Sentenza n. 1937/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, collegata al nulla-osta per lavoro subordinato, e ogni eventuale atto ostativo
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia il 3 luglio 2024 con visto per lavoro subordinato rilasciato dopo il nulla-osta richiesto dal datore di lavoro, lamentava la mancata definizione della pratica per il primo permesso di soggiorno. Il datore di lavoro aveva chiesto un appuntamento allo Sportello Unico per l’Immigrazione l’8 luglio 2024 e aveva inviato alla Questura la documentazione postale per il permesso. Il 26 marzo 2025 era stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca del nulla-osta per questioni riferite al datore di lavoro; il 10 luglio 2025 la Prefettura aveva riferito che erano in corso accertamenti, senza ulteriori comunicazioni. Il ricorrente sosteneva che le criticità del datore di lavoro non dovessero pregiudicare la posizione del lavoratore in buona fede; riferiva inoltre di aver perso il lavoro alla scadenza del contratto e chiedeva, in subordine, il permesso per attesa occupazione. Dopo una diffida dell’8 maggio 2026, chiedeva l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di concludere il procedimento e di rilasciare il permesso, nonché il risarcimento del danno da ritardo. L’Amministrazione ha riferito che erano ancora in corso approfondimenti istruttori sulla permanenza dei presupposti del nulla-osta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda contro l’inerzia: la relazione dell’Amministrazione confermava che l’istruttoria sulla permanenza dei presupposti del nulla-osta, presupposto del permesso, era ancora pendente e che la posizione del ricorrente non era stata definita. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso sia sul nulla-osta sia sulla correlata pratica del permesso di soggiorno, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Non ha disposto direttamente il rilascio del permesso per lavoro subordinato o per attesa occupazione. Ha respinto la domanda risarcitoria perché formulata genericamente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2-bis l. 241/1990
La domanda risarcitoria va invece respinta, essendo formulata genericamente.
La domanda di risarcimento del danno da ritardo non può essere accolta se è formulata genericamente.
Massime di principio
- Quando la definizione di una domanda amministrativa dipende dall’esito di un procedimento presupposto ancora pendente, la persistente istruttoria non giustifica una stasi indefinita: il giudice può accertare l’inerzia e ordinare all’amministrazione di definire con provvedimento espresso tanto il procedimento presupposto quanto quello collegato, fissando un termine per provvedere.
- La domanda di risarcimento del danno da ritardo formulata genericamente è respinta.
Come è indicizzato
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