L.R. Basilicata 35/2000
Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata valorizza le associazioni di rappresentanza e tutela di mutilati, invalidi, sordomuti e ciechi, prevedendone la partecipazione almeno annuale agli organi consultivi regionali e agli enti strumentali. La Regione e gli enti strumentali possono inoltre stipulare intese e convenzioni per servizi e iniziative a favore delle categorie rappresentate. Non risultano termini di scadenza, ma la disciplina è di portata generale e ancora attuale.
Partecipazione delle associazioni delle categorie protette agli organi regionali e possibilità di intese e convenzioni
Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette
La legge regionale disciplina il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle categorie protette nell’attività della Regione Basilicata, riconoscendone il ruolo di tutela e promozione sociale. La normativa opera esclusivamente nell’ambito della Regione Basilicata e degli enti strumentali regionali.
Associazioni riconosciute e finalità
La Regione valorizza le associazioni di rappresentanza e tutela di:
- mutilati e invalidi per servizio (UNMS)
- mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL)
- mutilati e invalidi civili (ANMIC)
- sordomuti (ENS)
- ciechi (UIC)
Le associazioni sono richiamate in quanto riconosciute dalla legislazione vigente come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali. La finalità generale è il sostegno alla loro funzione di rappresentanza e tutela delle rispettive categorie.
Partecipazione agli organi regionali
È previsto che un rappresentante di ciascuna delle associazioni indicate partecipi, con cadenza almeno annuale:
- agli organi consultivi della Giunta regionale
- alla competente Commissione consiliare permanente
- a tutti gli enti strumentali della Regione Basilicata
La partecipazione avviene mediante specifiche audizioni nel rispetto delle norme regolamentari. In tale sede le associazioni possono formulare proposte, suggerimenti e progetti relativi:
- all’organizzazione di servizi adeguati alle esigenze delle persone rappresentate
- ai percorsi necessari per superare gli ostacoli alla piena partecipazione sociale
Intese e convenzioni
La Regione e gli enti strumentali possono stipulare intese e convenzioni con le associazioni indicate per favorire:
- il raggiungimento dell’equivalenza sociale
- l’istituzione di servizi utili alla promozione degli appartenenti alle rispettive categorie
La norma attribuisce quindi un potere di collaborazione istituzionale finalizzato alla realizzazione di servizi e interventi a favore delle categorie protette.
Pubblicazione ed efficacia
La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è posta come atto normativo regionale immediatamente destinato all’osservanza. Non sono indicati termini temporali di applicazione né un regime transitorio.
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