Cassazione Penale, Sentenza n. 10365/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Un unico motivo: violazione di legge per mancata dichiarazione di prescrizione del reato contravvenzionale contestato al capo A (guida in stato di ebbrezza, art. 186 c.2 lett. c) cod. strada), commesso il 14/07/2016. Il ricorrente ha dedotto che il termine di prescrizione per tale contravvenzione era già spirato al momento della pronuncia impugnata (03/07/2023). La Corte ha rilevato dagli atti una sospensione di 28 giorni per rinvio chiesto dalla difesa e ha calcolato lo spirare del termine massimo di prescrizione al 11/08/2021, quindi anteriore alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo A perché il reato è estinto per prescrizione. Per effetto dell'annullamento parziale, la Corte ha rideterminato la pena ai sensi dell'art. 620 c.1 lett. 1) c.p.p.: pena finale di 8 mesi di reclusione e 333,00 euro di multa, convertita in complessive 481 ore di lavoro di pubblica utilità secondo il programma dell'UEPE di Livorno. È stata altresì eliminata la revoca della patente di guida. (In precedenza la condanna era a 10 mesi e 400 euro, convertiti in 606 ore.)
Norme richiamate
art. 186 co. 2 lett. c) codice della strada
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza (contravvenzione): il capo A contestava tale fattispecie; la Corte ha accertato che per questo reato la prescrizione si era già verificata e pertanto il capo è stato estinto.
art. 2-bis codice della strada
Ulteriore riferimento al codice della strada presente nel capo A; non influisce sulla decisione di estinzione per prescrizione, ma fa parte della contestazione originaria.
art. 648 comma 4 codice penale
Riferimento all'ipotesi attenuata del delitto (ottenimento o ricettazione ridotta) che nel giudizio di merito era stata ritenuta prevalente sulla recidiva per il capo B; ciò ha inciso sulla determinazione originaria della pena.
art. 620 comma 1 lett. 1) codice di procedura penale
Consente alla Corte di cassazione, quando annulla in parte la sentenza senza rinvio, di provvedere direttamente alla rideterminazione della pena: la norma è stata applicata per fissare la nuova pena dopo l'annullamento del capo estinto per prescrizione.
Massime di principio
- Se, al momento della pronuncia impugnata, il termine di prescrizione di un reato è già spirato, quel reato deve essere dichiarato estinto e la condanna relativa annullata.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate sospensioni e interruzioni derivanti da atti processuali (es. rinvii chiesti dalla difesa); un conteggio errato può determinare l'estinzione del reato.
- Quando la Cassazione annulla solo parte della sentenza per estinzione per prescrizione, può rideterminare direttamente la pena complessiva ai sensi dell'art. 620 c.1 lett. 1) c.p.p., senza rinviare il processo al giudice di merito.
- L'estinzione di un capo può incidere su misure accessorie (es. revoca della patente) connesse a quel capo: se l'accessorio deriva dal reato estinto, va eliminato.
- In ipotesi di reati unificati con vincolo di continuazione, l'estinzione di una delle fattispecie può comportare la ricalcolazione della pena dominante e la revisione degli aumenti o diminuzioni complessivi applicati in primo grado.
- In casi simili è fondamentale verificare con precisione le date (fatto, attenuanti, sospensioni, data sentenza) e chiedere, se necessario, la declaratoria di prescrizione e la rideterminazione della pena in sede di impugnazione.
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