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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11252/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Esecuzione di mandato di arresto europeo del 18/11/2024 emesso per l'esecuzione di un ordine di cattura del Giudice presso la Pretura di Halle an der Saale per l'accusa provvisoria di concorso in traffico illecito di sostanze stupefacenti (complessivi 32 kg di cannabis) tra Spagna e Germania il 20/01/2022. In cassazione il ricorrente deduceva: (i) mancata conoscenza del procedimento penale pendente a suo carico (richiamando art. 6 CEDU, art. 6, c.1-bis, lett. a, L. n.69/2005 e i §§170 e 163 del codice di procedura penale tedesco); (ii) errata valutazione circa la mancata subordinazione della consegna alla possibilità di scontare la pena in Italia (art. 18-bis, c.2 e art.19, c.2, L. n.69/2005). La Corte d'appello aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la consegna e aveva escluso la subordinazione alla possibilità di scontare la pena in Italia per mancanza di effettivo radicamento del consegnando nel territorio nazionale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia e per il consenso espresso dal ricorrente, tramite dichiarazione resa in luogo di detenzione il 14/03/2025, alla consegna all'autorità giudiziaria tedesca. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ha ritenuto sussistenti le condizioni per non gravarlo ulteriormente con la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., e ha ordinato gli adempimenti di trasmissione alla Cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, L. n.69/2005.

Norme richiamate

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Invocata dal ricorrente per sostenere la mancata conoscenza del procedimento a suo carico; la questione non è stata esaminata nel merito in Cassazione a causa della rinuncia al ricorso

  • Legge n.69 del 2005, art. 6, comma 1-bis, lett. a

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla notifica/consapevolezza del procedimento; non valutata nel merito dalla Corte suprema per effetto della rinuncia

  • Codice di procedura penale tedesco, §§ 170 e 163

    Citati dal ricorrente come norme rilevanti in tema di conoscenza/attuazione del procedimento tedesco; la Corte di Cassazione non ha pronunciato una valutazione sostanziale a seguito della rinuncia

  • Legge n.69 del 2005, art. 18-bis, comma 2

    Riguarda la possibilità di subordinare l'esecuzione del mandato alla condizione di poter scontare la pena in Italia; la Corte di appello ha ritenuto che tale subordinazione non fosse necessaria in presenza di assenza di effettivo radicamento del consegnando in Italia

  • Legge n.69 del 2005, art. 19, comma 2

    Collegata alla disciplina della consegna e del trattamento della pena; la Corte territoriale ha escluso l'obbligo di condizionare la consegna alla possibilità di scontare la pena in Italia per mancanza di legami effettivi

  • Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede una sanzione pecuniaria; il Collegio ha ritenuto sussistere la possibilità di non gravare ulteriormente il ricorrente oltre al pagamento delle spese processuali, senza imporre la sanzione

  • Legge n.69 del 2005, art. 22, comma 5

    Norma procedurale sugli adempimenti successivi alla decisione; la Corte ha mandato gli atti alla Cancelleria per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • La rinuncia espressa e tempestiva al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità del gravame senza esame di merito delle questioni sostanziali sollevate.
  • Il consenso del destinatario del mandato di arresto europeo alla consegna rende superflua la disamina piena delle eccezioni procedurali relative alla conoscenza del procedimento nella sede di Cassazione.
  • I giudici nazionali possono ritenere non necessaria la subordinazione della consegna alla condizione di poter scontare la pena in Italia quando risulti l'assenza di un effettivo radicamento del consegnando nel territorio nazionale.
  • Le questioni relative alla mancata notifica o conoscenza del procedimento devono essere tempestivamente dedotte e, se rilevanti, possono essere oggetto di valutazione in sede di impugnazione prima della eventuale rinuncia.
  • La rinuncia al gravame non esclude l'obbligo di sostenere le spese processuali; la Corte può valutare se applicare ulteriori sanzioni pecuniarie ma può anche decidere di non imporle in presenza di condizioni attenuanti.
  • In procedimenti di consegna basati su mandato di arresto europeo, gli adempimenti formali successivi (es. comunicazioni alla Cancelleria) sono disposti anche dopo la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia

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