L.R. Basilicata 38/2000
SVILUPPO DELLA RICETTIVITÀ EXTRALBERGHIERA A CARATTERE FAMILIARE DENOMINATA BED AND BREAKFAST (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata 38/2000 disciplinava i Bed and Breakfast familiari, definendone requisiti, autorizzazione comunale, controlli, sanzioni e contributi per adeguamento e formazione. Prevedeva anche una programmazione annuale degli interventi. È però stata abrogata dalla L.R. 37/2001, con conferma dell’abrogazione nel 2008: oggi non è più applicabile.
Disciplina e incentivi per i bed and breakfast familiari in Basilicata
Disciplina dei Bed and Breakfast familiari in Basilicata
La legge regionale della Basilicata n. 38 del 2000 aveva l’obiettivo di favorire la ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed and Breakfast. La disciplina è oggi priva di efficacia pratica, perché la legge è stata abrogata dalla L.R. 6 settembre 2001, n. 37, con successiva conferma dell’abrogazione.
Ambito e definizione dell’attività
La norma qualificava come esercizi di Bed & Breakfast le strutture ricettive extralberghiere gestite da famiglie che utilizzavano parte dell’abitazione, fino a un massimo di tre camere, offrendo alloggio e prima colazione. L’attività non costituiva cambio di destinazione d’uso dell’immobile.
Gli esercizi dovevano garantire servizi minimi specifici:
- servizio bagno non coincidente con quello dell’abitazione;
- pulizia quotidiana dei locali;
- cambio della biancheria, compresa quella del bagno, due volte a settimana e al cambio dell’ospite;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
- somministrazione della prima colazione.
I locali destinati all’attività dovevano inoltre possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dallo strumento urbanistico-edilizio vigente.
Contributi per l’adeguamento e l’arredamento
Per favorire l’avvio o il potenziamento dei B&B erano previsti contributi per l’adattamento, l’ammodernamento e l’arredamento dei locali destinati o da destinarsi all’attività.
I contributi erano concessi in conto capitale:
- fino al 55% delle spese ammesse, con tetto massimo di 25 milioni di lire;
- fino al 60% e con tetto massimo di 30 milioni di lire per opere realizzate in zone montane.
Erano escluse le spese per manutenzioni ordinarie. Inoltre, per l’applicazione della disciplina relativa ai parchi, il 30% della disponibilità finanziaria della legge era riservato ai territori compresi nei Parchi nazionali e regionali.
Procedura per la concessione dei contributi
Le domande di sovvenzione dovevano essere presentate al Sindaco del Comune competente, che le istruiva e le trasmetteva alla Regione entro 30 giorni dalla presentazione. La domanda andava presentata entro il 30 settembre di ogni anno.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approvava entro il 30 novembre il programma di intervento e fissava i termini per il completamento dei lavori o delle iniziative.
La domanda doveva essere corredata, tra l’altro, da:
- relazione tecnico-economica;
- eventuale progetto esecutivo;
- assenso dei proprietari, se diversi dal richiedente;
- concessione edilizia comunale, se richiesta;
- impegno a non mutare la destinazione d’uso dell’immobile per almeno 10 anni;
- dichiarazione di non aver ottenuto altre sovvenzioni per la stessa iniziativa e di non aver già iniziato i lavori.
Era possibile una sola proroga, in caso di documentata impossibilità oggettiva di completare l’iniziativa nel termine fissato. A lavori ultimati, il beneficiario comunicava l’ultimazione al Comune, che verificava la regolare esecuzione e trasmetteva la documentazione alla Regione; la liquidazione avveniva entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione comunale.
I contributi erano ridotti proporzionalmente se l’intervento veniva realizzato con spesa inferiore a quella ammessa o solo parzialmente, purché l’intervento parziale avesse autonoma funzionalità. La revoca con recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali, era prevista se l’iniziativa non era coerente con le finalità dichiarate o non era realizzata nei termini.
