Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24731/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione ex art. 630 lett. d) c.p.p. avverso la condanna per omicidio e porto abusivo di armi (sentenza irrevocabile della Corte d'assise di appello di Caltanissetta, 21/06/2000). Il ricorrente deduceva che la condanna si era fondata su un falso in giudizio: la perizia dei CTU Lopez e Leone aveva ritenuto l'arma in suo possesso manomessa (e quindi indice di aver portato l'arma al confronto), mentre una successiva sentenza del Tribunale di Caltanissetta (assoluzione per calunnia) aveva accertato, con tecniche avanzate, che l'arma non era stata manomessa ma presentava un difetto di fabbricazione. Siciliano sosteneva che ciò avrebbe escluso la ragione che aveva fatto rifiutare la legittima difesa nella sentenza di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la sentenza del Tribunale di Caltanissetta non soddisfa i requisiti della lett. d) dell'art. 630 c.p.p., in quanto si tratta di un'assoluzione per calunnia per difetto del dolo e non di una sentenza irrevocabile di condanna che accerti la falsità da cui dipenderebbe la revisione. La Corte ha inoltre ritenuto non decisiva la nuova accertata circostanza sull'arma, perché le sentenze di merito avevano escluso la legittima difesa anche per altri motivi (disparità fisica, possibilità di sottrarsi all'aggressione, numero di colpi esplosi, sproporzione dei mezzi). La Corte ha inoltre considerato l'istanza reiterativa di precedenti richieste fondate sulla stessa 'prova nuova'. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    La lett. d) autorizza la revisione quando è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come reato; tale ipotesi richiede un accertamento definitivo della falsità o del reato condizionante.

  • art. 633 cod. proc. pen.

    Prevede che alla richiesta di revisione ai sensi della lett. d) deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato indicato: la sentenza che accerta il falso deve essere una sentenza di condanna irrevocabile per il reato che costituisce la causa di revisione.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Norma che consente di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di revisione quando le doglianze non sono disarticolanti: la Corte l'ha applicata per dichiarare l'inammissibilità.

  • art. 373 cod. pen.

    Richiamata come esempio di delitto condizionante (falsa perizia) che, se accertato con sentenza di condanna irrevocabile, potrebbe fondare la revisione ex lett. d).

  • giurisprudenza citata

    Sez. 5, n. 40169 del 24/06/2009 (Omar); Cass. n. 4456 del 24/10/2001

    Precedenti che confermano che la Corte della revisione non può ammettere la richiesta fondata su falsità senza un accertamento irrevocabile; la sentenza di secondo grado aveva già escluso la legittima difesa indipendentemente dall'arma utilizzata.

Massime di principio

  • La revisione per falsità ex art. 630 lett. d) richiede, di norma, l'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna che accerti la falsità o il reato condizionante: una semplice assoluzione (per esempio per difetto del dolo) non è sufficiente a far scattare la revisione.
  • Non è ammessa la revisione basata su una mera valutazione nuova o diversa di elementi tecnici, se non è dimostrato che tali elementi costituiscono una falsità accertata irrevocabilmente o se non emergono come 'nova' decisiva rispetto a precedenti istanze.
  • Il giudice della revisione può procedere ad un accertamento incidentale della falsità solo in casi eccezionali (per es. quando esista una causa estintiva che impedisca l'accertamento principale), altrimenti è necessaria la sentenza di condanna per il reato che si assume abbia condizionato la decisione impugnata.
  • Se la decisione di merito aveva escluso la scriminante (es. legittima difesa) per più ragioni autonome, la produzione di un elemento nuovo che scardini una sola di tali ragioni può non essere decisiva per ottenere la revisione.
  • Richiedere più volte la revisione sulla base della stessa 'prova nuova' espone all'inammissibilità per reiterazione: le nuove istanze devono contenere elementi inediti e decisivi per ritenersi ammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.