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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16489/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per truffa continuata aggravata (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) e per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p., in relazione all'art. 76 d.P.R. 445/2000) per aver dichiarato, in sede di dichiarazione sostitutiva per l'ammissione a concorsi per collaboratore scolastico, di non aver riportato condanne penali. In realtà l'imputato aveva patteggiato nel 2018 una pena di sei mesi di reclusione (sospesa). La difesa ha sostenuto che quella condanna non compariva nel certificato del casellario rilasciato all'interessato (recante l'attestazione "NULLA") ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 313/2002, che la sospensione condizionale estendeva gli effetti anche alle pene accessorie (art. 166 c.p.), e che l'onere di acquisire il certificato "antipedofilia" ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 313/2002 gravava sul datore di lavoro e non sul candidato; ha altresì dedotto mancanza del dolo e vizi nella quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per entrambi i capi perché il fatto non sussiste. Ha motivato che la dichiarazione sostitutiva deve riprodurre il contenuto del certificato del casellario rilasciato all'interessato: le condanne patteggiate con pena detentiva non superiore a due anni non compaiono nel certificato ad uso privato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. e) d.P.R. 313/2002 (come richiamato dall'art. 28, comma 1 dello stesso decreto); quindi l'omissione nella dichiarazione non integrava falsità ideologica né l'elemento soggettivo (dolo) della truffa, soprattutto in presenza del certificato "NULLA", della consulenza difensiva e delle caratteristiche della piattaforma telematica che non permetteva di dichiarare specifiche condanne sospese. Ha inoltre sottolineato che il certificato "antipedofilia" va richiesto dal datore di lavoro (art. 25 d.P.R. 313/2002). La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui non integra falsità ideologica né truffa la mancata dichiarazione di una condanna patteggiata con pena detentiva non superiore a due anni che non compaia nel certificato rilasciato all'interessato.

Norme richiamate

  • art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen.

    Reato contestato (truffa aggravata). La Corte ha escluso l'elemento soggettivo del dolo e l'elemento oggettivo dell'inganno in presenza di dichiarazione corrispondente al certificato del casellario.

  • art. 483 cod. pen.

    Falsità ideologica contestata. La Corte ha ritenuto che non sussiste quando la dichiarazione sostitutiva riproduce il contenuto del certificato che sostituisce.

  • art. 76 d.P.R. 28/12/2000 n. 445

    Disciplina la dichiarazione sostitutiva di certificazioni: la dichiarazione deve corrispondere al contenuto del certificato sostituito e costituisce l'oggetto di verifica della falsità.

  • d.P.R. 14/11/2002 n. 313, art. 24, comma 1, lett. e)

    Esclude dal certificato rilasciato all'interessato le iscrizioni relative a pene detentive non superiori a due anni applicate con sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), per cui tali condanne non compaiono nel certificato ad uso privato.

  • d.P.R. 14/11/2002 n. 313, art. 28, comma 1

    L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui [...] all'articolo 24, comma 1

    Conferma che il dichiarante non è obbligato a indicare le iscrizioni escluse dall'art. 24 nel certificato ad uso privato; quindi l'omissione non configura mendacio.

  • d.P.R. 14/11/2002 n. 313, art. 25

    Regola il certificato "antipedofilia": tale certificato è rilasciato direttamente al datore di lavoro o committente su loro richiesta, pertanto l'onere di acquisizione grava sull'amministrazione/ datore e non sull'interessato.

  • artt. 444-445 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta). La sentenza ha rilevato che le condanne patteggiate possono non apparire nel certificato ad uso privato quando la pena detentiva non supera due anni.

  • art. 166 cod. pen.

    Stabilisce che la sospensione condizionale della pena si estende di diritto alle pene accessorie previste ex lege; la Corte ha rilevato che non risultava applicata alcuna interdizione dai pubblici uffici.

  • art. 46 d.P.R. 28/12/2000 n. 445

    Elenca le fattispecie suscettibili di autocertificazione (anche l'assenza di condanne penali). La Corte ha ricordato che il parametro di verità della dichiarazione è il documento sostituito e non la realtà materiale sottostante.

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

  • Legge 6 giugno 2012, n. 98 (attuazione Direttiva 2011/93/UE)

    Ha introdotto la disciplina del certificato antipedofilia; richiamata per spiegare la funzione speciale del certificato e l'onere di acquisizione in capo al datore di lavoro.

Massime di principio

  • La dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 76 d.P.R. 445/2000 e art. 46) deve riprodurre il contenuto del certificato ad uso privato: il parametro di verità è il documento sostituito e non la realtà materiale sottostante.
  • Le condanne patteggiate con pena detentiva non superiore a due anni non compaiono nel certificato del casellario rilasciato all'interessato ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 313/2002; la loro omissione nella dichiarazione sostitutiva non integra falsità ideologica né, di per sé, truffa.
  • Il certificato "antipedofilia" previsto dall'art. 25 d.P.R. 313/2002 va richiesto dal datore di lavoro o dall'amministrazione; l'onere non grava sul candidato, per cui la dichiarazione del candidato non può essere considerata mendace per non aver indicato iscrizioni visibili solo nel certificato rilasciato direttamente al datore.
  • L'affidamento sul contenuto del certificato ufficiale e su un consiglio difensivo ragionevole può escludere il dolo necessario per reati come la truffa: in situazioni analoghe occorre dimostrare buona fede e la corrispondenza tra dichiarazione e certificato.
  • In casi simili la difesa pratica: acquisire e produrre il certificato del casellario rilasciato all'interessato, documentare l'eventuale sospensione condizionale estensiva alle pene accessorie (art. 166 c.p.), e segnalare eventuali limitazioni/ambiguities della modulistica telematica che impediscano di specificare condanne sospese.
  • Qualora invece la condanna sia espressamente riportata nel certificato ad uso privato o la normativa richieda espressamente una specifica autodichiarazione su quella situazione, l'omissione potrebbe integrare il reato.

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