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Legge

L.R. Basilicata 41/2000

Inquinamento luminoso e conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 41/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 41/2000 detta regole per limitare l’inquinamento luminoso e proteggere la trasparenza e stabilità atmosferica nelle aree degli osservatori astronomici. Prevede fasce di rispetto, divieti per fasci di luce verso il cielo, controlli dei Comuni e sanzioni amministrative. Le misure operative decorrono in parte dal 30° e in parte dal 90° giorno dall’entrata in vigore.

Tutela dei siti astronomici e riduzione dell’inquinamento luminoso in Basilicata

Tutela contro l’inquinamento luminoso e dei siti astronomici

La legge disciplina, per il territorio della Regione Basilicata, misure volte a ridurre l’inquinamento luminoso e a preservare le condizioni di trasparenza e stabilità dell’atmosfera nei siti di ubicazione delle stazioni astronomiche. L’obiettivo è salvaguardare gli equilibri ecologici delle aree naturali e favorire le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

Ambito di applicazione e definizioni

Ai fini della disciplina regionale, per inquinamento luminoso si intende qualsiasi forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolare verso la volta celeste, con riferimento anche agli effetti dannosi o distorcenti prodotti dagli impianti di illuminazione.

La legge si applica agli impianti di illuminazione esterna e ai siti osservativi e astronomici tutelati individuati dal provvedimento.

Compiti delle Province e dei Comuni

Le Province esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia elettrica per l’illuminazione esterna da parte dei Comuni e degli enti o organismi sovracomunali presenti nel proprio territorio, anche al fine di garantire trasparenza e stabilità atmosferica. Esse svolgono inoltre attività di divulgazione dei principi della legge.

I Comuni intervengono in più fasi applicative: verificano la conformità degli impianti, rilasciano le autorizzazioni richieste, adottano i provvedimenti sanzionatori e dispongono, nei casi previsti, lo spegnimento o la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici.

Fasce di protezione attorno agli osservatori e siti tutelati

Attorno agli osservatori astronomici e ai siti tutelati è prevista una tutela differenziata.

  • Entro 700 metri dai confini degli osservatori astronomici e dei siti tutelati è vietata l’installazione di qualsiasi impianto di illuminazione notturna non adeguatamente schermato, con esclusione degli osservatori situati all’interno di centri urbani.
  • È istituita una zona di particolare protezione con raggio di 1 chilometro, nella quale, dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore della legge, sono vietati gli impianti di illuminazione non conformi ai criteri della legge.
  • Gli impianti esistenti non conformi devono essere adeguati mediante sostituzione degli apparecchi di illuminazione, installazione di schermi sull’armatura oppure sostituzione dei vetri di protezione e delle lampade.
  • Per gli osservatori astronomici di interesse internazionale, il raggio della zona di particolare protezione si estende a 5 chilometri.
  • È inoltre prevista, attorno a ciascun osservatorio e sito astronomico tutelato, una ulteriore zona di particolare protezione dall’inquinamento luminoso, la cui estensione è fissata con deliberazione della Giunta regionale.

Divieti specifici per fasci di luce e illuminazioni dirette verso il cielo

Dal 30° giorno successivo all’entrata in vigore della legge è vietato l’impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi o rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo, entro 30 chilometri dagli osservatori professionali.

Tali fasci devono essere orientati ad almeno 90 gradi rispetto alla direzione dei telescopi. I Comuni devono verificarne la conformità anche rispetto all’articolo 23, comma 1, del Codice della strada.

Sono esclusi dal divieto i fasci di luce per la sicurezza aerea e marittima e quelli degli enti militari.

Riduzione o spegnimento degli impianti pubblici in casi particolari

Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici tutelati, in occasione di particolari fenomeni e comunque per un massimo di 30 giorni all’anno, i sindaci dei Comuni interessati possono disporre, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, lo spegnimento integrale o la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna nelle zone di protezione previste.

Regime sanzionatorio e poteri repressivi

Dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore della legge, l’installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna senza la prescritta autorizzazione, oppure in difformità da essa, comporta una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Il sindaco ordina d’ufficio, a spese del titolare dell’impianto, la disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere eseguite senza preventiva autorizzazione o in difformità dalla stessa.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell’illuminazione, previa diffida a provvedere entro 30 giorni, si applica una sanzione da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ciascun impianto.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell’illuminazione o delle fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici tutelati, previa diffida a provvedere entro 15 giorni, si applica una sanzione da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 per ciascun impianto.

È prevista inoltre una sanzione aggiuntiva da lire 500.000 a lire 5.000.000 quando gli impianti costituiscano una notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo le indicazioni degli osservatori astronomici competenti, e siano utilizzati a pieno regime per tutta la notte anche per finalità pubblicitarie o voluttuarie.

I proventi delle sanzioni sono destinati prioritariamente dai Comuni all’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri della legge.

Copertura finanziaria

Per l’esercizio 2000 gli oneri della legge sono valutati in lire 10.000.000 e coperti mediante prelevamento dal fondo globale per le funzioni normali – spese correnti del bilancio di previsione 2000, con istituzione di un nuovo capitolo dedicato alle spese per la lotta all’inquinamento luminoso e per la conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche. Per gli esercizi successivi, gli stanziamenti sono determinati dalle leggi di bilancio.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Alcune misure specifiche decorrono prima: il divieto sui fasci di luce verso il cielo opera dal 30° giorno successivo all’entrata in vigore; il divieto per gli impianti non conformi nella zona di 1 chilometro e le sanzioni per installazioni/modifiche senza autorizzazione operano dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore.

Valutazione di attualità

La disciplina è di interesse solo per gli impianti, i controlli e i procedimenti collegati alla tutela dell’inquinamento luminoso in Basilicata; le disposizioni finanziarie iniziali si riferiscono all’esercizio 2000 e non hanno più rilievo operativo autonomo. La legge, nel suo impianto sostanziale, resta tuttavia una fonte di disciplina settoriale ancora utile per la materia.

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