Sentenza n. 523/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.120/2025 resa dal Tribunale di Triesta in funzione di Giudice del Lavoro, notificata e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio annuo di € 500 per gli anni scolastici indicati e disposto il rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Trieste n. 120/2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla rituale notificazione, il Ministero aveva eseguito solo la statuizione sulle spese legali, senza corrispondere il beneficio economico principale di € 500 annui, per gli anni scolastici indicati nel giudicato, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Ha chiesto l’integrale esecuzione del giudicato, le spese del giudizio di ottemperanza e una misura per l’eventuale ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la rituale notificazione della sentenza. Lo ha accolto in parte: ha accertato che il Ministero aveva pagato le spese legali ma non la sorte capitale, e ha dichiarato l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale indicato in motivazione, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione; ha precisato che non è dovuto compenso al commissario perché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato, con distrazione delle somme in favore del difensore antistatario. La richiesta di una distinta somma per ogni giorno di ulteriore ritardo non risulta accolta nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe
La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all'originale e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso per ottemperanza relativo al pagamento di somme nei confronti dell’amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla rituale notificazione della sentenza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Il ricorso è in parte fondato in quanto l’Amministrazione ha provveduto solamente al pagamento delle spese legali, mentre non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto come c.d. “sorte/capitale” (e cioè a titolo di obbligazione principale); non ha corrisposto - in altri termini - il beneficio economico economico di € 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati in sentenza, tramite la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente” (di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015).
Il beneficio della Carta elettronica riconosciuto dal giudicato costituisce l’obbligazione principale da eseguire; il solo pagamento delle spese legali non integra ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla parte ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
In conseguenza dell’accoglimento dell’ottemperanza, il Ministero deve rimborsare al ricorrente il contributo unificato versato, una volta passata in giudicato la sentenza.
art. 93 c.p.c.
Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.
La dichiarazione di antistatarietà consente la distrazione in favore del difensore delle spese di lite e del rimborso del contributo unificato.
art. 39 c.p.a.
Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.
La disciplina del processo amministrativo richiama la possibilità di distrarre le spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione non adempie integralmente a una sentenza che riconosce un beneficio economico se paga soltanto le spese legali e omette la prestazione principale dovuta in forza del giudicato.
- Quando il giudicato non è stato integralmente eseguito, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine.
- Per il ricorso di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione, il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla rituale notificazione della sentenza, secondo l’art. 14 d.l. n. 669/1996.
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