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Sentenza

Sentenza del 22/07/2016 n. 15168 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la sospensione della provvisoria esecutività di una precedente sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, relativa a una cartella di pagamento per il recupero di IRPEG, IVA e IRAP dell'anno 2001, nonostante la società avesse aderito al condono previsto dalla Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis. L'Agenzia delle Entrate contestava la legittimità della sospensione, deducendo la violazione dell'art. 373 c.p.c. e dell'art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992; il secondo motivo riguardava invece l'interpretazione dell'art. 9-bis della Legge n. 289 del 2002. Il ricorso incidentale era stato proposto dall'agente della riscossione, ma la procura risultava apposta sulla copia notificata del ricorso principale e non sul controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia quello incidentale dell'agente della riscossione. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, benché denominato sentenza, avesse natura sostanziale di ordinanza cautelare, perché provvisorio e interinale. Le ordinanze cautelari, comprese quelle di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 373 c.p.c., non sono ricorribili direttamente per cassazione, in quanto prive del requisito della definitività. Il ricorso incidentale è stato inoltre dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale validamente conferita. Il secondo motivo dell'Agenzia non è stato esaminato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 373 c.p.c.

    Disciplina la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. Il provvedimento cautelare con cui viene concessa o negata tale sospensione ha natura interinale e non è direttamente ricorribile per cassazione.

  • Art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dall'Agenzia per contestare la sospensione della provvisoria esecutività della decisione tributaria, ma il motivo non è stato esaminato perché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 125 c.p.c.

    Consente il rilascio della procura successivamente alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte, salvo i casi in cui sia richiesta una procura speciale, come per il ricorso per cassazione.

  • Artt. 83 e 182 c.p.c.

    Le modifiche relative alla procura alle liti non eliminano, nei giudizi di cassazione, la necessità di una procura speciale validamente conferita e collegata all'atto processuale.

  • Art. 370 c.p.c.

    Equipara, quanto ai requisiti formali, il controricorso al ricorso per cassazione; l'omessa o irregolare indicazione della procura speciale può comportare l'inammissibilità dell'atto.

  • Art. 279 c.p.c.

    La natura di sentenza o ordinanza dipende dal contenuto decisorio e dagli effetti giuridici del provvedimento, non dalla denominazione formale utilizzata dal giudice.

  • Art. 9-bis della Legge n. 289 del 2002

    Prevede una forma di definizione agevolata dei carichi tributari. La questione relativa alla sua applicazione non è stata esaminata dalla Corte, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali.

Massime di principio

  • Per determinare se un provvedimento sia una sentenza o un'ordinanza occorre guardare al suo contenuto e agli effetti prodotti, non al titolo attribuito dal giudice.
  • Le ordinanze cautelari o interinali, anche se incidono su diritti soggettivi o producono effetti rilevanti, non sono normalmente impugnabili direttamente con ricorso per cassazione perché manca il requisito della definitività.
  • L'eventuale gravità o irreversibilità degli effetti di un provvedimento cautelare non ne modifica la natura provvisoria e non rende automaticamente ammissibile il ricorso per cassazione.
  • Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale e validamente collegata al ricorso o al controricorso; una procura apposta sulla copia notificata dell'atto avversario può consentire la costituzione e la discussione orale, ma non basta per proporre validamente un ricorso incidentale o depositare scritti difensivi.
  • Quando il ricorso è inammissibile per motivi processuali, la Corte può non esaminare le questioni di merito, compresa l'interpretazione delle norme sul condono tributario.
  • La compensazione delle spese è possibile quando il giudice ritiene equo che ciascuna parte sopporti i propri costi, anche in caso di inammissibilità dei ricorsi.

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