Cassazione Civile, Ordinanza n. 20496/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per gli anni 2000-2003, costi e ammortamenti relativi a fabbricati dedotti da una società. I ricorsi introduttivi della contribuente erano stati respinti in primo grado e in appello; la Corte di cassazione, in un precedente giudizio, aveva accolto il primo motivo del ricorso, cassato la decisione e rinviato alla commissione tributaria regionale in diversa composizione. Nel giudizio riassunto, la commissione tributaria rigettava nuovamente le domande della contribuente e compensava le spese. La società proponeva allora un nuovo ricorso per cassazione con un unico motivo, ma successivamente depositava memoria illustrativa dichiarando di avere aderito alla rottamazione quater ai sensi della L. n. 197/2022, chiedendo l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, e formulando contestualmente rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha escluso che vi fossero i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio in base alla sola definizione agevolata, perché non era stata fornita prova che le cartelle oggetto della domanda di rottamazione riguardassero la pretesa tributaria oggetto degli avvisi di accertamento del presente giudizio. Ha però rilevato il sopravvenuto difetto di interesse a una decisione nel merito per effetto dell’espressa rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., senza provvedere sulle spese per mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate e senza porre a carico della ricorrente il doppio contributo unificato, poiché la rinuncia era intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, intervenuta con procura speciale, determina l’estinzione del giudizio di cassazione anche se la parte resistente è rimasta intimata; l’accettazione non è necessaria ai fini dell’estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la causa di estinzione deriva da una rinuncia sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
L. n. 197/2022, art. 1, commi 231 e ss.
La mera allegazione di adesione alla definizione agevolata non è sufficiente a dichiarare l’estinzione o la cessazione della materia del contendere se non è provato il collegamento univoco tra le cartelle rottamate e la pretesa tributaria controversa.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle cartelle può incidere sul processo solo se è dimostrato in modo univoco che le cartelle oggetto della procedura corrispondono alla medesima pretesa fiscale dedotta in giudizio.
- In mancanza di prova del collegamento tra rottamazione e controversia, non può essere dichiarata né l’estinzione del giudizio per disciplina condonistica né la cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata dal difensore munito di procura speciale, produce l’estinzione del giudizio quale atto unilaterale recettizio; l’accettazione della controparte non è condizione di efficacia dell’estinzione.
- La mancata attività difensiva del resistente può giustificare la mancata statuizione sulle spese.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la causa estintiva sopravviene dopo la proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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