Risoluzione n. 74 del 5/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le quote annuali del credito d’imposta ceduto per interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari possono essere compensate con F24 usando il codice tributo 6890. Sono richiamate le modalità di accettazione del credito, i controlli automatici dell’Agenzia, le regole di compilazione del modello F24 e l’indicazione dell’anno di riferimento.
Uso del codice tributo 6890 per compensare in F24 il credito ECOBONUS ceduto su singole unità immobiliari
Utilizzo del codice tributo 6890 per il credito ECOBONUS ceduto
La risoluzione disciplina l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari, per le quali è ammessa la cessione del credito ai sensi dell’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Il documento conferma che, per semplificazione operativa, le quote annuali del credito ceduto possono essere compensate con il codice tributo già esistente 6890.
Quadro normativo di riferimento
La risoluzione richiama:
- l’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
- le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019, che ha definito le modalità di attuazione della cessione del credito;
- l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l’utilizzo in compensazione;
- l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, precisando che ai crediti in oggetto non si applicano i relativi limiti di compensazione.
Ambito applicativo
La misura riguarda il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) effettuati sulle singole unità immobiliari. La possibilità di cessione del credito, già prevista per l’ECOBONUS, viene quindi estesa anche a tali interventi, e il cessionario può utilizzare il credito ricevuto esclusivamente in compensazione.
Ripartizione del credito e modalità di utilizzo
Il credito ceduto è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, in coerenza con la detrazione originaria. Le quote sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione tramite modello F24, trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; in caso contrario, l’operazione di versamento viene rifiutata.
Per poter utilizzare il credito, il cessionario deve inoltre:
- accettare i crediti mediante le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;
- utilizzare esclusivamente i crediti risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia dai soggetti aventi diritto alla detrazione, secondo le modalità del provvedimento del 18 aprile 2019.
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6890 deve essere indicato nella sezione “Erario”:
- nella colonna “importi a credito compensati”, quando il credito è utilizzato in compensazione;
- nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato.
Il codice tributo 6890 è denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni” ed era già stato istituito con risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018.
Controlli dell’Agenzia e scarto del modello
In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non superi la quota disponibile per ciascuna annualità. Se il limite viene superato, il modello F24 viene scartato.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile nei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Indicazione dell’anno di riferimento
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui la quota annuale del credito ceduto è utilizzabile in compensazione, nel formato “AAAA”.
Il documento fornisce l’esempio seguente:
- per le spese sostenute nel 2018, se si utilizza in compensazione la prima quota, va indicato “2019”;
- per la seconda quota, fruibile dal 1° gennaio 2020, va indicato “2020”;
- per le quote successive, si procede analogamente.
Se una quota non viene utilizzata nell’anno in cui è fruibile, essa può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque come anno di riferimento l’anno originario di fruibilità.
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