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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 180 del 21/03/2024

Provvedimento del 21 marzo 2024

Garante Privacy180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accolto il reclamo di un interessato nei confronti di Google LLC, ordinando la rimozione dai risultati di ricerca, associati al suo nominativo, di un URL che rinviava a una lettera anonima dal contenuto ritenuto chiaramente diffamatorio. L’Autorità ha ritenuto sproporzionata la perdurante reperibilità online di tali contenuti, in assenza di riscontri oggettivi e di procedimenti giudiziari a carico dell’interessato, e ha applicato i criteri sul diritto all’oblio elaborati dal WP29 e dall’EDPB. Google è stata ingiunta di adempiere entro 20 giorni e di comunicare le iniziative adottate entro 30 giorni.

Garante contro Google LLC: accoglimento di reclamo per deindicizzazione di un URL diffamatorio associato al nome dell’interessato

Google LLC - deindicizzazione di URL diffamatorio associato al nominativo dell’interessato

Il Garante ha esaminato il reclamo presentato da un interessato nei confronti di Google LLC, relativo alla richiesta di rimozione dai risultati del motore di ricerca di un URL collegato al suo nome e cognome. L’URL rinviava a una pubblicazione online contenente una lettera anonima con accuse gravemente lesive della reputazione dell’interessato.

Origine del reclamo e contenuto della pubblicazione

Il reclamante ha chiesto la deindicizzazione di un link che rimandava a un articolo pubblicato da una testata giornalistica online, nel quale veniva riportata una lettera anonima. Secondo quanto rappresentato nell’atto, il testo conteneva affermazioni diffamatorie sulla carriera dell’interessato, tra cui:

  • presunte appartenenze alla massoneria;
  • asseriti favoritismi e pressioni per incarichi nella pubblica amministrazione;
  • un presunto curriculum falso e una commissione corrotta;
  • riferimenti a episodi di corruzione e vantaggi indebiti;
  • denigrazione anche dell’associazione presieduta dall’interessato.

L’interessato ha dichiarato che tali circostanze erano false, che non risultavano procedimenti penali a suo carico e che aveva già inoltrato a Google più richieste di deindicizzazione, rimaste senza esito.

Posizione espressa da Google LLC

Con nota del 5 luglio 2023, Google ha sostenuto di non avere elementi sufficienti per una valutazione completa e per effettuare il corretto bilanciamento tra gli interessi in gioco. La società ha affermato di non poter verificare la veridicità delle accuse contenute nella lettera e ha ritenuto non escluso un interesse pubblico alla notizia. Ha inoltre evidenziato che l’interessato avrebbe rivestito, o potrebbe tuttora rivestire, un ruolo di rilevanza pubblica, richiamando il suo percorso professionale.

Competenze dell’Autorità e quadro normativo

Il Garante ha preliminarmente richiamato:

  • l’art. 3, par. 1 GDPR, in relazione all’applicazione del Regolamento al trattamento svolto da Google nell’ambito delle attività europee;
  • l’art. 55, par. 1 GDPR, quale base della competenza dell’Autorità a decidere il reclamo;
  • l’art. 168 del Codice, in tema di falsità nelle dichiarazioni al Garante.

Per la valutazione del diritto all’oblio ha richiamato i criteri elaborati dal WP Art. 29 nelle Linee guida del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020.

Valutazione nel merito: prevalenza della tutela dell’interessato

L’Autorità ha osservato che l’URL riportava il testo di una lettera anonima, priva di firma e di ulteriori contenuti giornalistici, contenente valutazioni personali e accuse di natura chiaramente diffamatoria, anche con richiami a presunte collusioni mafiose. Il Garante ha ritenuto che:

  • il contenuto non fosse accompagnato da una ricostruzione oggettiva e verificata dei fatti;
  • la perdurante reperibilità online del testo, in assenza di riscontri puntualmente verificabili, producesse un impatto sproporzionato sulla sfera giuridica dell’interessato;
  • la mancanza di procedimenti giudiziari pendenti o pregressi a carico dell’interessato rendesse non attuale un interesse pubblico alla notizia capace di prevalere sulla tutela della reputazione.

Decisione e ordine impartito

Il Garante ha dichiarato fondato il reclamo e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g) GDPR, ha ingiunto a Google LLC di rimuovere l’URL indicato nel reclamo quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Adempimenti ulteriori e profili sanzionatori

Ai sensi dell’art. 157 del Codice, Google è stata invitata a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento. È stato inoltre richiamato che il mancato riscontro a tale richiesta è punito ai sensi dell’art. 166 del Codice.

Il Garante ha disposto l’annotazione della misura nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u) GDPR, precisando che tale annotazione non potrà essere considerata, in eventuali futuri procedimenti, come precedente pertinente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c) GDPR.

Mezzi di impugnazione

Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, con ricorso da proporre entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richiesta dell’interessato

Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro Google LLC per ottenere la deindicizzazione, nei risultati di ricerca associati al proprio nome, di un URL che rinviava a una pubblicazione online contenente una lettera anonima. L’interessato sosteneva che il testo fosse diffamatorio e totalmente privo di riscontri, e aveva già inoltrato richieste di rimozione a Google senza esito.

Posizione di Google LLC

Google ha rappresentato di non poter svolgere una valutazione completa per carenza di elementi sufficienti, di non poter verificare la veridicità delle accuse e di ritenere ancora sussistente un interesse pubblico alla notizia. La società ha anche osservato che l’interessato avrebbe ricoperto, o potrebbe tuttora ricoprire, un ruolo di rilevanza pubblica; per tale ragione ha rimesso la decisione all’Autorità.

Valutazione del Garante sul diritto all’oblio

Il Garante ha richiamato i criteri delle Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e delle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Ha ritenuto che il contenuto dell’URL, pur recente, riportasse una lettera anonima con accuse di condotte illecite, collusioni mafiose e altre affermazioni gravemente denigratorie, senza ulteriori apporti giornalistici o verifiche oggettive.

Esito: reclamo fondato e ordine di deindicizzazione

L’Autorità ha concluso che la perdurante reperibilità online del contenuto determinava un impatto sproporzionato sulla sfera giuridica dell’interessato, non bilanciato da un effettivo interesse pubblico. Per questo ha dichiarato fondato il reclamo e ha ingiunto a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g) GDPR, di rimuovere l’URL quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato entro 20 giorni.

Adempimenti successivi, registro interno e rimedi

Il Garante ha disposto l’annotazione della misura nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u) GDPR, precisando che tale iscrizione non costituirà precedente pertinente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c) GDPR in eventuali futuri procedimenti. È stato inoltre richiesto a Google di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate; il mancato riscontro è sanzionabile ai sensi dell’art. 166 del Codice.

Come è indicizzato

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