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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27717/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 30/05/2025. Dal testo emerge solo che il ricorso investiva il giudizio di responsabilità; tuttavia la Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché formulato con un motivo generico e meramente riproduttivo di censure già proposte, già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute immuni da vizi logici o giuridici. Non sono indicati nel testo il reato contestato né ulteriori dettagli fattuali della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non si applica se il ricorrente ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una doglianza generica e meramente riproduttiva di censure già formulate in appello, quando il giudice di merito le abbia già affrontate e disattese con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente reiterare criticamente questioni già esaminate dal giudice di merito: il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e indicare puntualmente gli errori denunciati.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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