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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18045/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la delibera condominiale del 16/06/1998 che prevedeva l'installazione di dispositivi di contabilizzazione del calore e il riparto dei costi di gestione prevedendo una quota forfettaria del 20% a carico di tutti i condomini e l'80% in base ai consumi. I ricorrenti avevano altresì realizzato un impianto autonomo collegato al centralizzato e denunciavano il rischio di sovrapposizione dei consumi e l'inefficacia tecnica del sistema deliberato. La Cassazione, con precedente sentenza n.8724/2015, aveva annullato parte della sentenza d'appello e rinviato per accertare (i) se soluzioni tecniche alternative esistessero e se esse comportassero maggiori oneri, da addebitare in tal caso ai condomini che avevano provocato l'aggravio, ovvero (ii) se esistessero soluzioni alternative idonee senza aggravio di spesa che avrebbero reso indebiti gli addebiti ai ricorrenti. In sede di rinvio la Corte d'appello rigettava il gravame e condannava i ricorrenti alla restituzione di somme, motivazione che la Corte di Cassazione ha poi ritenuto viziata sotto molteplici profili (errata qualificazione di questioni come giudicate, insufficiente istruttoria sui costi delle soluzioni tecniche alternative, illegittimità della contribuzione forfettaria del 20% per i distaccati salvo unanimità o regolamento, errori sulla compensazione e sulle spese processuali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 1-8, integralmente il 9 e il 10, assorbito l'11, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha stabilito che non poteva considerarsi formato un giudicato in ordine al criterio di riparto; ha affermato l'illegittimità di una ripartizione forfettaria fissa (20%) per i condomini distaccatisi salvo unanimità o regolamento contrattuale; ha precisato che, ove sia adottato un sistema di contabilizzazione del calore, le spese devono essere rapportate al consumo effettivamente registrato; ha disposto che il giudice di rinvio deve accertare se soluzioni tecniche alternative avrebbero comportato maggiori oneri e, in tal caso, chi debba sostenerli, ovvero se tali soluzioni fossero attuabili senza aggravio e quindi impongano l'esclusione di addebiti ai distaccati; ha ritenuto legittima l'eccezione di compensazione proposta dai ricorrenti in sede di rinvio e ha rilevato l'errore del giudice di rinvio nel ritenere formato il giudicato sulle spese del primo grado.

Norme richiamate

  • legge 9 gennaio 1991 n. 10, art. 26, comma 5

    “… innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato …”

    La Corte interpreta la norma come principio che impone il riparto delle spese in base al consumo effettivamente registrato quando è adottato un sistema di contabilizzazione: quindi le spese non possono essere ripartite forfettariamente senza consenso unanime o regolamento contrattuale.

  • codice civile, art. 1118, comma 4

    “concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma”

    Il condomino distaccato è tenuto a concorrere solo alle spese effettive per manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell'impianto condominiale; non è legittima una liquidazione forfettaria preventiva senza conteggio delle spese effettive.

  • d.lgs. 14 agosto 2012 n. 102, art. 9, comma 5

    Richiamato a sostegno del principio che la contabilizzazione spinge verso il riparto in base al consumo effettivamente registrato; conferma la disciplina tecnica e di riparto collegata alla contabilizzazione.

  • codice civile, art. 1123

    Richiama il principio generale di contribuzione alle spese condominiali correlata al valore della proprietà, all'uso che se ne può fare e all'utilità, contrapposto alla possibilità di ripartizioni forfettarie solo nei casi consentiti dalla legge o dal regolamento/unanimità.

  • codice civile, art. 2909

    Norma richiamata in relazione alla prescrizione degli oneri e all'azione di rivalsa/compensazione; utilizzata nel contesto delle denunce procedurali sulle spese processuali.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1

    Fondamento dei motivi di cassazione per vizio di motivazione, violazione di norme di diritto e falsa applicazione di norme processuali; la Corte valuta omessa motivazione e discostamento dalla pronuncia di rinvio.

  • codice di procedura civile, art. 389

    Richiamato in relazione alla domanda di ripetizione di indebito del Condominio e alla possibilità per la controparte di proporre l'eccezione di compensazione nel giudizio di rinvio.

  • codice di procedura civile, artt. 99, 112, 115, 116, 132, 167, 345, 347, 359, 384, 389, 392, 393, 394

    Norme processuali invocate dai ricorrenti per censurare vizi di motivazione, travalicamento dei limiti del rinvio, vizio di ultrapetizione, valutazioni erronee dei fatti e ammissibilità di eccezioni; la Corte ha rilevato violazioni procedurali e di motivazione in più profili.

Massime di principio

  • Se in condominio è adottato un sistema di contabilizzazione del calore, le spese di riscaldamento devono, di regola, essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato e non con quote forfettarie, salvo unanimità o regolamento contrattuale che disponga diversamente.
  • Il condomino che si distacca dall'impianto condominiale è tenuto a contribuire soltanto alle spese effettive per manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell'impianto condominiale; non è ammessa una preventiva contribuzione forfettaria senza conteggio delle spese.
  • Quando la Corte di cassazione rinvia la causa per accertamenti tecnici, il giudice di rinvio deve verificare se esistono soluzioni tecniche alternative e valutare il relativo onere economico: se l'alternativa costa di più, l'onere può essere addebitato a chi ha determinato l'aggravio; se non costa di più, il Condominio deve adottarla senza gravare i distaccati.
  • Non possono essere considerati come giudicati fatti o questioni non definitivamente decisi dalla sentenza di cassazione: il giudice di rinvio deve rimanere entro i limiti fissati dalla Cassazione e motivare espressamente eventuali affermazioni di giudicato.
  • In sede di rinvio è ammissibile eccepire compensazioni o domande connesse strettamente alle conseguenze dell'annullamento, compresa la restituzione delle spese processuali richieste dalla controparte nel giudizio di rinvio.
  • Le corti di merito devono motivare puntualmente l'assenza o la qualità degli accertamenti richiesti dalla Cassazione, specie quando riguardano valutazioni tecnico-economiche che determinano l'addebito di oneri tra condomini.

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