L.R. Basilicata 40/2000
Norme per la tutela del consumatore e dell'utente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Basilicata il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, disciplina l’elenco delle associazioni rappresentative, prevede contributi per i loro programmi e per lo sportello unico dei consumatori, e definisce funzioni di studio, informazione e proposta. Le misure economiche sono riferite all’esercizio 2000 e ai bilanci successivi per l’adeguamento degli stanziamenti.
Tutela del consumatore e dell'utente in Basilicata
Tutela del consumatore e dell’utente in Basilicata
La legge disciplina gli strumenti regionali per la protezione dei consumatori e degli utenti nel territorio della Basilicata. L’impianto ruota attorno al Comitato regionale, all’elenco delle associazioni rappresentative, ai contributi per le loro iniziative e allo sportello dei consumatori.
Finalità e obiettivi
La Regione riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori e utenti di beni e servizi, individuali e collettivi. Nell’ambito delle competenze regionali e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, persegue: tutela della salute e sicurezza, protezione degli interessi economici e giuridici, informazione ed educazione per scelte consapevoli, collaborazione tra associazioni e pubbliche amministrazioni per migliorare i servizi pubblici, sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico.
La nozione di consumatori, utenti e relative associazioni è quella prevista dalla legge n. 281/1998.
Comitato regionale dei consumatori e degli utenti
La Regione si avvale di un Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, quale sede di rapporto diretto tra cittadini e amministrazioni e strumento di attuazione della politica regionale di difesa del consumatore.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
- Assessore regionale al Commercio, che lo presiede;
- un rappresentante per ciascuna associazione dei consumatori e degli utenti iscritta nell’elenco regionale;
- un rappresentante per ciascuna delle facoltà di Agraria e di Scienza dell’alimentazione dell’Università della Basilicata;
- un rappresentante di ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata;
- un rappresentante dell’ANCI.
Le designazioni devono pervenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Servizio Commercio, designato dal Presidente del Comitato.
Funzionamento del Comitato
Il Comitato è nominato all’inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica fino alla ricostituzione; i componenti possono essere riconfermati. Nella prima seduta, con la presenza della maggioranza assoluta, elegge il Vicepresidente tra i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
Ha sede presso gli uffici della Giunta regionale e si riunisce almeno due volte l’anno, con cadenza semestrale, oppure quando il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quarto dei componenti. Le sedute sono di regola pubbliche e sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato può invitare alle riunioni altri soggetti interessati, tra cui associazioni ambientaliste riconosciute, cooperative dei consumatori, categorie economiche e sociali, pubbliche amministrazioni competenti ed esperti. Può inoltre costituire gruppi di lavoro per analisi e ricerche.
Ai componenti esterni all’amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di lire 100.000 per ogni giornata di partecipazione, comprese le riunioni dell’Ufficio di Presidenza, oltre all’eventuale trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali di qualifica funzionale più elevata.
Funzioni del Comitato
Il Comitato svolge funzioni propositive, consultive e di supporto tecnico. In particolare:
- studia i problemi della tutela dei consumatori e propone indagini, studi e ricerche, anche mediante convenzioni con centri, istituti specializzati e organizzazioni di volontariato;
- propone indagini generali su prodotti, standard qualitativi, etichettatura e pubblicità, anche tramite prove comparative;
- esamina l’andamento dei prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi e formula proposte alla Giunta regionale;
- formula proposte per la tutela della salute e della sicurezza e inoltra segnalazioni alla Regione, alle ASL e ad altri enti competenti in materia igienico-sanitaria e di controllo dell’inquinamento;
- propone corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e studenti, d’intesa con le autorità scolastiche;
- propone programmi di informazione tramite mezzi di comunicazione e pubblicazioni periodiche;
- esprime parere sul programma annuale dello sportello dei consumatori e degli utenti;
- predispone annualmente la graduatoria dei programmi di sostegno delle associazioni iscritte nell’elenco;
- trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
Il Comitato può avvalersi della consulenza delle strutture regionali e delle ASL e richiedere a queste ultime analisi chimiche o chimico-fisiche, anche in materia di alimenti, bevande, inquinamento atmosferico e scarichi idrici.
