Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 35/2000

Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette

Normativa regionaleL.R. Basilicata 35/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Basilicata valorizza le associazioni di rappresentanza e tutela di mutilati, invalidi, sordomuti e ciechi, prevedendone la partecipazione almeno annuale agli organi consultivi regionali e agli enti strumentali. La Regione e gli enti strumentali possono inoltre stipulare intese e convenzioni per servizi e iniziative a favore delle categorie rappresentate. Non risultano termini di scadenza, ma la disciplina è di portata generale e ancora attuale.

Partecipazione delle associazioni delle categorie protette agli organi regionali e possibilità di intese e convenzioni

Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette

La legge regionale disciplina il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle categorie protette nell’attività della Regione Basilicata, riconoscendone il ruolo di tutela e promozione sociale. La normativa opera esclusivamente nell’ambito della Regione Basilicata e degli enti strumentali regionali.

Associazioni riconosciute e finalità

La Regione valorizza le associazioni di rappresentanza e tutela di:

  • mutilati e invalidi per servizio (UNMS)
  • mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL)
  • mutilati e invalidi civili (ANMIC)
  • sordomuti (ENS)
  • ciechi (UIC)

Le associazioni sono richiamate in quanto riconosciute dalla legislazione vigente come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali. La finalità generale è il sostegno alla loro funzione di rappresentanza e tutela delle rispettive categorie.

Partecipazione agli organi regionali

È previsto che un rappresentante di ciascuna delle associazioni indicate partecipi, con cadenza almeno annuale:

  • agli organi consultivi della Giunta regionale
  • alla competente Commissione consiliare permanente
  • a tutti gli enti strumentali della Regione Basilicata

La partecipazione avviene mediante specifiche audizioni nel rispetto delle norme regolamentari. In tale sede le associazioni possono formulare proposte, suggerimenti e progetti relativi:

  • all’organizzazione di servizi adeguati alle esigenze delle persone rappresentate
  • ai percorsi necessari per superare gli ostacoli alla piena partecipazione sociale

Intese e convenzioni

La Regione e gli enti strumentali possono stipulare intese e convenzioni con le associazioni indicate per favorire:

  • il raggiungimento dell’equivalenza sociale
  • l’istituzione di servizi utili alla promozione degli appartenenti alle rispettive categorie

La norma attribuisce quindi un potere di collaborazione istituzionale finalizzato alla realizzazione di servizi e interventi a favore delle categorie protette.

Pubblicazione ed efficacia

La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è posta come atto normativo regionale immediatamente destinato all’osservanza. Non sono indicati termini temporali di applicazione né un regime transitorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.