Sentenza del 10/02/2017 n. 3600 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva dichiarato illegittima la cartella relativa ai contributi di bonifica 2005 e aveva riconosciuto il rimborso dei contributi versati dal contribuente fino al 2004. Il primo motivo riguardava l'inammissibilità dell'istanza di rimborso per le annualità precedenti, poiché gli avvisi di pagamento erano stati notificati e non impugnati. Gli ulteriori motivi contestavano la valutazione della CTR sull'assenza di un beneficio diretto e specifico per gli immobili, l'utilizzo della CTU disposta d'ufficio e l'interpretazione della normativa regionale, sostenendo che il beneficio potesse consistere anche nella mera conservazione del valore degli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e respinto gli altri. Ha stabilito che gli avvisi di pagamento, contenendo una pretesa tributaria definita, erano atti impugnabili; la loro mancata impugnazione li aveva resi definitivi, impedendo al contribuente di ottenere successivamente il rimborso mediante un'istanza amministrativa. È stata quindi cassata la sentenza limitatamente al rimborso degli importi versati fino al 2004 e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso del contribuente contro il diniego di rimborso. È rimasta ferma la decisione favorevole al contribuente relativa alla cartella per i contributi 2005, poiché la CTR aveva accertato, sulla base della CTU, l'assenza di benefici diretti e specifici. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21
"Sono impugnabili gli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita"
Gli avvisi di pagamento che determinano in modo completo la pretesa tributaria sono equiparabili ad avvisi di accertamento o liquidazione e devono essere impugnati tempestivamente. Se non vengono contestati, diventano definitivi e non possono essere neutralizzati mediante una successiva richiesta di rimborso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Il giudice tributario può disporre una CTU d'ufficio come strumento integrativo e valutativo degli elementi probatori, quando siano necessarie conoscenze tecniche, senza per ciò stesso sostituirsi alle parti nell'assolvimento dei rispettivi oneri probatori.
Art. 2697 c.c.
Quando l'immobile è incluso nel perimetro di contribuenza, spetta al contribuente che contesti il contributo dimostrare concretamente l'assenza di qualsiasi beneficio diretto e specifico derivante dalle opere consortili.
Art. 384 c.p.c.
La Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando, dopo la cassazione, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
L.R. Umbria n. 30 del 2004, art. 20
Il beneficio rilevante ai fini del contributo può consistere non solo nell'incremento del valore dell'immobile, ma anche nella conservazione dello stesso o nell'evitamento del suo deprezzamento. Nel caso concreto, tuttavia, la CTU aveva escluso qualsiasi beneficio, anche conservativo.
Massime di principio
- Un avviso di pagamento che definisce compiutamente una pretesa tributaria è normalmente impugnabile anche se denominato diversamente o privo di una formale intimazione esecutiva. La mancata impugnazione rende definitiva la pretesa.
- Dopo avere pagato un tributo richiesto con un atto impositivo non contestato, non è generalmente possibile ottenere il rimborso sostenendo successivamente l'illegittimità della pretesa; l'istanza di rimborso non può riaprire un rapporto tributario ormai definito.
- L'inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza non prova in modo assoluto l'esistenza del beneficio, ma sposta sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza concreta di un beneficio diretto e specifico.
- Il beneficio consortile può essere rappresentato sia da un incremento del valore dell'immobile sia dalla conservazione del suo valore o dall'evitamento di un deprezzamento.
- Una CTU disposta d'ufficio è legittima quando serve a valutare tecnicamente le prove già acquisite e non viene utilizzata per sostituire integralmente la prova che una parte avrebbe dovuto fornire.
- In sede di cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire l'apprezzamento tecnico del giudice di merito, salvo violazioni giuridiche o l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti previsti dalla legge.
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