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Legge

L.R. Basilicata 39/2000

ISTITUZIONE DELLA RISERVA SAN GIULIANO

Normativa regionaleL.R. Basilicata 39/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce la Riserva naturale orientata “San Giuliano” nei territori di Matera, Miglionico e Grottole, ne definisce finalità, perimetro, divieti di tutela, soggetto gestore e strumenti di pianificazione. Prevede Programma di gestione, regolamento, vigilanza, sanzioni, entrate e prima copertura finanziaria per il 2000, con obblighi e scadenze iniziali a carico della Provincia di Matera.

Istituzione della Riserva naturale orientata San Giuliano in Basilicata

Istituzione della Riserva naturale orientata San Giuliano

La legge regionale della Basilicata istituisce la Riserva naturale orientata “San Giuliano” e ne disciplina finalità, perimetro, gestione e regime di tutela. Il provvedimento si applica esclusivamente al territorio regionale lucano e, in particolare, all’area ricadente nei comuni di Matera, Miglionico e Grottole.

Finalità istitutive

La riserva è creata per conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del territorio. Tra le finalità specifiche rientrano la sorveglianza scientifica dell’evoluzione dell’ambiente, il recupero delle aree degradate, la protezione della flora e della fauna tipiche, il mantenimento e la ricostituzione degli habitat, la promozione di attività scientifiche, culturali e didattiche e l’incentivo di agricoltura biologica e pratiche zootecniche ecocompatibili nelle aree agricole private interne alla riserva.

Perimetro e delimitazione dell’area

L’area protetta comprende territori dei comuni di Matera, Miglionico e Grottole, secondo la cartografia in scala 1:50.000 allegata alla legge e secondo il perimetro descritto lungo viabilità, invasi, torrenti e punti di riferimento stradali indicati nel testo normativo. I confini devono essere segnalati con cartelli visibili lungo il perimetro entro sei mesi dall’entrata in vigore, a cura dell’Amministrazione Provinciale di Matera, con la dicitura specifica della Regione Basilicata, della Provincia di Matera e della Riserva naturale orientata San Giuliano.

Regime di tutela e divieti

Sull’intero territorio della riserva, oltre al rispetto della normativa statale e regionale in materia ambientale, di flora, fauna, caccia e pesca, si applicano divieti espressi. È vietata la raccolta o asportazione di materiali inerti, minerali, organismi vegetali o animali, salvo esigenze di studio autorizzate o interventi gestionali e di restauro ambientale dell’ente gestore. Sono inoltre vietati il transito di mezzi motorizzati fuori da strade e sentieri segnalati, le trasformazioni territoriali incompatibili con la riserva, l’apertura di cave e discariche, le modifiche del regime delle acque incompatibili con le finalità protettive, la ricerca ed estrazione di idrocarburi, l’apertura di nuove strade e l’allargamento di quelle esistenti, nuovi insediamenti produttivi e artigianali, l’uso di sostanze chimiche di sintesi pericolose nelle attività agro-silvo-pastorali, il pascolo e il transito del bestiame su aree pubbliche e boscate, la bruciatura delle stoppie e l’apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari non connessi alla riserva o alla normale viabilità.

Gestione della riserva

La gestione è delegata all’Amministrazione Provinciale di Matera, che esercita le funzioni amministrative direttamente o mediante aziende speciali, istituzioni o associazioni protezionistiche riconosciute. La Provincia deve garantire la partecipazione degli enti locali alle scelte prioritarie e avvalersi della consulenza tecnica e scientifica dell’ufficio regionale Tutela della Natura e del Comitato Scientifico Regionale per l’ambiente.

Programma di gestione territoriale

Il Programma di gestione territoriale definisce gli interventi necessari per conseguire le finalità della riserva e deve essere aggiornabile all’inizio di ogni legislatura provinciale. Esso individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione, le aree e i beni da acquisire al patrimonio pubblico, il piano di gestione forestale, le norme per le attività agricole, il sistema di attrezzature e servizi, le misure antincendio, il programma di sorveglianza e le regole di accesso e fruizione, incluse le attività didattiche, di studio e di osservazione naturalistica. Deve essere corredato da cartografia almeno in scala 1:10.000. La Provincia lo elabora d’intesa con i Comuni e gli uffici regionali competenti e lo adotta entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; seguono deposito, osservazioni pubbliche, eventuale pronuncia regionale e approvazione definitiva.

Regolamento della riserva

Entro sei mesi dalla istituzione, contestualmente al Programma di gestione, la Provincia di Matera deve elaborare e approvare, con i Comuni, un regolamento che disciplini le attività consentite nel territorio della riserva anche in relazione ai divieti previsti dalla legge. Il regolamento deve inoltre definire il coinvolgimento degli enti locali. Entra in efficacia dopo 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Ruolo dei Comuni e gestione dei beni

I Comuni territorialmente competenti partecipano alla redazione del Programma di gestione e del regolamento, in intesa con la Provincia. Inoltre curano l’asportazione dei rifiuti secondo la disciplina richiamata e collaborano alla sorveglianza tramite la polizia urbana, nelle forme previste dalla normativa vigente e nei casi di particolari flussi o su richiesta della Provincia. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili necessari alla funzionalità della riserva è esercitata in modo unitario dalla Provincia. I terreni e i beni immobili acquisiti dalla Regione o dalla Provincia confluiscono nel patrimonio indisponibile dell’ente acquirente.

Programmazione della spesa e finanziamento

Entro il 31 maggio di ogni anno l’ente gestore predispone e approva un programma di spesa nell’ambito del proprio stanziamento, trasmettendolo preventivamente all’Ufficio Tutela della Natura della Regione Basilicata. Le risorse per la gestione iniziale della riserva per l’anno 2000 sono quantificate in lire 20.000.000 e coperte con il capitolo 1230 del bilancio regionale di previsione 2000; per gli anni successivi si provvede con le leggi di bilancio.

Misure di incentivazione ed entrate

Ai territori compresi nel perimetro delle riserve regionali si applicano le misure di incentivazione previste dalla legge regionale n. 28 del 1994. Nell’area della riserva hanno priorità i finanziamenti statali e regionali, anche richiesti da privati, per interventi di risanamento di acqua, aria e suolo, di conservazione e restauro ambientale, per attività agricole e forestali compatibili e per attività culturali e formative. Le entrate dell’ente gestore comprendono contributi pubblici, contributi statali in conto capitale, finanziamenti per specifici progetti, lasciti e donazioni, redditi patrimoniali, canoni e tariffe, proventi delle sanzioni, proventi di attività proprie e ogni altro provento connesso all’attività dell’ente.

Vigilanza, sorveglianza e sanzioni

La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione della riserva e la Provincia deve trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull’attività svolta. La sorveglianza è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie provinciali di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato e alle guardie ecologiche volontarie coordinate dall’ente gestore, se riconosciute e munite di qualifica di guardia giurata. Le violazioni della legge, del Programma e del regolamento comportano sanzioni amministrative pecuniarie secondo la disciplina richiamata; per altre violazioni di disposizioni dell’ente gestore si applica una sanzione da lire 50.000 a lire 500.000. In caso di attività difformi il Presidente della Provincia dispone la sospensione immediata, la riduzione in pristino e, se necessario, la ricostituzione di specie animali e vegetali, con responsabilità solidale dei soggetti coinvolti nell’esecuzione delle opere.

Norme di rinvio e pubblicazione

Per quanto non disciplinato, si applicano la legge quadro statale sulle aree protette e la legge regionale Basilicata n. 28 del 1994, in quanto compatibili. La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è dichiarata obbligatoria per chiunque spetti.

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