Cassazione Civile, Ordinanza n. 04803/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il pagamento di oltre 109 mila euro, relativo alla rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente e di un contratto di finanziamento. Il debitore propose opposizione deducendo addebiti illegittimi per interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e usura. Il tribunale respinse l’opposizione; la corte d’appello respinse il gravame ritenendo, in sintesi, che la banca dovesse produrre la documentazione contrattuale e contabile per provare il credito, ma che, nel caso concreto, la documentazione prodotta mostrasse un saldo inizialmente positivo per il correntista e che, quindi, spettasse a quest’ultimo formulare contestazioni specifiche e provare l’applicazione di interessi illegittimi nel periodo rilevante; tale prova non era stata fornita. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, ma il testo dell’ordinanza evidenzia che il ricorso era stato notificato contro una società estinta e diversa dalla società effettivamente legittimata a stare in giudizio, essendo intervenuta fusione per incorporazione e, successivamente, cessione del credito.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito delle doglianze relative a anatocismo, usura e onere probatorio sulla prova del credito bancario, perché ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità del controricorrente. Ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato proposto e notificato nei confronti di una società estinta da anni, incorporata per fusione dalla banca incorporante, mentre l’impugnazione avrebbe dovuto essere rivolta alla società incorporante, o comunque alla cessionaria del credito intervenuta. Poiché il ricorso non è stato notificato al soggetto legittimato, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dichiarato dovuto, se del caso, l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2504-bis c.c.
in caso di fusione per incorporazione la legittimazione processuale all’impugnazione spetta alla sola società incorporante, che prosegue nei rapporti anteriori della incorporata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sono dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.M. 12 luglio 2012, n. 140
richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- In caso di fusione per incorporazione intervenuta prima o nel corso del processo, la legittimazione passiva e attiva all’impugnazione spetta alla società incorporante, quale successore universale nei rapporti della incorporata.
- Se il ricorso per cassazione è notificato nei confronti di un soggetto estinto e non alla società legittimata a stare in giudizio, l’impugnazione è inammissibile.
- La circostanza che un creditore originario abbia poi ceduto il credito non sana la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto processualmente legittimato al momento dell’impugnazione.
- Quando la Corte definisce il ricorso per inammissibilità per ragioni processuali preliminari, resta assorbito l’esame del merito relativo a usura, anatocismo e riparto dell’onere della prova sul credito bancario.
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