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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03619/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova c.d. terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (per tossicodipendenza), mentre il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha rigettato la richiesta e ha ammesso d'ufficio il condannato alla semilibertà. Il rigetto è stato motivato dalla valutazione del pericolo di recidiva, considerata la gravità dei fatti (ingenti quantitativi di sostanze e plurime cessioni, inclusa cessione che ha portato ad impossessarsi di 12,5 kg di droga), il curriculum personale (recidiva specifica) e le notizie negative provenienti dalle forze di polizia, che avrebbero fatto emergere il permanere di legami con la criminalità organizzata. Il ricorrente ha impugnato sostenendo un vizio di motivazione (assenza di riscontro nella sentenza di contatti con la criminalità organizzata) e la illegittimità della concessione d'ufficio della semilibertà, che ostacolerebbe il percorso terapeutico intrapreso e avrebbe carattere meramente retributivo; ha inoltre richiamato norme sull'esecuzione penale e sulla Costituzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i presupposti dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 DPR 309/1990 (certificazione dello stato di tossicodipendenza da struttura sanitaria pubblica; limiti edittali/residuo di pena e mancata concessione più di due volte; valutazione sulla idoneità del programma a prevenire la recidiva e sulla pericolosità del soggetto). Ha ritenuto che, benché il Tribunale avesse errato nell'indicare che la condanna rientrasse in un ipotetico art. 4-bis (errore non decisivo), il rigetto dell'affidamento terapeutico fosse adeguatamente motivato sulla base della gravità dei fatti, del curriculum e delle notizie negative della Questura. Quanto alla semilibertà concessa d'ufficio, la Corte ha escluso che questa abbia natura meramente retributiva, valorizzandone la funzione di misura benevola idonea al monitoraggio dell'uso di sostanze e dell'attività lavorativa. Pertanto il ricorso è infondato; il ricorrente è condannato alle spese processuali e si dispone l'omissione dei dati identificativi in caso di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990

    L'affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa

    La norma richiede la certificazione dello stato di tossicodipendenza da struttura pubblica, il rispetto di limiti edittali/residuo pena e l'assenza di precedenti concessioni multiple; il Tribunale deve valutare se il programma terapeutico possa concretamente prevenire la recidiva tenendo conto della pericolosità del condannato.

  • art. 115 d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come riferimento alle strutture/enti con cui concordare il programma terapeutico (Ulss, enti previsti dall'art. 115 o organismi privati) che devono partecipare alla definizione del percorso di recupero.

  • artt. 48 e ss. ordinamento penitenziario

    Rilevanti per la disciplina delle misure alternative e dei benefici (tra cui la semilibertà); la Corte ha ritenuto legittima la concessione d'ufficio della semilibertà come misura compatibile con finalità di monitoraggio e reinserimento.

  • art. 27 Costituzione

    Richiamata dal ricorrente per censurare la presunta natura retributiva della semilibertà; la Corte non ha ravvisato violazione costituzionale, ritenendo che la semilibertà non persegue finalità punitive ma di controllo e reinserimento.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 DPR 309/1990 è subordinato a requisiti soggettivi (certificazione della tossicodipendenza) e oggettivi (limiti edittali/residuo di pena e precedenti concessioni) e richiede che il programma terapeutico sia concretamente idoneo a prevenire la recidiva.
  • La valutazione della pericolosità sociale (gravità del fatto, quantitativi e modalità di cessione, recidiva specifica, notizie investigative) può giustificare il diniego dell'affidamento terapeutico anche se il ricorrente si dichiara collaborativo o ha ottemperato a misure cautelari precedenti (es. domiciliari).
  • Errori formali o imprecisioni nella motivazione del Tribunale (es. errata qualificazione normativa) non conducono automaticamente all'annullamento se la decisione è sorretta da ragioni sostanziali adeguate a giustificare il rigetto.
  • La semilibertà può essere concessa d'ufficio come misura alternativa con funzione di monitoraggio e reinserimento; non può essere considerata automaticamente una misura 'meramente retributiva'.
  • Il richiedente ha l'onere di dimostrare la concretezza e l'efficacia del programma terapeutico nel prevenire la recidiva; la semplice adesione o il rispetto di prescrizioni in regime di arresti domiciliari non sono di per sé sufficienti.
  • Le notizie investigative e le segnalazioni delle forze di polizia hanno significativo peso nella valutazione del rischio di reiterazione e possono prevalere su dichiarazioni difensive se ritenute attendibili.

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