Sentenza del 21/01/2016 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti chiedevano la rimessione in termini per impugnare l'avviso di accertamento relativo all'ICI dell'anno 2006, sostenendo che la mancata impugnazione fosse dipesa dall'infedeltà del precedente tutore della contribuente, il quale avrebbe omesso di tutelarne gli interessi. Invocavano l'articolo 153, comma 2, c.p.c., ritenuto applicabile anche al processo tributario, per ottenere la restituzione del termine quando la decadenza sia dipesa da una causa non imputabile alla parte. La cartella riguardava complessivamente gli anni 2006, 2007 e 2008; per questi ultimi due anni era stata dedotta anche una precedente sospensione dell'esecutorietà, ma l'appello riguardava soltanto la rimessione in termini relativa all'anno 2006.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto che la sola allegazione dell'infedeltà del tutore non dimostrasse in modo concreto e univoco che la decadenza dal termine per impugnare l'accertamento fosse stata causata da incuria o negligenza del tutore e, quindi, da un fatto non imputabile alla contribuente. L'omissione avrebbe potuto dipendere anche da una scelta consapevole di non impugnare l'atto, tanto più che il tutore aveva invece impugnato gli atti relativi agli anni 2007 e 2008. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, poiché le amministrazioni appellate non si erano costituite.
Norme richiamate
Articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69
La rimessione in termini è possibile quando la decadenza si è verificata per causa non imputabile alla parte.
La rimessione in termini può essere riconosciuta anche nel processo tributario quando la parte dimostri concretamente che la perdita del termine è dipesa da una causa estranea alla propria volontà e non da una scelta o da una negligenza ad essa imputabile. Nel caso concreto, la mera infedeltà del tutore è stata ritenuta insufficiente, non essendo stato provato il nesso causale tra la condotta del tutore e la mancata impugnazione.
Legge 18 giugno 2009, n. 69
La legge ha modificato la disciplina della rimessione in termini prevista dall'articolo 153, comma 2, c.p.c., rendendola applicabile alle decadenze non imputabili alla parte.
Massime di principio
- La rimessione in termini non consegue automaticamente alla presenza di un tutore infedele o negligente: occorre provare con elementi specifici che proprio quella condotta abbia causato la mancata impugnazione entro il termine.
- La semplice allegazione di una gestione infedele o omissiva è insufficiente se rimangono plausibili altre spiegazioni, come una scelta consapevole di non impugnare l'atto o una valutazione dell'opportunità del ricorso.
- Per ottenere la rimessione in termini è necessario descrivere e documentare il nesso causale tra l'impedimento non imputabile, la mancata conoscenza o gestione dell'atto e la concreta perdita del termine processuale.
- Il comportamento tenuto dal rappresentante in relazione ad altri atti o annualità può essere utilizzato dal giudice per valutare se la mancata impugnazione sia stata realmente involontaria oppure frutto di una scelta.
- La rimessione in termini non consente di riaprire ordinariamente termini ormai scaduti: opera solo in presenza di una causa eccezionale, non imputabile e adeguatamente dimostrata.
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