Autorizzazione all’esercizio e controlli
L’autorizzazione amministrativa all’esercizio era rilasciata dal Comune previo parere dell’A.P.T., che attestava la sussistenza dei requisiti dell’attività e la rispondenza agli standard della “carta della qualità” elaborata dall’A.P.T. con il supporto delle associazioni del settore.
La Giunta regionale approvava una proposta dell’A.P.T. che individuava i territori e gli ambiti da privilegiare per gli insediamenti di B&B, in relazione alla presumibile domanda e alla presenza di altre strutture turistico-ricettive.
Per il parere A.P.T., il proprietario o gestore doveva presentare:
- generalità complete, denominazione e ubicazione dell’esercizio;
- planimetria dell’immobile con indicazione della destinazione dei locali, firmata da tecnico abilitato;
- prova dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. per titolare ed eventuali rappresentanti.
L’A.P.T. trasmetteva al Comune un parere motivato entro 30 giorni dalla domanda; il Comune rilasciava l’autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento del parere.
L’autorizzazione si intendeva rinnovata di anno in anno alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione. L’A.P.T. effettuava sopralluoghi periodici, direttamente o tramite ispettori certificati, per confermare l’idoneità all’esercizio e la rispondenza agli standard.
L’attività non richiedeva l’iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio. Il gestore doveva inoltre:
- comunicare mensilmente, su modulo ISTAT, al Comune e all’A.P.T. il movimento degli ospiti;
- comunicare entro il 30 settembre di ogni anno i prezzi minimi e massimi validi dal 1° gennaio successivo, con esposizione della comunicazione nella struttura;
- comunicare all’A.P.T. e al Comune gli eventuali periodi di sospensione temporanea o la cessazione definitiva;
- dare comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza all’arrivo di ogni ospite.
Revoca, sospensione e cessazione dell’attività
L’autorizzazione poteva essere revocata dal Comune, anche su segnalazione dell’A.P.T. o dell’A.S.L., nei casi di:
- perdita dei requisiti soggettivi del titolare;
- attività svolta in modo difforme dagli scopi autorizzati;
- reiterate segnalazioni degli ospiti per carenze e disservizi.
Per altre irregolarità, il Comune diffidava il gestore a regolarizzare la posizione entro un termine non superiore a 10 giorni; se l’irregolarità persisteva, poteva disporre la sospensione fino a 6 mesi e, in caso di ulteriore inerzia, la revoca.
La sospensione temporanea dell’attività doveva essere preventivamente comunicata e non poteva superare 6 mesi, prorogabili dal Comune per comprovati motivi per ulteriori 6 mesi; decorso tale periodo, l’attività si considerava definitivamente cessata.
Sanzioni amministrative
La legge prevedeva sanzioni per le principali violazioni, tra cui:
- apertura abusiva di un esercizio B&B;
- omessa esposizione delle tariffe;
- applicazione di prezzi difformi da quelli esposti;
- superamento della capacità ricettiva.
In caso di recidiva, le sanzioni erano raddoppiate; nei casi più gravi poteva disporsi la sospensione dell’attività o la revoca dell’autorizzazione.
Formazione e promozione del settore
Erano previsti contributi per iniziative di studio, formazione, qualificazione professionale, aggiornamento e valorizzazione dell’attività ricettiva extralberghiera familiare, a favore di enti, associazioni con comprovata esperienza nel settore, organizzazioni specializzate nel turismo o costituite fra operatori B&B. Il contributo poteva arrivare fino al 75% della spesa ammessa, con limite massimo di 70 milioni di lire.
Erano inoltre possibili contributi ad associazioni, organizzazioni no-profit e soggetti analoghi che intendessero commercializzare il prodotto.
Regime finanziario e temporale
La copertura degli oneri era prevista per il periodo 2000-2006, con stanziamento annuo di 600 milioni di lire, mediante fondi statali e regionali e risorse comunitarie destinate a incentivare e adeguare l’offerta turistica regionale.
Obsolescenza normativa
L’atto è da considerarsi obsoleto e non più utilmente applicabile, perché espressamente abrogato dalla L.R. 6 settembre 2001, n. 37; tale abrogazione è stata poi confermata dalla L.R. 4 giugno 2008, n. 8.
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