  • La scelta del rito abbreviato comporta un bilanciamento: l'imputato ottiene un beneficio premiale ma accetta che il giudice consideri gli atti del fascicolo di indagine; ciò rende difficilmente fondate censure di disparità di trattamento rispetto al dibattimento ordinario.
  • La desistenza volontaria è configurabile solo se l'attività esecutiva non è ancora esaurita; se gli atti già posti in essere hanno attivato il meccanismo causale dell'evento (es. smontaggio di parti necessarie al furto), si tratta di tentativo compiuto e non di desistenza.
  • La presenza di strumenti abbandonati o l'intervento delle forze di polizia non escludono automaticamente la mancanza di colpa o la desistenza: il giudice valuterà lo stato dei luoghi, le condotte osservate (es. fuga) e il grado di completamento dell'azione.
  • In situazioni analoghe è utile documentare tempestivamente elementi che dimostrino la spontaneità di dichiarazioni rese o, al contrario, eventuali sollecitazioni; in tema di desistenza, vanno provati atti efficaci volti a impedire l'evento per qualificare il recesso attivo.

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