Cassazione Penale, Sentenza n. 24958/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare per l'espiazione di una pena di 4 anni e 8 mesi. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per valutazione manifestamente illogica del pericolo di fuga e di reiterazione del reato, siccome il GIP del Tribunale di Bergamo aveva escluso tale pericolo nel procedimento cautelare valorizzato dal Tribunale di sorveglianza; mancata valutazione degli arresti domiciliari già concessi, valutazione meramente assertiva della pendenza del procedimento e uso non motivato di una presunta diffida (riferita a un controllo compiuto mentre la ricorrente era in custodia cautelare), nonché omissione di un concreto confronto con il contenuto della relazione dell'equipe di osservazione che aveva espresso parere positivo. (2) violazione di legge e carenza motivazionale in relazione all'idoneità del domicilio indicato: il Tribunale non ha tenuto conto della documentazione attestante il titolo abitativo (cartelle di pagamento dell'indennità di occupazione), ha ritenuto la casa soggetta a confisca come motivo di rigetto senza valutare l'effettiva titolarità/possesso e non ha compiuto alcun accertamento sul secondo domicilio indicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha censurato il Tribunale di sorveglianza per motivazione meramente assertiva e carenze istruttorie: non è stato considerato l'esclusione del pericolo di fuga e di reiterazione da parte del GIP né l'avvenuta concessione degli arresti domiciliari; è stata valorizzata senza adeguata motivazione una diffida della sorveglianza senza valutare la condizione di detenzione al momento dell'evento; è stato omesso il concreto esame del contenuto complessivo della relazione dell'equipe (che aveva espresso parere positivo). Quanto al domicilio, il Tribunale ha trascurato la documentazione probante il titolo di occupazione e non ha effettuato le verifiche dovute sul domicilio alternativo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui giudice e tribunale di sorveglianza hanno poteri istruttori d'ufficio (ai sensi del rinvio operato dall'art. 678 c.p.p.) e che l'istante ha un onere solo di allegazione, non probatorio. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 678 cod. proc. pen.
rinvio operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alla disciplina del procedimento di esecuzione
Il richiamo viene interpretato come conferma del potere del magistrato e del tribunale di sorveglianza di svolgere attività istruttoria d'ufficio, richiedere documenti e assumere prove utili per la decisione.
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014 (dep. 2015) - De, Rv. 263429 - 01
annullamento di decisione che aveva dichiarato inutilizzabile un documento perché non redatto in lingua italiana e non corredato da traduzione asseverata, pur essendo possibile disporre, anche d'ufficio, la traduzione
La giurisprudenza richiamata afferma che il tribunale può e deve disporre d'ufficio gli accertamenti necessari (es. traduzione di documenti) piuttosto che escludere documenti rilevanti per carenze formali.
Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019 - Tagacay, Rv. 277793 - 01
nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione
La decisione sottolinea che chi chiede una misura alternativa deve limitarsi ad allegare i fatti sui quali fonda la richiesta; incombe poi al giudice il compito di svolgere, anche d'ufficio, gli accertamenti necessari.
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutazioni assertive: deve motivare concretamente il pericolo di fuga o di reiterazione, tenendo conto di eventuali valutazioni favorevoli di altri giudici (es. GIP) e di misure già concesse (es. arresti domiciliari).
- La presenza di una misura cautelare o la pendenza di altro procedimento non è di per sé sufficiente a escludere una misura alternativa: è necessario confrontare e motivare i fatti specifici emersi nei diversi procedimenti.
- Il destinatario della richiesta di detenzione domiciliare ha un onere di allegazione (indicare fatti e documenti) ma non un onere probatorio pieno; il giudice ha il dovere e il potere di svolgere attività istruttoria d'ufficio (chiedere documenti, disporre accertamenti, assumere prove).
- La titolarità o il titolo abitativo (anche se derivante da indennità di occupazione) deve essere verificato e considerato; una confisca o profili formali non possono automaticamente escludere l'idoneità del domicilio senza adeguata verifica e motivazione.
- Le relazioni dell'equipe di osservazione e i pareri tecnici devono essere esaminati nel loro complesso: il richiamo a singoli elementi (es. mancato avvio della revisione critica) non esonera il giudice dall'analisi complessiva del contenuto tecnico.
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