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Legge

L.R. Basilicata 42/2000

Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22-11-1999, n. 1

Normativa regionaleL.R. Basilicata 42/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge, per la Basilicata, disciplina la prima attuazione della riforma costituzionale del 1999 sulla formazione della Giunta regionale. Regola nomina e revoca del Vice Presidente e degli Assessori, requisiti e incompatibilità dei componenti non consiglieri, loro trattamento economico e le norme applicabili; è in vigore dal 15 aprile 2000 ed è stata aggiornata nel 2012 sull’indennità dei non consiglieri.

Norme di prima attuazione sulla Giunta regionale e sui componenti non consiglieri

Norme di prima attuazione sulla Giunta regionale e sui componenti non consiglieri

La legge regionale della Basilicata detta la disciplina di prima applicazione della riforma costituzionale del 1999 in materia di formazione della Giunta regionale. Il focus è sui poteri del Presidente della Giunta, sui requisiti dei componenti non consiglieri regionali e sul relativo trattamento giuridico ed economico.

Nomina e revoca dei componenti della Giunta

Il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori con proprio decreto, ai sensi dell’art. 122, quinto comma, della Costituzione. Il decreto deve essere trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per i componenti della Giunta che non siano consiglieri regionali, viene esteso lo status del consigliere regionale limitatamente alle opinioni espresse e ai voti dati nell’esercizio delle funzioni.

Requisiti, incompatibilità e decadenza dei componenti non consiglieri

Può essere nominato Vice Presidente o Assessore regionale anche un cittadino non consigliere regionale, purché goda dell’elettorato attivo e non versi in cause di ineleggibilità o incompatibilità previste per la carica di consigliere regionale.

La legge prevede un controllo preventivo e successivo sulla permanenza dei requisiti:

  • prima della nomina il Presidente verifica l’assenza di cause ostative e acquisisce una dichiarazione dell’interessato;
  • se dopo la nomina emerge una situazione ostativa, l’interessato è invitato a rimuoverla entro un breve termine;
  • se non provvede, il Presidente lo dichiara decaduto.

Se un consigliere regionale nominato componente della Giunta viene sospeso o decade dalla carica elettiva, il Presidente dichiara anche la decadenza dalla carica di componente della Giunta.

In caso di nomina di un non consigliere che si trovi in una situazione ostativa, la legge prevede che l’interessato debba eliminarla entro 10 giorni dalla nomina; in mancanza, il Presidente ne dichiara la decadenza.

Trattamento economico e missioni dei componenti non consiglieri

Ai componenti della Giunta non consiglieri regionali spetta, dalla data della nomina e per tutto il periodo di appartenenza alla Giunta, un’indennità lorda pari a quella spettante al consigliere regionale, oltre all’indennità di funzione prevista dall’art. 7 della L.R. n. 38/2002 e al trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.

Non si applicano invece a tali soggetti le disposizioni regionali su:

  • assegni vitalizi;
  • reversibilità;
  • indennità di fine mandato.

Regime giuridico applicabile e tutele

Ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali si applicano, in quanto compatibili, le norme regionali sulla sospensione dalla carica e sulla pubblicità della situazione patrimoniale previste per i consiglieri regionali.

Si applicano inoltre le disposizioni delle leggi dello Stato in materia di aspettativa per l’espletamento di cariche pubbliche, come richiamate per i consiglieri regionali.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Agli oneri derivanti dall’attuazione della legge si provvede mediante l’istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, dotato della necessaria disponibilità.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Aggiornamenti successivi

Il testo consolidato dà conto della sostituzione dell’articolo sull’indennità dei componenti non consiglieri operata dalla L.R. 21 dicembre 2012, n. 30, che ha rimodulato il trattamento economico previsto per tali soggetti.

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