Elenco delle associazioni rappresentative
Presso il Dipartimento Attività Produttive – Servizio Commercio è istituito l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.
Per l’iscrizione occorre documentare:
- costituzione da almeno tre anni con atto pubblico o scrittura privata autenticata e statuto a base democratica, con scopo esclusivo di tutela dei consumatori e degli utenti e senza fini di lucro;
- tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con indicazione delle quote versate;
- numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale;
- attività continuativa nei due anni precedenti, con relativa relazione;
- bilancio annuale di entrate e uscite e corretta tenuta dei libri contabili;
- assenza di condanne passate in giudicato dei rappresentanti legali in relazione all’attività dell’associazione e assenza, per tali rappresentanti, della qualità di imprenditori o amministratori di imprese operanti negli stessi settori.
Le associazioni non possono svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale di beni o servizi di terzi, né avere connessioni di interessi con imprese di produzione o distribuzione. L’elenco è aggiornato annualmente e la Regione verifica il mantenimento dei requisiti; la perdita anche di uno solo di essi comporta la cancellazione.
Contributi alle associazioni dei consumatori
La Regione può concedere contributi fino al 50% dell’importo dei programmi di spesa delle associazioni iscritte nell’elenco.
Le domande vanno presentate entro il 30 settembre di ogni anno, con i programmi delle iniziative da realizzare nell’anno successivo e il preventivo di spesa. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base della graduatoria predisposta dal Comitato.
La liquidazione avviene a consuntivo, previa documentazione delle spese effettivamente sostenute in conformità ai progetti approvati. È possibile un’anticipazione fino al 50% del contributo assegnato, se necessario e previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza del Comitato.
Sportello dei consumatori e degli utenti
La Regione favorisce la creazione di un centro unico, con eventuali sezioni, denominato sportello dei consumatori e degli utenti, da parte delle associazioni iscritte che si associno fra loro. Per tale struttura può concedere contributi, anche per spese correnti e di gestione, nei limiti del bilancio.
Lo sportello ha il compito di:
- informare i consumatori sui meccanismi economici e sulle modalità di difesa dei propri interessi individuali e collettivi;
- collaborare con autorità, rappresentanti del mondo economico e pubbliche amministrazioni per tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori e degli utenti;
- svolgere ulteriori interventi a favore dei consumatori e degli utenti.
Per ottenere il contributo, il centro presenta entro il 30 settembre di ogni anno il programma di attività per l’anno successivo. La Regione, sulla base del parere del Comitato, concede entro il 30 aprile il contributo annuale nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile.
La liquidazione avviene a consuntivo, sulla base delle spese documentate. È possibile l’anticipazione del contributo in due quote semestrali, subordinatamente alla presentazione e approvazione, da parte del Comitato, del rendiconto del semestre precedente.
Lo sportello unico e le eventuali sezioni devono osservare un orario di apertura rispettivamente di tre ore e di due ore giornaliere dal lunedì al venerdì, con indicazione ben visibile dell’orario all’ingresso.
Aspetti finanziari
Per l’attuazione della legge sono stanziati complessivamente 60 milioni di lire per l’esercizio finanziario 2000, mediante variazioni al bilancio regionale:
- 15 milioni per studi e ricerche sulla tutela dei consumatori e utenti;
- 15 milioni per il funzionamento del Comitato e le attività da esso promosse;
- 30 milioni per lo sportello unico e per i programmi delle associazioni.
La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione del Fondo globale per provvedimenti in corso. Le leggi di bilancio per il 2001 e gli esercizi successivi determineranno gli stanziamenti da iscrivere nei rispettivi bilanci.
Pubblicazione ed efficacia
La legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed è obbligatorio osservarla e farla osservare come legge regionale.
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