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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1020

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1020 della Commissione, del 26 maggio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Pérail (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione iscrive l’indicazione geografica protetta «Pérail» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. La Commissione rileva che non sono state presentate opposizioni e che la domanda era stata pubblicata secondo la disciplina previgente, poi richiamata dal nuovo regolamento. È inoltre riconosciuto un periodo transitorio di cinque anni alla Fromagerie de la Lémance, che aveva commercializzato legittimamente il prodotto con tale denominazione fuori dalla zona geografica delimitata.

Iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Pérail» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche e autorizzazione transitoria a favore di un operatore francese.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica «Pérail» (IGP) per un prodotto agricolo/alimentare disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda in particolare la registrazione dell’IG nell’apposito registro dell’Unione e, in via transitoria, la Fromagerie de la Lémance, autorizzata a continuare a usare la denominazione «Pérail» per cinque anni. Il titolo transitorio è limitato all’impresa indicata e decorre dall’entrata in vigore del regolamento.

Iscrizione dell’indicazione geografica «Pérail» (IGP) nel registro dell’Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1020 della Commissione iscrive la denominazione «Pérail» come indicazione geografica protetta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

Contesto procedurale

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Francia ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, secondo la disciplina allora applicabile del regolamento (UE) n. 1151/2012, richiamata poi dal nuovo regime transitorio. La Commissione precisa inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione di «Pérail» (IGP) nel registro dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’effetto principale è il riconoscimento formale e uniforme, in tutti gli Stati membri, della protezione propria dell’indicazione geografica, con conseguente applicazione del relativo regime di tutela previsto dal diritto dell’Unione.

Regime transitorio per la Fromagerie de la Lémance

Un elemento rilevante del regolamento è la concessione di un periodo transitorio individuale. L’articolo 2 autorizza la Fromagerie de la Lémance a continuare a utilizzare la denominazione «Pérail» per cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. La misura trova giustificazione nel fatto, evidenziato nei considerando, che l’impresa aveva commercializzato legalmente il prodotto con tale denominazione pur essendo situata al di fuori della zona geografica delimitata dal disciplinare, e che tale circostanza era stata sollevata nell’ambito della procedura nazionale di opposizione. La Commissione richiama, quale base giuridica del periodo transitorio, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione nel registro dell’Unione

L’articolo 1 dispone che l’indicazione geografica «Pérail» (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Mancata opposizione e base procedurale

Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione, presentata dalla Francia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, non ha ricevuto dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2.

Periodo transitorio per un operatore specifico

L’articolo 2 autorizza la Fromagerie de la Lémance a continuare a utilizzare la denominazione «Pérail» per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. Il considerando rileva che l’impresa, situata fuori dalla zona geografica delimitata, aveva commercializzato legalmente il prodotto con tale denominazione in modo continuativo per oltre cinque anni.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàmercato interno

Testo integrale

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